Prescrizione Ricettazione: l’Attenuante di Speciale Tenuità Non Abbrevia i Tempi
Con la recente ordinanza n. 7497 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale in materia di prescrizione ricettazione: la rilevanza della circostanza attenuante speciale del fatto di particolare tenuità. La pronuncia ribadisce con fermezza un principio consolidato, offrendo un chiaro orientamento per operatori del diritto e cittadini. Il caso riguardava un imputato che, condannato per ricettazione, aveva presentato ricorso sostenendo che il reato fosse ormai estinto per prescrizione, basando il suo calcolo sull’ipotesi attenuata.
I Fatti di Causa e il Motivo del Ricorso
Un soggetto, condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo: il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato. La tesi difensiva si fondava su un’interpretazione specifica della normativa. Si sosteneva che, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, si dovesse tenere conto della pena prevista per l’ipotesi di ricettazione attenuata dal “fatto di speciale tenuità”, prevista dal secondo comma dell’articolo 648 del codice penale, e non della pena più severa prevista per l’ipotesi base.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che l’interpretazione proposta dal ricorrente fosse in palese contrasto non solo con il dato normativo, ma anche con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Natura Giuridica dell’Attenuante nel Calcolo della Prescrizione Ricettazione
Il cuore della decisione risiede nella corretta qualificazione giuridica del “fatto di speciale tenuità” nel delitto di ricettazione. La Cassazione, richiamando anche una storica pronuncia delle Sezioni Unite, ha chiarito in modo inequivocabile che questa ipotesi non costituisce una figura autonoma di reato, bensì una circostanza attenuante speciale.
Questa distinzione è fondamentale per il calcolo della prescrizione ricettazione. L’articolo 157 del codice penale stabilisce che il tempo necessario a prescrivere si determina avendo riguardo alla pena massima stabilita dalla legge per il reato. La giurisprudenza è costante nell’affermare che, in questo calcolo, non si deve tenere conto delle circostanze attenuanti. Di conseguenza, il termine di prescrizione per la ricettazione deve essere calcolato sulla base del limite edittale massimo previsto dal primo comma dell’art. 648 c.p. (l’ipotesi-base), e non sulla pena ridotta applicabile in caso di riconoscimento dell’attenuante speciale.
Prospettare una tesi contraria, come fatto dal ricorrente, significa ignorare la natura giuridica dell’attenuante e contravvenire a un principio interpretativo ormai granitico nel nostro ordinamento.
Le Conclusioni: Certezza del Diritto e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida ulteriormente un principio cardine in materia di prescrizione, riaffermando la distinzione tra fattispecie autonoma di reato e circostanza attenuante. La decisione offre certezza agli operatori del diritto, chiarendo che i tentativi di abbreviare i termini di prescrizione attraverso un’errata interpretazione della natura delle attenuanti sono destinati all’insuccesso. Per chi è accusato di ricettazione, anche se per un fatto di lieve entità, è fondamentale comprendere che il tempo necessario a estinguere il reato sarà sempre calcolato sulla base della pena massima prevista per la fattispecie principale, garantendo così uniformità e prevedibilità nell’applicazione della legge.
Come si calcola la prescrizione per il reato di ricettazione quando sussiste l’attenuante del fatto di speciale tenuità?
La prescrizione si calcola avendo riguardo al limite massimo di pena previsto per l’ipotesi-base del reato di ricettazione (art. 648, primo comma, c.p.), senza tener conto della diminuzione di pena derivante dalla circostanza attenuante.
L’ipotesi di ricettazione per un fatto di speciale tenuità è un reato autonomo?
No, la sentenza chiarisce che non si tratta di un reato autonomo, ma di una circostanza attenuante speciale del reato di ricettazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione si basa su un’interpretazione della legge in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7497 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7497 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all’ari:. 157, comma secondo, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, in tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce un’autonoma figura di reato, ma una circostanza 2ttenuante speciale, sicché non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, dovendosi avere riguardo al limite edittale massimo previsto, per l’ipotesi-base, dal primo comma dell’art. 648 cod. pen. (Sez. U, n. 9567 del 21/04/1995, Rv. 202003 – 01; Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.