Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39750 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della Corte d’appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto che: a) la sentenza impugnata venga annullata limitatamente alla condanna per il reato di ricettazione, perché lo stesso è estinto per prescrizione, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta per la determinazione della misura della pena; b) il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/10/2023, la Corte d’appello di Caltanissetta, per quanto qui ancora interessa, confermava la sentenza del 03/03/2023 del Tribunale di Enna con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed C 300,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo dell continuazione, di truffa ai danni di NOME COGNOME (capo a
dell’imputazione) e di ricettazione di un assegno circolare (capo b dell’imputazione), ritenuta, quanto a quest’ultimo reato, la particolare tenuità del fatto ai sensi del quarto comma dell’art. 648 cod. pen.
Tra i due reati in continuazione, veniva ritenuta violazione più grave la ricettazione dell’assegno circolare.
Avverso tale sentenza del 09/10/2023 della Corte d’appello di Caltanissetta, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte d’appello di Caltanissetta accertato d’ufficio e dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato di ricettazione dì cui capo b) dell’imputazione.
In proposito, il ricorrente rappresenta anche che tale prescrizione era stata eccepita dal coimputato NOME COGNOME, poi assolto dalla Corte d’appello di Caltanissetta per non avere commesso il fatto (con il conseguente assorbimento del suo secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, inerente appunto alla prescrizione del suddetto reato di ricettazione).
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte d’appello di Caltanissetta (e, prima ancora, il Tribunale di Enna) dichiarato l’estinzione del reato di ricettazione di cui al capo b) dell’imputazione per intervenuta prescrizione di esso, a norma dell’art. 157 cod. pen.
Il ricorrente deduce che, nell’ipotesi in cui, come nella specie, manchi la prova certa della data di acquisizione del bene ricettato da parte dell’agente, il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto, con la conseguenza che, poiché il presupposto reato di furto dell’assegno circolare era avvenuto il 18/10/2011, il termine massimo decennale di prescrizione del reato di ricettazione era già maturato «nei precedenti gradi di giudizio».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale «per mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., con la conseguente assoluzione per esclusione della punibilità a causa della particolare tenuità del fatto».
Il ricorrente deduce che, a seguito della riforma cosiddetta “Cartabia” (di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il reato di ricettazione, quando il fatto sia, com
è stato ritenuto nella specie, di particolare tenuità, rientra ormai nell’ambito applicazione del suddetto art. 131-bis cod. pen.
Ciò detto, il ricorrente sostiene che « riprova della tenuità della condotta ascritta al sig. COGNOME NOME vi è la stessa statuizione sulla pena applicata».
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi – i quali, per la loro evidente connessione, devono essere esaminati congiuntamente – sono fondati.
1.1. Si deve premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di impugnazioni, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, la possibilità di rilevare in sede di legittimit prescrizione del reato che sia maturata dopo la condanna in primo grado e prima della sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, presuppone che su tale reato non si fosse formato precedentemente il giudicato (nella specie per la mancanza proposizione di motivi di appello specifici in relazione a tale reato) (Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024, Leone, Rv. 285884-02).
Nel caso di specie, dall’esame dell’atto di appello del COGNOME, risulta come questi avesse proposto uno specifico motivo di appello in relazione (anche) al reato di ricettazione (segnatamente, il primo motivo di appello, esposto alle pagg. 2-4 del suddetto atto di appello del COGNOME).
1.2. Tanto premesso, si deve anzitutto rammentare che il reato di ricettazione è un reato istantaneo, che si consuma allorché l’agente riceve le cose di provenienza delittuosa, sicché nessun rilievo può essere attribuito al momento in cui le stesse cose vengano rinvenute in suo possesso (Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 276057-01; Sez. 2, n. 42423 del 22/10/2009, COGNOME, Rv. 244854-01; Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997, COGNOME, Rv. 20712401).
Con riguardo alla prova della data di consumazione del reato, la Corte di cassazione ha affermato, in generale, che, in tema di prescrizione, l’onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535-01; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983-01).
Con specifico riguardo al reato di ricettazione, la Corte di cassazione ha avuto poi modo di chiarire che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo
tale reato, nell’ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282307-01, relativa anche alla ricettazione di un assegno; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, COGNOME, Rv. 267480-01; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, COGNOME, Rv. 24628701).
1.3. Venendo all’applicazione di tali principi al caso in esame, si deve rilevare che, ancorché il capo d’imputazione indichi la commissione del reato di ricettazione «in epoca antecedente e prossima al novembre 2017», le sentenze di merito non hanno in realtà accertato la data di acquisizione dell’assegno circolare da parte del COGNOME, con le conseguenze che: a) il suddetto riferimento temporale dell’«epoca antecedente e prossima al novembre 2017» appare in realtà ancorato al momento di accertamento del reato di ricettazione (cioè a quando, il 28/29 novembre 2017, l’assegno ricettato fu consegnato dall’imputato alla persona offesa dalla truffa NOME COGNOME) piuttosto che a quello di commissione dello stesso reato; b) l’unico dato temporale al quale è possibile fare concretamente riferimento è quello di commissione del reato presupposto, che il capo d’imputazione indica essere stato denunciato il 18/10/2011.
Quindi, sulla base dei principi di diritto che si sono rammentati, è in prossimità della data di commissione di tale reato presupposto che, in ossequio al principio del favor rei, deve essere collocato il momento consumativo della ricettazione.
Ne consegue che il termine decennale di prescrizione del reato di ricettazione risultava senz’altro già maturato prima della pronuncia dell’impugnata sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta (che è del 09/10/2023).
1.4. Per tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di ricettazione perché lo stesso è estinto per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena per il meno grave reato di truffa. Tale rideterminazione si rende necessaria in quanto il disposto annullamento parziale ha eliminato il vincolo della continuazione che aveva costituito la ragione per la quale la pena per il meno grave reato di truffa era stata determinata con il criterio del cumulo giuridico di cui all’art. 81 cod. pen.
L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento dell’esame del terzo motivo – il quale investe anch’esso il reato di ricettazione – per carenza d’interesse. Con riguardo al reato di truffa, l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen non è stata richiesta con i motivi d’appello, con conseguente non devoluzione della questione.
Si deve in proposito rammentare che la Corte di cassazione, affermando un principio che è condiviso dal Collegio, ha chiarito che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto la prima, estinguend il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1 43700 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282214-01; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266505-01; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, COGNOME, Rv. 263885-01).
La prescrizione del reato di ricettazione “scioglie” il reato continuato, con l conseguenza che deve essere rinviato il processo per la determinazione della pena con riguardo al reato di truffa.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di ricettazione, perché lo stesso è estinto per prescrizione, con rinvio a un’altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta per la determinazione della pena per il reato di truffa – in ordine al quale, ai sensi dell’a 624, comma 2, cod. proc. pen., nel dispositivo deve essere dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità – atteso che la pena per l ricettazione era stata assunta dai giudici di merito come pena base.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di ricettazione perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta per la determinazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile il giudizio di responsabilità per il reato di truffa.
Così deciso il 14/05/2024.