Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15664 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15664 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 27/03/2025
R.G.N. 3886/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d’appello di Messina nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/05/1984 avverso la sentenza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di Barcellona pozzo di gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOMECOGNOME che ha chiesto che, in parziale accoglimento del ricorso, la Corte di Cassazione annulli con rinvio quanto alla declaratoria di estinzione per prescrizione delle ricettazioni e dichiari inammissibile il ricorso per il resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/01/2024 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione a numerosi reati di ricettazione ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 pen. – perchØ estinti per prescrizione, previo riconoscimento della recidiva specifica, così diversamente qualificando la contestata recidiva reiterata.
Avverso tale statuizione propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina, eccependo la violazione di legge in ordine al computo del termine prescrizionale e alla qualificazione della recidiva.
Si prende atto che Ł pervenuta in data 26 marzo 2025 memoria difensiva nell’interesse di NOME COGNOME che, in ragione della sua tardività rispetto al termine a tal fine previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., non viene presa in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
I fatti di ricettazione di cui ai capi C.1), D.1), E.1), H.1), I.1), L.1) risultano tutti commessi nel 2015, con la conseguenza che non potevano essere dichiarati prescritti alle date indicate nella sentenza impugnata, nel 2023 e 2024 (pagine 10 e 11).
Erra, infatti, il tribunale nel ritenere che la pena da considerare ai fini prescrizionale sia quella prevista dal secondo comma dell’art. 648 cod. pen.; in tema di ricettazione, invece, l’ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicchØ, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base (ex multis, ord. sez. 2, n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186 – 01).
Deve tenersi conto altresì del periodo di sospensione, che il tribunale quantifica in 449 giorni, e degli eventuali effetti della recidiva. Il secondo motivo, infatti, Ł assorbito, in quanto l’accertamento della recidiva dipende dall’esito del giudizio sulla responsabilità penale.
La sentenza annullata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Pozzo di Gotto in diversa composizione per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi C1, D1, E1, H1, I1, L1, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione.
Così deciso il 27/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME