Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35193 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35193 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno c/ COGNOME NOME NOME a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza 09/05/2025 del Tribunale di Salerno
Esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugNOME, con rinvio al Tribunale di Salerno;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Roma, che ha chiesto l’assoluzione dell’imputato .
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 09/05/2024 il Tribunale di Salerno, previa riqualificazione del reato di ricettazione contestato all’imputat o NOME COGNOME nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di costui per essere tutti i reati ascritti estinti per intervenuta prescrizione.
Avverso la sentenza di proscioglimento propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno, eccependo l’inosservanza e l’ erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 157 e 648 cod. pen.
Rileva a tal fine che alla data di emissione della pronuncia di primo grado (09/05/2025) non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione, in considerazione del tempus commissi delicti (20/04/2017) e della interruzione determinata dall’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio.
Il ricorso è fondato.
Erroneamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto che la riqualificazione della ricettazione nell’ipotesi di particolare tenuità prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen., implicasse il decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, al pari degli altri reati contestati al COGNOME (artt. 485, 491, 640 cod. pen.).
In tema di ricettazione, invece, l’ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base ( ex multis , Sez. 7, ord. n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 -01).
Ne consegue che la ricettazione accertata in data 20 aprile 2017, ancorché qualificata di speciale tenuità, non si era prescritta alla data della sentenza di primo grado, per mancato decorso del termine decennale di prescrizione, calcolato in base al limite edittale massimo di otto anni, aumentato di un quarto, e, quindi, di due anni, per l’interruzione conseguente all’emissione del decreto di citazione a giudizio.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con riferimento alla dichiarata prescrizione del reato di ricettazione, con rinvio al Tribunale di Salerno per il relativo giudizio, nell’ambito del quale saranno esaminate le deduzioni difensive attinenti al merito, formulate con la memoria in atti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno in diversa composizione per l ‘ ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 1 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME