Prescrizione Ricettazione Lieve: La Cassazione Ribadisce la Natura di Circostanza Attenuante
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione fondamentale per il calcolo della prescrizione ricettazione lieve. La decisione chiarisce definitivamente che l’ipotesi di ‘fatto di particolare tenuità’ prevista per il reato di ricettazione non costituisce una fattispecie autonoma di reato, bensì una circostanza attenuante. Questa qualificazione ha implicazioni dirette e significative sulla determinazione dei termini necessari per l’estinzione del reato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo la tesi difensiva, il reato contestato, essendo di lieve entità, avrebbe dovuto beneficiare di un termine di prescrizione più breve, che a suo dire era già decorso.
La Questione Giuridica e la Prescrizione Ricettazione Lieve
Il nodo centrale della controversia era stabilire la natura giuridica dell’ipotesi lieve del delitto di ricettazione, disciplinato dall’articolo 648 del codice penale. La difesa sosteneva che tale ipotesi configurasse un reato autonomo, con una propria cornice edittale di pena e, di conseguenza, un proprio e più breve termine di prescrizione. Se questa interpretazione fosse stata accolta, il reato sarebbe risultato estinto.
Al contrario, l’orientamento tradizionale e maggioritario considera l’ipotesi di ‘particolare tenuità’ una semplice circostanza attenuante del reato base. Tale distinzione è cruciale: se si tratta di un’attenuante, il calcolo della prescrizione deve fare riferimento alla pena massima prevista per il reato di ricettazione nella sua forma non attenuata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno riaffermato con fermezza il principio, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricettazione lieve non è un reato a sé stante.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando come la tesi del ricorrente si ponesse in ‘palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità’. È stato ribadito che l’ipotesi ‘lieve’ del delitto di cui all’art. 648 c.p. integra non già un reato autonomo, ma una circostanza attenuante. La conseguenza logica e giuridica di tale impostazione è che il termine di prescrizione deve essere calcolato sulla pena detentiva stabilita dal primo comma della norma, ovvero quella prevista per l’ipotesi base del reato. La Corte ha richiamato un precedente specifico (Sez. 2 n. 14767 del 21/03/2017) a sostegno della propria argomentazione, sottolineando la stabilità di questo principio interpretativo. Il ricorso, basato su una prospettazione errata, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida ulteriormente un principio chiave in materia di reati contro il patrimonio e di calcolo della prescrizione. La decisione impedisce che interpretazioni creative della norma possano portare a un’ingiustificata riduzione dei tempi di estinzione del reato. Per gli operatori del diritto, ciò significa che nel calcolare la prescrizione per un’ipotesi di ricettazione, anche se di lieve entità, è necessario fare sempre riferimento alla pena massima prevista per la fattispecie principale. La pronuncia, quindi, non introduce novità, ma serve come un importante monito sulla corretta applicazione dei principi che regolano l’estinzione dei reati, garantendo certezza e uniformità nell’interpretazione della legge.
L’ipotesi ‘lieve’ del reato di ricettazione è un reato autonomo?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che si tratta di una circostanza attenuante e non di un reato autonomo.
Come si calcola il termine di prescrizione per la ricettazione lieve?
Il termine di prescrizione si calcola sulla pena detentiva prevista per il reato di ricettazione base (primo comma dell’art. 648 c.p.), non su una pena ridotta derivante dall’applicazione dell’attenuante.
Qual è stato l’esito del ricorso esaminato dalla Corte?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto basato su un’interpretazione della legge in contrasto con la giurisprudenza consolidata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LACCO AMENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato trattandosi di una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità che, come è noto, ha da sempre ribadito che la ipotesi “lieve” d delitto di cui all’art. 648 cod. pen. integra non già un reato autonomo ma una circostanza attenuante, con la conseguenza per cui il termine di prescrizione va calcolato sulla pena detentiva stabilita al comma primo (cr., tra le tante, in tal senso, Sez. 2 n. 14767 del 21/03/2017 Aquar RV. 269492);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente