Prescrizione Ricettazione: la Speciale Tenuità non Abbrevia i Tempi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un’importante questione relativa alla prescrizione ricettazione, chiarendo in modo definitivo come l’attenuante del fatto di speciale tenuità influenzi il calcolo dei termini. La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato, stabilendo che tale circostanza non può essere utilizzata per abbreviare i tempi necessari a estinguere il reato. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa e i Motivi del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). La difesa ha presentato ricorso in Cassazione basato su tre motivi principali.
I primi due motivi contestavano la decisione dei giudici di merito, sostenendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo (il dolo) e chiedendo una riqualificazione del fatto nel reato meno grave di incauto acquisto (art. 712 c.p.).
Il terzo motivo, di natura prettamente giuridica, si concentrava sulla violazione dell’art. 157 c.p., che regola la prescrizione. Secondo la difesa, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, poiché il calcolo dei termini doveva tenere conto della pena ridotta prevista per l’ipotesi di ricettazione di speciale tenuità.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le argomentazioni difensive. I primi due motivi sono stati considerati inammissibili perché ritenuti una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
L’impatto della Speciale Tenuità sulla Prescrizione Ricettazione
Il cuore della decisione risiede nella confutazione del terzo motivo. La Corte ha definito la tesi difensiva “manifestamente infondata”, poiché in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità consolidata. Gli Ermellini hanno ribadito un principio fondamentale: l’ipotesi del fatto di speciale tenuità nella ricettazione non è un reato autonomo, ma una semplice circostanza attenuante.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su una chiara interpretazione dell’art. 157 c.p. Tale norma stabilisce che il tempo necessario a prescrivere un reato si calcola sulla base del massimo della pena edittale prevista dalla legge. Poiché la speciale tenuità è un’attenuante, essa non modifica la struttura del reato base di ricettazione né il suo massimo edittale. Di conseguenza, ai fini del calcolo della prescrizione, si deve sempre fare riferimento alla pena massima prevista per la ricettazione ordinaria, senza considerare la possibile riduzione derivante dall’applicazione dell’attenuante. A supporto di questa tesi, la Corte ha citato diverse sentenze conformi, consolidando ulteriormente questo orientamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. In primo luogo, conferma che i ricorsi in Cassazione devono essere specifici e non meramente ripetitivi. In secondo luogo, e più significativamente, chiarisce che le strategie difensive basate sulla prescrizione ricettazione non possono fare leva sull’attenuante della speciale tenuità per abbreviare i termini. La prescrizione si calcola sempre sulla pena massima del reato base. La decisione, pertanto, ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ponendo fine al procedimento.
Perché i primi due motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili?
Sono stati dichiarati inammissibili perché erano una semplice e pedissequa reiterazione di argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, mancando di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
L’attenuante del fatto di speciale tenuità riduce i termini di prescrizione per il reato di ricettazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la speciale tenuità è una circostanza attenuante e non un’autonoma figura di reato. Pertanto, il termine di prescrizione deve essere calcolato con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi base del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), non sulla pena ridotta.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 207 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 207 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a NAPOLI il 21/08/1980
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Francesco;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, lamentando rispettivamente la sussistenza dell’elemento soggettivo e la mancata riqualificazione della fattispecie ascritta in quella di cui all’art. 71 cod. pen., non sono consentiti poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il terzo motivo di ricorso, che deduce la violazione dell’art. 157 cod. pen. in relazione alla fattispecie di ricettazione di cui all’art. 648 comma quarto cod. pen. che avrebbe dovuto essere dichiarata estinta, è manifestamente infondata poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi -base» (ex multis Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186; Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, COGNOME, Rv. 281675; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.