Prescrizione Ricettazione di Lieve Entità: La Cassazione Fa Chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per chi si occupa di diritto penale: il calcolo della prescrizione ricettazione quando viene riconosciuta l’attenuante della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha ribadito un principio consolidato, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e fornendo importanti chiarimenti sulla natura giuridica di tale attenuante e le sue conseguenze sulla tempistica processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di ricettazione. In secondo grado, la Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, aveva riconosciuto all’imputato l’attenuante prevista dall’art. 648, quarto comma, del codice penale, relativa alla “particolare tenuità” del fatto, e aveva di conseguenza rideterminato la pena.
Nonostante questo parziale accoglimento, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: in primo luogo, contestava la sussistenza della sua responsabilità penale, proponendo una diversa lettura delle prove raccolte; in secondo luogo, sosteneva che il reato dovesse essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, proprio in virtù del riconoscimento dell’attenuante.
L’Analisi della Corte e la prescrizione ricettazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, respingendoli con argomentazioni precise che riaffermano i limiti del proprio sindacato e la corretta interpretazione delle norme sulla prescrizione.
Il Ruolo della Cassazione nella Valutazione delle Prove
Riguardo al primo motivo, la Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado di merito”. Non può, cioè, riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella effettuata dai giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, i giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello esente da vizi logici e fondata su corretti argomenti giuridici, rendendo il motivo di ricorso inammissibile.
La Questione Centrale: Prescrizione e Ricettazione Attenuata
Il cuore della decisione riguarda il secondo motivo, quello sulla prescrizione ricettazione. L’imputato sosteneva che, essendo stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto, il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere calcolato sulla pena ridotta prevista da questa ipotesi. La Corte ha definito questa tesi “manifestamente infondata”.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno chiarito che la ricettazione di particolare tenuità non è una figura autonoma di reato, ma una semplice circostanza attenuante del reato di ricettazione base.
Questa distinzione è fondamentale ai fini dell’applicazione dell’art. 157 del codice penale, che disciplina la prescrizione. Tale articolo stabilisce che il tempo necessario a prescrivere un reato si calcola sulla base del massimo della pena edittale prevista per quel reato, senza tener conto delle circostanze attenuanti. Poiché l’ipotesi di lieve entità è un’attenuante e non un reato a sé stante, il calcolo della prescrizione deve fare riferimento alla pena massima prevista per la ricettazione ordinaria. Di conseguenza, nel caso di specie, il reato non era ancora estinto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di notevole importanza pratica: il riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità nel reato di ricettazione non incide sul calcolo del termine di prescrizione. La prescrizione ricettazione si calcola sempre e solo sulla pena prevista per la fattispecie base. Questa decisione ribadisce la natura dell’attenuante come mero fattore di mitigazione della pena in fase di commisurazione, senza trasformare la struttura del reato né i suoi effetti sul piano della procedibilità e dell’estinzione. Per la difesa, ciò significa che non si può fare affidamento su questa attenuante per sperare in una declaratoria di estinzione anticipata del reato.
La ricettazione di particolare tenuità è un reato autonomo?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante.
Come si calcola il termine di prescrizione per la ricettazione a cui è applicata l’attenuante della particolare tenuità?
Il termine di prescrizione si calcola con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base del reato di ricettazione, senza tenere conto della diminuzione di pena derivante dall’attenuante.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, alla Corte di Cassazione è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio; può solo controllare la logicità della motivazione della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2850 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME impugna la sentenza in data 28/04/2023 della Corte di appello di L’Aquila, che, in riforma della sentenza in data 12/07/2022 del tribunale di Avezzano, ha riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. e ha ridetermiNOME la pena inflitta il reato di ricettazione;
Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova di penal responsabilità dell’imputato, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consent dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propri valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tr l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato ragioni del suo convincimento (si veda pagina 2 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto q autore della ricettazione contestata;
Considerato che l’ulteriore doglianza, che contesta una violazione di legge nella mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondata, i considerazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità non costituisce un’autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini de determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittal massimo previsto per l’ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
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La Presidente