Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13942 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13942 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio quanto alla determinazione della pena nei riguardi di NOME COGNOME, con rigetto nel resto;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per i ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ha richiamato i motivi di ricorso, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 10 aprile 2022 dal Tribunale
di Udine nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i reati di cui all’art. 648 cod. pen. loro ascritti.
Hanno proposto ricorso per cassazione i tre suddetti imputati, a mezzo dei propri difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.
Ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla contraffazione dei prodotti sequestrati.
3.2. Violazione di legge in ordine alla affermata tutela dei marchi notori e alla sussistenza del dolo di legge.
3.3. Carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità di NOME COGNOME anche per quanto sequestrato nel punto vendita del padre NOME.
3.4. Manifesta illogicità della motivazione in ordine all’individuazione del tempus commissi delicti in data antecedente e prossima al sequestro.
3.5. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.6. Illegalità della pena applicata a NOME COGNOME.
Ricorso di COGNOME.
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, non essendo stati esplicitati i motivi per cui sarebbero state ritenute inattendibili le prove a discarico (e i particolare, la documentazione commerciale, alcune fonti orali) e precedenti giudiziari che attesterebbero la liceità dell’acquisto delle merci.
4.2. Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione alla ribadita contraffazione del marchio Louis Vuitton e alla sussistenza del dolo.
4.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti come incauto acquisto.
4.4. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di circostanze attenuanti generiche.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile alle impugnazioni proposte sino al 15 gennaio 2024, in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché tutti i reati ascritti agli imputati sono estinti per prescrizione.
‘
In particolare, non risultano inammissibili il secondo, il terzo e il quarto dei motivi proposti nell’interesse di NOME e NOME COGNOME e il primo e il secondo motivo del ricorso di COGNOME.
1.1. Il secondo motivo del ricorso COGNOME e il primo e il secondo motivo del ricorso COGNOME non risultano manifestamente infondati, dal momento che la sentenza impugnata si limita a richiamare le conclusioni del consulente tecnico in ordine alla riproduzione servile di un marchio figurativo notorio (pp. 8-10). Nondimeno, è compito del giudice accertare in via incidentale, per quanto attiene alla sussistenza del reato presupposto dalla ricettazione, l’esistenza e la validità della registrazione del modello o del marchio secondo le disposizioni interne e sovranazionali a tutela della proprietà industriale, tenendo conto delle decisioni adottate dalle autorità preposte in ordine alla validità ed efficacia dei titoli privativa (Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019, Qiu, Rv. 277771).
1.2. Il terzo motivo del ricorso COGNOME non risulta manifestamente infondato, non costituendo di per sé solo prova sufficiente di un effettivo e consapevole apporto causale il mero dato formale della titolarità di quote o cariche sociali.
1.3. Il quarto motivo del ricorso COGNOME è fondato.
Non costituisce infatti massima di esperienza, ma solo una pretesa regola generale priva di una pur minima logicità, l’assunto che, in (finto) ossequio al principio del favor rei, nell’incertezza sul momento della ricezione della merce contraffatta, colloca la commissione del fatto in data antecedente e prossima all’accertamento del reato, vieppiù in presenza di prova documentale degli atti dell’acquisto.
Per il delitto di ricettazione, il tempo necessario a prescrivere il reato deve individuarsi in complessivi dieci anni, comprensivi dell’aumento di un quarto, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.
Fermo restando quanto già precisato al precedente paragrafo 1.3, anche laddove si volesse, non correttamente, individuare il dies a quo nel giorno dell’accertamento – “28 gennaio 2014”, per tutte le ricettazioni ascritte ai COGNOME; “gennaio 2014”, per la ricettazione ascritta a COGNOME sub g) tale termine risulta decorso, per i suddetti reati, anche sulla sola base di quanto indicato nella rubrica imputativa.
Per quanto attiene poi al residuo delitto sub I), contestato a COGNOME, è la stessa sentenza del Tribunale che accerta la data di acquisto della merce da RAGIONE_SOCIALE, con fatture in data 31 ottobre 2013, 31 novembre 2013 e 31 dicembre 2013. Il termine prescrizionale è dunque già ampiamente maturato anche in relazione a tale capo di imputazione.
Occorre, quindi, rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l’estinzione per intervenuta prescrizione di tutti i reati ascritti agli odierni imputati.
La declaratoria di tale causa di non punibilità determina l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
Gli ulteriori vizi di motivazione dedotti dai suddetti ricorrenti risulta assorbiti, restandone preclusa ogni disamina dalla necessità dell’immediata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ex art. 129 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 21 febbraio 2024
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