Prescrizione Ricettazione: Quando la ‘Speciale Tenuità’ non Accorcia i Tempi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul calcolo della prescrizione ricettazione, in particolare quando il fatto è di ‘speciale tenuità’. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la lieve entità del fatto non trasforma la ricettazione in un reato autonomo, ma costituisce una semplice circostanza attenuante. Questa distinzione ha conseguenze decisive sul tempo necessario perché il reato si estingua.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata, condannata dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di ricettazione. La difesa ha sollevato un’unica questione davanti alla Corte di Cassazione: l’omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo la tesi difensiva, il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire il reato era ormai trascorso.
La Decisione della Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: genericità e manifesta infondatezza. In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto ‘privo di specificità’, in quanto la ricorrente non aveva adeguatamente argomentato le ragioni a sostegno della propria tesi. In secondo luogo, e questo è il punto centrale, la richiesta era ‘manifestamente infondata’ perché si poneva in netto contrasto con la normativa vigente e l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni: Prescrizione Ricettazione e la Natura della ‘Speciale Tenuità’
La Corte ha smontato la tesi difensiva chiarendo la natura giuridica della ricettazione di speciale tenuità. Questo elemento è cruciale per comprendere il corretto calcolo dei termini di prescrizione.
Reato Autonomo vs. Circostanza Attenuante
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra una figura autonoma di reato e una circostanza attenuante. La Cassazione ha specificato che l’ipotesi della ricettazione di speciale tenuità non è un reato a sé, con una propria pena e, di conseguenza, un proprio termine di prescrizione. Al contrario, essa è qualificata come una circostanza attenuante del reato di ricettazione ‘base’.
Il Calcolo del Termine di Prescrizione
Questa qualificazione giuridica ha un impatto diretto sul calcolo della prescrizione. L’articolo 157 del codice penale stabilisce le regole per determinare il tempo necessario a prescrivere un reato. La norma prevede che tale calcolo debba essere effettuato sulla base della pena massima prevista dalla legge per il reato in questione, senza tenere conto delle circostanze attenuanti. Di conseguenza, per calcolare la prescrizione ricettazione, si deve guardare alla pena massima edittale del reato ‘base’, ignorando la potenziale riduzione di pena derivante dalla speciale tenuità del fatto. Nel caso di specie, applicando questo principio, il termine massimo di prescrizione non era ancora maturato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione della Cassazione consolida un principio di fondamentale importanza pratica. Stabilisce in modo inequivocabile che la lieve entità di un fatto di ricettazione non può essere utilizzata per abbreviare i termini di prescrizione. Gli operatori del diritto e gli imputati devono essere consapevoli che il calcolo va sempre effettuato sulla pena massima del reato base, garantendo così che l’azione penale possa proseguire per tutto il tempo originariamente previsto dal legislatore. La pronuncia, inoltre, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma delle conseguenze negative di un ricorso infondato.
La ricettazione di ‘speciale tenuità’ è considerata un reato a sé stante ai fini della prescrizione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la ricettazione di ‘speciale tenuità’ non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante.
Come si calcola il termine di prescrizione per il reato di ricettazione, anche se di lieve entità?
Il termine di prescrizione si calcola con riferimento al limite massimo della pena previsto per l’ipotesi base del reato di ricettazione, senza tenere conto della circostanza attenuante della speciale tenuità, come previsto dall’art. 157 del codice penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di specificità, in quanto non argomentava le ragioni della presunta violazione di legge, e manifestamente infondato, poiché la tesi proposta era in palese contrasto con la normativa e l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29000 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29000 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME natlil DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto i ricorso proposto nell’interesse di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in ordine all’omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è privo di specificità poiché la ricorrente non indica le ragioni a sostegno del proprio ragionamento e, comunque, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’ipotesi del fatto di ricettazione di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186 – 01);
che il termine di prescrizione massimo non risulta ancora maturato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.