Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43080 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato NOME COGNOME, del foro di REGGIO CALABRIA, in difesa di COGNOME NOME, che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo la Corte d’appello di Reggio Calabria ha riformato, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza pronunciata, riguardi di NOME COGNOMECOGNOME dal Giudice per le indagini prelimin del Tribunale della stessa città in data 17 aprile 2023 che, in esito a gi abbreviato, l’aveva condannato per i reati di detenzione di un fucile ma Fabarm avente la matricola abrasa (capo a), di ricettazione della stessa a (capo b), infine per la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., concer la detenzione di più munizioni per fucile da caccia.
Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, in esito a u perquisizione domiciliare in un’abitazione nella disponibilità del ricorrente, rinvenute, unitamente a diverso materiale per la relativa fabbricazione, il fuc canne mozze in imputazione, recante la matricola impressa sulla bascula, sotto chiavistello di apertura, del tutto abrasa (arma risultata efficiente alla p fuoco), nonché varie munizioni per fucile da caccia a pallini e a palla asciutta
Sulla scorta di tali evidenze, i Giudici di merito ritenevano integrati reati così come contestati e respingevano l’eccezione di prescrizione del reat ricettazione.
Ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo del proprio difensore di fiducia AVV_NOTAIO, e – con unico e articolato motivo – ded violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta infondate dell’eccezione di prescrizione del reato di cui al capo b).
A sostegno della censura, il ricorrente richiama l’insegnament giurisprudenziale secondo cui, ai fini del calcolo del termine di prescrizione reato di ricettazione, nell’ipotesi in cui manchi prova certa della d acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo dev’essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto.
Lamenta, pertanto, l’illogicità della sentenza impugnata che ha trascurato considerare, che il fucile era stato sottratto al legittimo proprietario ne 2006 e che COGNOME era stato condannato per il reato di partecipazione a associazione per delinquere di stampo mafioso, con il ruolo di armiere, c condotta temporalmente coincidente con l’epoca del furto, mentre era poi stat tratto in arresto nel 2009.
Tali elementi – secondo il ricorrente – imporrebbero, in assenza di elemen certi sulla datazione della ricezione dell’arma clandestina, di retrodatare la a epoca successiva e prossima al furto e, comunque, a un epoca antecedente all
restrizione in carcere; di qui la fondatezza dell’eccezione di prescrizione del di ricettazione della menzionata arma.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto l declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che contesta la mancata dichiarazione di estinzione del reat ricettazione – deducendo che, non essendovi prova riguardo alla data commissione di tale delitto, l’incertezza deve essere risolta a vanta dell’imputato – è inammissibile perché reiterativo del pedissequo motivo appello e, comunque, manifestamente infondato, per le ragioni che s’indicano seguito.
Com’è noto, in tema di prescrizione, l’onere di provare con precisione data di commissione del reato non grava sull’imputato ma sull’accusa, con conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, i termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 2592 13/05/2021, P., Rv. 281535).
Con particolare riferimento al reato di ricettazione, questa Corte ha chiarito che «Ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al re ricettazione, nell’ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizio bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto» (ex multis, Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307;Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, COGNOME, Rv. 267480; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Glicora, Rv. 246287),
Tuttavia, quest’affermazione non va considerata in termini di assolutezz poiché – come pure precisato dalla giurisprudenza che qui si ribadisc condivide – in tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei appena indicato opera solo in caso d’incertezza assoluta sulla dat commissione del reato o, comunque, sull’inizio del termine di prescrizione, non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzi logiche, del tutto ammissibili (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, NOME Cheik Rv. 285953; Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272076 e con specifico riferimento al reato di ricettazione, Sez. 2, n. 2865 del 06/12/1 dep. 1992, Giura, Rv. 189896, in occasione della quale la Corte ha osservato ch
rubata in epoca prossima alla data dell’accertamento, proprio perché il ricettatore non detiene a lungo una vettura di provenienza furtiva prima di rivenderla, ma, «ricevendola al fine di cederla ad altri, compie il primo atto poco prima del secondo, sia per fini speculativi sia per garantirsi l’impunità»).
Nel caso che ci occupa, il Giudice di appello – nel respingere l’eccezione dell’appellante – si è posto nel solco dei principi sin qui esposti.
Ha, infatti, osservato che COGNOME – dopo un lungo periodo di carcerazione che aveva avuto inizio nel 2009 – nel maggio del 2022 era stato rimesso in libertà e aveva la disponibilità esclusiva di un immobile nel quale, nel novembre dello stesso anno, in seguito a perquisizione, era stata trova l’arma oggetto di imputazione.
Tali elementi – valutati unitamente alle dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio di garanzia dallo stesso imputato, in occasione del quale egli, lungi dal dichiarare di possedere l’arma sin da epoca antecedente alla sua restrizione in carcere nel 2009, aveva affermato di non «saperne nulla» al riguardo (salvo a essere smentito dalla diretta osservazione da parte dei militari che, in occasione della perquisizione, l’avevano sorpreso nell’atto di nascondere il fucile, sul quale era viepiù rilevata una sua impronta papillare) – ad avviso della Corte di appello conducevano alla univoca conclusione dell’individuazione dell’epoca della ricezione dell’arma in un momento successivo alla sua scarcerazione.
Con tale motivazione – non manifestamente illogica – il ricorrente non si è in alcun modo confrontato, ma s’è limitato con il ricorso a riproporre la tesi, a ragione ritenuta inverosimile nella sentenza impugnata, secondo cui l’imputato avrebbe commesso il reato di ricettazione dell’arma prima dell’ultra decennale periodo di detenzione; tesi che non trova alcun sostegno in elementi fattuali, acquisiti agli atti o allegati dalla difesa e, anzi, osserva il Collegio, non rende ragione della circostanza che l’arma fu trovata in un immobile di cui l’imputato aveva acquisito la disponibilità solo in epoca successiva alla scarcerazione nel 2022.
Per le ragioni sin qui esposte, la conclusione della sentenza impugnata, secondo cui il reato di ricettazione è stato commesso in prossimità della perquisizione e, comunque, in epoca successiva a maggio 2022, dunque abbondantemente successiva a quella utile per ritenere decorso il termine, di dieci anni, necessario a prescrivere il reato di ricettazione, è immune dai vizi logici denunziati.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n.186 del
2000), la condanna al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 luglio 2024
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