Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47870 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47870 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo,
nel procedimento a carico di:
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA,
NOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA,
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 21/09/2022 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori:
AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME,
AVV_NOTAIO, per NOME,
AVV_NOTAIO, per NOME NOME,
che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, emessa il 7 ottobre 2019:
ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di riciclaggio di cui al capo I;
ha confermato la responsabilità di COGNOME NOME in relazione al reato di concorso in peculato di cui al capo Y, emettendo sentenza di non doversi procedere per prescrizione con riguardo ai reati di concorso in falso ideologico di cui ai capi P e Q, in ordine ai quali era intervenuta condanna di primo grado;
ha assolto NOME dal reato di favoreggiamento reale di cui al capo W con la formula perché il fatto non sussiste.
Il processo, originariamente avviato nei confronti di numerosi imputati, concerne vicende legate alla gestione illecita di beni appartenuti alla famiglia di sangue del ricorrente COGNOME NOME ed a società ad essa riconducibili che le due sentenze hanno affermato costituire una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ricorrono per cassazione, da una parte, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo nei confronti del solo imputato COGNOME NOME; dall’altra, gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2.1. Il Procuratore generale deduce, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine al giudizio di assoluzione di NOME per il reato di favoreggiamento reale.
La parte pubblica ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello non avrebbe preso nella dovuta considerazione alcuni elementi probatori, costituiti da intercettazioni telefoniche ed ambientali, dimostrativi del fatto che COGNOME NOME – AVV_NOTAIO di fiducia di COGNOME NOME, soggetto condannato per associazione RAGIONE_SOCIALE ed in stato di detenzione da parecchi anni – si fosse attivato per far conseguire al di quegli figlio COGNOME NOME (odierno ricorrente per altro titolo), il profitto del reato associativo mafioso, ovverossia somme di danaro derivanti dall’esercizio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, facente capo alla famiglia COGNOME e gestita da COGNOME NOME, un AVV_NOTAIO civilista che è stato ritenuto prestanome dei COGNOME.
La condotta dell’imputato, come dimostrato da alcune conversazioni indicate in ricorso e che la Corte non avrebbe interpretato correttamente, sarebbe consistita nella intermediazione del COGNOME presso l’AVV_NOTAIO COGNOME affinché questi accondiscendesse alle pretese economiche di COGNOME NOME.
Le intercettazioni documenterebbero che l’imputato, a motivo del suo ruolo professionale svolto in favore di COGNOME NOME, fosse a conoscenza della
illiceità RAGIONE_SOCIALE ingenti pretese del COGNOME NOME e della origine RAGIONE_SOCIALE (dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) di quanto da costui preteso dal COGNOME ed ottenuto in una occasione nella quale il COGNOME aveva bonificato, attraverso la mediazione del COGNOME, la somma di 6000 euro della quale si discute nelle conversazioni indicate ai fgg. 6 e 7 del ricorso.
Si dà atto che nell’interesse dell’imputato è stata depositata una memoria.
2.2. NOME COGNOME deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di riciclaggio di al capo I.
La Corte di appello avrebbe errato nel qualificare i fatti come integrativi del reato di riciclaggio, dal momento che la ricorrente, in quanto consapevole della fittizietà della operazione di richiesta ed ottenimento del mutuo a suo favore per l’acquisto di un immobile di provenienza illecita in quanto appartenente ad una società gestita dal suo futuro marito COGNOME NOME, avrebbe dovuto rispondere di concorso nel reato di truffa posto in essere dal compiacente direttore di banca COGNOME NOME, separatamente giudicato e condannato per tale reato nei confronti dell’istituto di credito che aveva erogato il mutuo.
Per altro verso, l’assunto della stessa Corte circa il fatto che la vendit dell’immobile alla ricorrente avesse avuto carattere fittizio, doveva portare i giudice di appello a qualificare il fatto in termini di trasferimento fraudolento valori.
La sussistenza del reato di riciclaggio è stata basata dalla Corte di merito sul presupposto che l’immobile oggetto della transazione ritenuto l’oggetto materiale del reato – fosse di provenienza illecita in quanto rientrante nel patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE dei NOME, la RAGIONE_SOCIALE, proprietaria e venditrice dell’immobile alla ricorrente.
Tuttavia, seguendo questa prospettiva, sarebbe stato trascurato ogni accertamento sulla consapevolezza di tale provenienza illecita in capo all’imputata all’epoca di riferimento della condotta; la motivazione offerta dalla Corte a proposito dell’elemento intenzionale del reato si attaglierebbe, al più, ai divers reati di truffa e trasferimento fraudolento di valori.
La mafiosità congenita della società venditrice dell’immobile sarebbe emersa, infatti, solo tre anni dopo la vendita, attraverso il sequestro e la confisca del 201 rispetto alla transazione incriminata, intervenuta nel 2007.
All’epoca della vendita, l’allora fidanzato della ricorrente, NOME NOME, era incensurato ed il semplice fatto che il di lui padre NOME NOME fosse stato condannato per mafia non avrebbe potuto ritenersi sufficiente per provare il dolo del reato di riciclaggio nei termini prima evidenziati.
Si dà atto che nell’interesse della ricorrente sono stati depositati motivi nuovi.
2.3. NOME COGNOME deduce:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di concorso nel peculato di cui al capo Y.
La Corte di appello avrebbe basato la valutazione sulla sussistenza del dolo del reato su semplici presunzioni non dotate di logicità, non potendo ritenersi che l’imputato fosse consapevole che le somme ricevute dall’AVV_NOTAIO curatore fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, società riconducibile alla famigli RAGIONE_SOCIALE – fossero provenienti da sottrazioni illecite (in quanto destinate in favore del ricorrente o di soggetti a lui riferibili che non vantavano alcuna pretes legittima nell’ambito della procedura fallimentare) commesse dal COGNOME nell’ambito del suo incarico di rilevanza pubblicistica, della cui assunzione, peraltro, non sarebbe stato provato che il ricorrente fosse a conoscenza;
2)violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo e dell’imputato COGNOME NOME sono inammissibili, mentre è fondato, nei termini più avanti precisati, il ricorso di COGNOME NOME.
1.Ricorso del Procuratore generale.
1.1. La parte pubblica ricorrente pretenderebbe ciò che va ritenuta una rivisitazione del merito RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, avendo la Corte territorial affrontato e risolto, in senso favorevole all’imputato e attraverso una ricostruzione logica priva di vizi e supportata da dati probatori richiamati in sentenza, le censure mosse con il ricorso.
Sulla base del contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche ed ambientali alle quali la sentenza ha fatto riferimento ai fgg. 22-31, la Corte di appello ha, infatt ritenuto che l’AVV_NOTAIO COGNOME, pur addentro alle vicende che interessavano la famiglia COGNOME e la gestione RAGIONE_SOCIALE società ad essa riconducibili, non avesse prestato il suo concreto ausilio, idoneo ad integrare il reato contestato, se non con riferimento ad una specifica dazione di danaro pari a 6000 euro effettuata dall’AVV_NOTAIO COGNOME, ritenuto prestanorne dei NOME, a favore di soggetto legato a COGNOME NOME.
Rispetto a tale specifico episodio, la sentenza impugnata, attraverso una logica e per questo intangibile ricostruzione in punto di fatto, ha ritenuto non certa l provenienza illecita di tale denaro dall’attività della RAGIONE_SOCIALE gestita dall’AVV_NOTAIO COGNOME, in quanto in alcune intercettazioni tra gl
interessati, richiamate dalla Corte, si faceva riferimento a denaro che il COGNOME doveva ricevere dal professionista anche in relazione ad un appalto di natura lecita. In questo modo, i giudici di appello, come da loro precisato, hanno mostrato di tenere conto della versione offerta dalla difesa dell’imputato in ordine al significat da attribuire ai dialoghi intercettati, secondo una prospettiva che era sfuggita al giudice di primo grado e che rende la sentenza impugnata più convincente della prima decisione.
1.2. Altrettanto rilevante, sotto un profilo logico-ricostruttivo di più ampio respi è l’affermazione della Corte territoriale, non superata dalle argomentazioni contenute in ricorso, secondo cui, rispetto all’originario perimetro della condotta contestata nel capo di imputazione – che vedeva l’imputato quale latore di messaggi dal carcere del mafioso COGNOME NOME e intermediario di somme di danaro di provenienza illecita per circa 500 mila euro – le risultanze processuali avevano provato una condotta dai contenuti illeciti tanto più ridotti da far ritenere che tutta l’impostazione accusatoria fosse destituita di fondamento; condotta, come si è detto, inerente al solo specifico episodio dei 6000 euro, con riguardo al quale, per di più, vi erano elementi di fatto che deponevano quanto meno per una incertezza sulla provenienza del danaro dal reato di associazione RAGIONE_SOCIALE anziché da fonte lecita.
2. Ricorso di NOME NOME.
2.1. Il reato di riciclaggio contestato alla ricorrente al capo r è stato commesso, come da imputazione, fino al 3 luglio del 2007.
Il giudice di primo grado aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1.cod. pen., sicché il termine di prescrizione, pari ad anni quindici, è maturato il 30 giugno 2023 tenuto conto anche dei periodi di sospensione intervenuti nel giudizio di primo e secondo grado.
Tanto si rileva in quanto la censura contenuta in ricorso in relazione alla motivazione della sentenza che attiene alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, non può dirsi manifestamente infondata, dal momento che è coerente con l’assunto che all’epoca di riferimento della condotta la ricorrente poteva non essere consapevole della provenienza illecita del cespite dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del padre di COGNOME NOME (soggetto, quest’ultimo, all’epoca incensurato ed al quale la ricorrente era affettivamente legata), nonché con la ricostruzione giuridica proposta dalla ricorrente a proposito della diversa qualificazione del fatto in termini di trasferimento fraudolento di valori.
La sentenza nei confronti di COGNOME NOME deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il reato contestatole si è estinto per prescrizione.
3. Ricorso di NOME.
3.1. In ordine al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità.
Il ricorrente, condannato per il reato di concorso nel peculato di cui al capo Y commesso dall’AVV_NOTAIO COGNOME, deceduto nelle more, censura la sentenza soltanto in punto di prova dell’elemento soggettivo non confrontandosi, però, con quanto la Corte di appello ha precisato a fg. 34 della statuizione impugnata, in ordine ai rapporti che legavano l’imputato al COGNOME, il quale, oltre ad essere il curatore fallimentare della società RAGIONE_SOCIALE, riconducibile alla famiglia COGNOME, era l’amministratore della società più significativa del gruppo e, per questo, come dimostrato anche dalla vicenda legata alla posizione dell’imputato COGNOME, aveva intensi contatti con il ricorrente proprio in relazione alla dazione di somme di danaro che concretizzavano, in termini ampi, la cura affidata al professionista degli interessi della famiglia ed anche dello stesso ricorrente, in ci ineccepibilmente enucleandosi, dal punto di vista logico-ricostruttivo, la causale RAGIONE_SOCIALE dazioni in favore di quest’ultimo (o di soggetti a questi legati) illecitamen effettuate dal COGNOME nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE sue funzioni di curatore fallimentare di una società del gruppo NOME, secondo l’ipotesi contestata
Di tutta questa ricostruzione nel ricorso non vi è traccia.
3.2. Quanto al secondo motivo, anche in questo caso il ricorso sorvola sugli argomenti spesi dalla Corte di appello per giustificare il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena, essendo stati in sentenza richiamati i diversi precedenti penali del ricorrente, il contesto mafioso nel quale andava ad inserirsi la vicenda ed il rilevante danno arrecato alla procedura fallimentare, a dimostrazione della gravità del reato.
La sentenza è rispettosa dei principi di diritto, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).
Inoltre, si ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficient motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il reato ascritto all’imputata è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo.