Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37472 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARTINA FRANCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 18/12/2023, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Macerata che ha condanNOME l’imputato alla pena di giustizia in ordine al delitto di ricettazione.
La difesa affida il ricorso a cinque motivi:
preliminarmente eccepisce la prescrizione del reato, dovendosi la consumazione far risalire, in forza di quanto emerso al processo, alla prima metà del 2013;
lamenta, poi, l’omessa pronuncia sulla richiesta effettuata dalla difesa nelle conclusioni di primo grado circa l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., omissione non emendabile dal giudice di appello;
in subordine chiede il riconoscimento della causa di non punibilità ad opera della Corte di cassazione;
denuncia, poi, il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, stante il contrasto probatorio emerso dalle fonti di prova acquisite;
deduce, infine, l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio con riguardo a tutti i suoi componenti (pena, generiche e benefici di legge).
Il P.G. presso questa Corte (sost. NOME COGNOME), con requisitoria del 30 agosto 2024, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota del 12 settembre 2024, la difesa del ricorrente, nel replicare alla requisitoria del P.G., ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo al motivo inerente alla prescrizione del reato che determina l’assorbimento degli altri motivi inerenti il trattamento sanzioNOMErio. È, invece, inammissibile in punto di affermazione di responsabilità ai fini della conferma delle statuizioni civili disposte dal giudice di primo grado favore della parte civile COGNOME NOME e confermate dalla sentenza impugnata.
Quanto alla prescrizione, preliminarmente va evidenziato che si tratta di questione che il ricorrente aveva dedotto dinanzi alla Corte di appello con le conclusioni scritte depositate 1’11/12/2023 per l’udienza camerale del 18/12/2023: nelle conclusioni, infatti, aveva chiesto di dichiarare la prescrizione
del reato. La sentenza impugnata, pur avendo dato atto dell’eccezione (v. pag. 2), nulla ha statuito al riguardo.
La difesa ripropone in questa sede l’eccezione, facendo riferimento ad atti contenuti nel fascicolo processuale, espone che la parte offesa riferiva in udienza, come aveva fatto in querela, (pagine 6 e 7 del verbale di stenotipia del 5/11/2020) che inizialmente si accorse, nella prima metà del 2013, che gli oggetti erano stati esportati dal suo garage o che comunque non si trovano. Di averne parlato con NOME COGNOME, figlio della moglie, che prima non seppe rispondere o diede vaghe risposte, ma pochi giorni dopo affermò che “mi sa che ce l’ha NOME” (pagina sette verbale di stenotipia del 5/11/2020).
Non sfornita di rilievo, pertanto, è l’ipotesi che l’imputato fosse in possesso dei beni furtivamente sottratti (la contestazione attiene soltanto ad un effett luminoso denomiNOME “protesi”, con all’interno due lampeggiatori) già ben prima della data dell’accertamento del 25/06/2015 che ne consentiva il rinvenimento nella sua disponibilità.
Peraltro, la Corte di legittimità, con orientamento costante, ha affermato che ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazio nell’ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del “favor rei”, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (ex multis, v. Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 – 01).
Con la conseguenza che, dovendo collocarsi la consumazione della ricettazione in epoca prossima al furto (giugno 2013), il reato – che prevede un termine massimo di prescrizione di anni dieci – è estinto, pur tenendosi conto di giorni 64 dovuti alla sospensione Covid, prima della deliberazione della sentenza di appello e, comunque, dinanzi a questa Corte tenuto conto della fondatezza dell’eccezione difensiva.
3. Manifestamente infondati sono i motivi dedotti in ordine all’affermazione di responsabilità, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativ rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorrente, infatti, prospetta una valutazi delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da
vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimen puntuali risultanze probatorie in base alle quali emergeva, anche in forza di argomenti di tipo logico, che l’imputato aveva ricettato i beni oggetto dell’imputazione. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).
Vanno, pertanto, confermate ai sensi dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., le statuizioni civili disposte dal giudice del merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso, il 20 settembre 2024.