Prescrizione Ricettazione Lieve: la Cassazione Fa Chiarezza
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica: la prescrizione ricettazione nella sua forma di particolare tenuità. La decisione chiarisce in modo definitivo la natura giuridica di questa fattispecie, confermando che si tratta di una circostanza attenuante e non di un reato autonomo, con importanti conseguenze sul calcolo dei termini per l’estinzione del reato. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui condannati nei gradi di merito per il reato di ricettazione. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la loro responsabilità penale con una sentenza emessa nell’aprile del 2022. Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Prescrizione Ricettazione
I ricorrenti hanno basato la loro difesa in Cassazione su due argomentazioni principali, una di merito e una di diritto, quest’ultima incentrata proprio sulla questione della prescrizione.
La Critica sulla Responsabilità Penale
Il primo motivo di ricorso contestava l’affermazione della responsabilità penale, ponendo dubbi sull’identificazione degli autori del reato. La Suprema Corte ha liquidato rapidamente questa censura, definendola “indeducibile”. Gli Ermellini hanno infatti rilevato che le argomentazioni non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza apportare alcuna critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, il motivo è stato considerato solo apparentemente specifico, ma in realtà privo della necessaria concretezza per essere esaminato.
La Questione della Prescrizione per la Ricettazione Lieve
Il secondo motivo, di maggior interesse giuridico, sollevava una violazione di legge riguardo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Secondo la tesi difensiva, il fatto contestato, qualificabile come ricettazione di particolare tenuità (prevista dall’art. 648, quarto comma, c.p.), avrebbe dovuto beneficiare di un termine di prescrizione più breve. Questa interpretazione avrebbe portato all’estinzione del reato prima della sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto anche il secondo motivo di ricorso “manifestamente infondato”, offrendo un’importante lezione sul calcolo della prescrizione ricettazione. I giudici hanno chiarito che la ricettazione di particolare tenuità non costituisce una figura autonoma di reato, bensì una circostanza attenuante.
Questa qualificazione giuridica è fondamentale. Ai sensi dell’art. 157 del codice penale, infatti, nel determinare il tempo necessario a prescrivere un reato, non si deve tener conto delle circostanze attenuanti. Il calcolo va effettuato esclusivamente sulla base del massimo della pena edittale prevista per l’ipotesi-base del delitto, in questo caso la ricettazione comune.
Seguendo questo principio, la Corte ha concluso che il delitto contestato ai due imputati non era affatto prescritto alla data della sentenza della Corte d’Appello. Il ragionamento della difesa si basava su un presupposto ermeneutico in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, come richiamato dalla stessa Corte (Cass. pen. Sez. 7, n. 39944/2022).
Le Conclusioni: Ricorso Inammissibile e Principio di Diritto
Sulla base delle considerazioni esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Come conseguenza processuale, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza ribadisce un principio di diritto chiaro e consolidato: la particolare tenuità nel reato di ricettazione è un’attenuante, non un’autonoma fattispecie di reato. Questa distinzione è cruciale e ha un impatto diretto e inequivocabile sul calcolo dei termini di prescrizione, che non vengono abbreviati dalla sussistenza di tale circostanza. Una lezione importante per la difesa e un punto fermo per l’applicazione della legge.
La ricettazione di particolare tenuità è un reato autonomo?
No, secondo la Corte di Cassazione non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante del delitto di ricettazione previsto dall’art. 648 del codice penale.
Come si calcola il termine di prescrizione per il reato di ricettazione di particolare tenuità?
Il termine di prescrizione si calcola con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi base del reato di ricettazione, senza tener conto della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una mera ripetizione di argomenti già respinti in appello, mentre il secondo motivo sulla prescrizione era manifestamente infondato, in quanto basato su un’interpretazione errata della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40786 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40786 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA NOME nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di entrambi gli imputati, contesta l’affermazione di penale responsabilità degli stessi, con specifica cens sull’identificazione effettuata, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte merito (si veda, in particolare, pagina 2 della motivazione), dovendosi le stesse considerare specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge nel mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricettazione di particolare t (attuale art. 648, quarto comma, cod. pen.) non costituisce un’autonoma figura di reato, una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al l edittale massimo previsto per l’ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestat prevenuti non risultava prescritto alla data della sentenza di appello (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, NOME COGNOME, Rv. 284186);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente