Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4346 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4346 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Locri il 10/02/1985
avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; udito il difensore, avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME
NOMECOGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/09/2024 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale di Locri in data 15/06/2018, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di ricettazione.
L’imputato, a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157, 158, 160 e 161 cod. pen. Osserva che, pur avendo in sede di conclusioni eccepito l’intervenuta prescrizione del reato, la Corte territoriale non si è espressa sul punto, né ha compiuto i dovuti accertamenti; che, essendo l’imputato venuto in possesso dell’escavatore nel
febbraio 2014, la prescrizione era maturata già al momento della notifica de citazione per il giudizio di appello, avvenuta nel maggio del 2024 ed in ogni c al 10/09/2024, nel momento della pronuncia della sentenza impugnata; che, in tema di prescrizione, grava sulla pubblica accusa e non sull’imputato l’onere provare con precisione la data di commissione del reato; che, in mancanza dell prova certa sulla data del commesso reato, il termine di decorrenza de prescrizione va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato ed i reato va ritenuto consumato alla data più risalente; che, nel caso di speci capo di imputazione il reato presupposto risulta commesso in data 19/07/2011, con la conseguenza che alla data in cui è stato celebrato il giudizio di appe termine di prescrizione era spirato.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illo della motivazione. Evidenzia che la sentenza impugnata è affetta da carenza d motivazione nella parte in cui fonda la responsabilità del ricorrente unicame sulla circostanza per cui lo stesso è stato trovato in possesso dell’escav sulla mancata indicazione del nome della persona che glielo avrebbe venduto e del bar all’interno del quale avrebbe notato l’inserzione relativa alla sua off vendita, senza tuttavia confrontarsi con le doglianze difensive; che la difes prodotto la fattura di acquisto del mezzo e l’imputato ha serbato comportamento collaborativo con gli agenti operanti, fornendo loro tutt documenti di provenienza dell’escavatore, in quanto non aveva alcun interess ad eludere i controlli, circostanze queste che depongono nel senso della caren dell’elemento psicologico del reato. Osserva, inoltre, che la motivazione provvedimento impugnato è altresì contraddittoria nella parte in cui dà atto l’COGNOME ha consegnato ai verbalizzanti sia la fattura di acquisto che il cert di origine dell’escavatore, senza poi trarre le dovute conseguenze in tem elemento psicologico del reato; che è poi illogica laddove per un verso affer che l’imputato ha consegnato i predetti documenti relativi al mezzo e per al verso ritiene che fosse consapevole della sua provenienza illecita; che è al illogica e contraddittoria, atteso che da un lato ritiene la sussi dell’elemento psicologico e dall’altro evidenzia che l’Agresta ha riferito d concordato il prezzo di acquisto in euro quattordicimila, dunque, in linea c prezzi di mercato e di aver concordato il pagamento rateale, che non ha potu onorare essendo poi stato arrestato; che, in conclusione, la sentenza impugna ripercorre il percorso argomentativo del giudice di prime cure, senza confronta con i motivi di appello. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, le b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen. Rileva
entrambe le sentenze di merito risulta che l’imputato ha fornito documentazione dell’escavatore, ha indicato il prezzo di acquisto e gli acco con il venditore per il pagamento rateale; che da tali circostanze la C territoriale avrebbe dovuto desumere l’assenza del dolo di ricettazion riqualificare la condotta ai sensi dell’art. 712 cod. pen.; che, inv provvedimento impugnato fa riferimento alla lucida consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza delittuosa dell’escavatore, senza tut indicare su quali elementi si fondi un siffatto assunto, non essendo all’ idonea la circostanza che l’COGNOME non abbia indicato il nome del venditore.
2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Evidenzia che la Corte di merito ha negato l’applicazione delle circostanze attenua generiche in ragione dei precedenti penali da cui l’imputato è gravato, se considerare il comportamento collaborativo serbato dall’COGNOME sia nella fa delle indagini che in dibattimento e l’ulteriore circostanza per cui, aven persona offesa riferito che l’escavatore le era stato consegnato in bu condizioni, l’COGNOME ha avuto un uso limitato del mezzo.
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, let b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 545-bis e 546 cod. proc. pen. Os che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle sanz sostitutive è stata respinta in ragione dei precedenti penali del ricorrente, considerare la loro risalenza nel tempo e senza effettuare i dovuti accertame sulle attuali condizioni di vita dell’Agresta; che la previsione che l’imputat rispetterà le prescrizioni commesse alla sanzione sostitutiva non può esse fondata solo sui suoi precedenti penali, dovendo tenere conto delle sue attu condizioni di vita patrimoniali e lavorative.
2.6. In data 31/12/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Coglie nel segno il primo motivo, relativo alla prescrizione de ricettazione per cui si procede, atteso che il reato è stato accertato 28/01/2015, ma risulta del tutto incerta l’epoca di commissione. In proposito, giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte cura di precisare che, ai fi calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell’ipo cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputa il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato
presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 – 01; Sez. 2 n. 31946 del 09/06/2016, COGNOME, Rv. Rv. 267480 – 01; Sez. 2, n. 5132 de 20/01/2010, Gligora, Rv. Rv. 246287 – 01).
Nel caso di specie, la contestazione non indica – né le sentenze di meri hanno rilevato – la data esatta della commissione del reato, che risulta accer con il sequestro dell’escavatore in data 28/01/2015. Dunque, unico dat temporale certo – non essendo possibile eliminare l’incertezza assoluta circ momento del commesso reato, nemmeno attraverso deduzioni logiche (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, COGNOME, Rv. 285953 – 01) – è la data di commissione del delitto presupposto, vale a dire il 19/07/201 nell’immediatezza della quale, pertanto, in applicazione del principio generale favor rei, deve essere collocata l’epoca della ricettazione per cui si procede. invero, principio affermato con costanza quello secondo il quale l’onere provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data d consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risal (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535 – 01). Orbene, avendo il delitto di ricettazione natura istantanea e perfezionandosi allorché l’agente ri le cose di illecita provenienza, non ha rilevanza il momento in cui esse venga rinvenute in suo possesso o quello in cui ne sia accertata la detenzio Conseguentemente, il reato contestato all’Agresta, accertato il 28/01/2015, m commesso in data anteriore e sconosciuta da collocarsi, tuttavia, per quan appena detto nell’immediata prossimità del 19/07/2011, deve essere dichiarato estinto perché al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, anche tenuto conto della sospensione per il Covid-19, risultava maturato termine decennale di prescrizione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ad analogo risultato si perverrebbe, qualora si volesse dar credito a dichiarazioni dell’imputato, giudicate del tutto inverosimili da entrambi i giudi merito. Ed invero, pur collocando la ricezione dell’escavatore nel febbraio 2014, reato sarebbe stato comunque prescritto al 10/09/2024, data di pronuncia dell sentenza impugnata.
1.2. La decisività del primo motivo rende assorbiti i restanti.
1.3. Va, dunque, dichiarata la prescrizione del reato ascritto al ricorre non sussistendo, alla luce di quanto evidenziato dai giudici di merito in or all’affermazione di responsabilità, gli estremi per un immediato proscioglimen interamente liberatorio.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2025.