Prescrizione Ricettazione: Perché la Speciale Tenuità del Fatto Non Riduce i Termini
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale in materia di prescrizione ricettazione, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato. La decisione chiarisce che la circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto non influisce sul calcolo del tempo necessario per estinguere il reato. Vediamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sosteneva che il reato di ricettazione a lui contestato fosse ormai estinto per intervenuta prescrizione. La sua tesi si basava sull’idea che il calcolo del termine di prescrizione dovesse tenere conto della pena prevista per l’ipotesi attenuata del fatto di speciale tenuità, e non di quella, più grave, prevista per il reato base.
La Questione Giuridica sulla Prescrizione Ricettazione
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 157 del codice penale, che disciplina la prescrizione. La difesa dell’imputato ha tentato di far valere l’applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto come elemento capace di abbreviare i termini di prescrizione. Questo approccio, se accolto, avrebbe portato all’estinzione del reato.
La Corte di Cassazione, tuttavia, è stata chiamata a decidere se tale interpretazione fosse corretta o se, al contrario, il termine di prescrizione dovesse essere calcolato ignorando le circostanze attenuanti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno spiegato in modo netto che l’ipotesi del fatto di speciale tenuità nel reato di ricettazione non costituisce una figura autonoma di reato, bensì una semplice circostanza attenuante.
Facendo riferimento a un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra cui la sentenza n. 39944 del 2022), la Corte ha ribadito che, ai fini della determinazione del termine di prescrizione, non si può tenere conto delle circostanze attenuanti. Il calcolo, secondo l’art. 157 c.p., deve essere effettuato con riferimento al limite edittale massimo di pena previsto per l’ipotesi-base del reato, senza considerare eventuali riduzioni di pena derivanti da attenuanti.
Poiché il ricorso non si confrontava con questo principio consolidato, è stato giudicato privo di fondamento e quindi inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale per il calcolo della prescrizione ricettazione e, più in generale, per molti altri reati. La decisione stabilisce che la durata della prescrizione è legata alla gravità astratta del reato, come definita dal legislatore nella pena massima prevista, e non alle specifiche circostanze del caso concreto che possono portare a una pena più mite.
Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che non è possibile invocare circostanze attenuanti, come la speciale tenuità del fatto, per tentare di ottenere una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in tempi più brevi. La Corte, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, ha voluto sottolineare l’importanza di presentare ricorsi che siano fondati su solide argomentazioni giuridiche e non in palese contrasto con la giurisprudenza dominante.
La circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto incide sul calcolo della prescrizione per il reato di ricettazione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la speciale tenuità del fatto è una circostanza attenuante e non un’autonoma figura di reato. Pertanto, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non se ne tiene conto per determinare il termine di prescrizione, che va calcolato sul limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base del reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la tesi difensiva non si confrontava con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il quale esclude la rilevanza della speciale tenuità del fatto ai fini del calcolo della prescrizione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3958 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3958 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 05/06/1981
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato, dato che non si confronta con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base. (tra le altre Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 22/10/2024
NOME
pedali