Prescrizione ricettazione: la Cassazione sulla tenuità del fatto
Con la sentenza n. 44325 del 2023, la Corte di Cassazione è intervenuta su un tema cruciale in materia di prescrizione ricettazione: il corretto calcolo del tempo necessario all’estinzione del reato quando viene contestata l’attenuante della particolare tenuità del fatto. La pronuncia chiarisce che tale circostanza non riduce il termine di prescrizione, che va sempre calcolato sulla base della pena massima prevista per l’ipotesi base del reato.
I Fatti del Caso
Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di un imputato per il reato di ricettazione di un telefono di provenienza furtiva, ritenendo che il reato fosse estinto per intervenuta prescrizione. Il giudice di primo grado aveva riqualificato il fatto contestato applicando l’ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 648, comma 4, del codice penale.
Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona ha proposto ricorso diretto in Cassazione (c.d. ricorso per saltum), sostenendo una violazione di legge. Secondo il Procuratore, ai fini del calcolo della prescrizione, il Tribunale avrebbe dovuto fare riferimento alla pena prevista per la fattispecie base della ricettazione (art. 648, comma 1, c.p.) e non a quella derivante dall’applicazione della circostanza attenuante.
L’Analisi della Corte sulla prescrizione ricettazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno innanzitutto corretto un refuso nella sentenza impugnata, chiarendo che il riferimento corretto per l’attenuante della particolare tenuità del fatto non era il secondo comma dell’art. 648 c.p. (che riguarda la provenienza da contravvenzione), ma il quarto comma, come modificato da una recente riforma legislativa.
Il punto centrale della decisione, tuttavia, risiede nella natura giuridica di tale attenuante. La Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: l’ipotesi di ricettazione di speciale tenuità non costituisce una figura autonoma di reato, bensì una circostanza attenuante. Questa distinzione è fondamentale per il calcolo della prescrizione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della sentenza si fonda sull’applicazione dell’art. 157 del codice penale. Questa norma stabilisce che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si deve avere riguardo alla pena massima stabilita dalla legge per il reato, senza tenere conto delle circostanze attenuanti, salvo eccezioni non pertinenti al caso di specie.
Di conseguenza, il Tribunale ha errato nel basare il proprio calcolo sulla pena ridotta. Il termine di prescrizione per il delitto di ricettazione doveva essere calcolato sulla pena massima edittale di otto anni di reclusione prevista dal primo comma dell’art. 648 c.p. A questo periodo base di otto anni, si sarebbero dovuti aggiungere gli aumenti per le interruzioni (due anni) e i periodi di sospensione, inclusi quelli legati all’emergenza COVID-19. Eseguendo il calcolo correttamente, il reato non risultava affatto prescritto al momento della decisione di primo grado.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno e ha rinviato il processo alla Corte d’Appello di Ancona per un nuovo giudizio. Questa sentenza rafforza il principio secondo cui le circostanze attenuanti, come quella della particolare tenuità del fatto, incidono sulla determinazione della pena finale ma non sul calcolo del termine di prescrizione. La decisione offre un importante monito procedurale, assicurando che la qualificazione giuridica del fatto non venga utilizzata per abbreviare indebitamente i tempi di estinzione del reato, garantendo così una corretta applicazione della legge.
L’attenuante della particolare tenuità del fatto nel reato di ricettazione riduce il tempo necessario per la prescrizione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la particolare tenuità del fatto è una circostanza attenuante e non un’ipotesi autonoma di reato. Pertanto, ai fini del calcolo della prescrizione, non se ne tiene conto e si deve fare riferimento alla pena massima prevista per l’ipotesi base del reato di ricettazione.
Come si calcola il termine di prescrizione per il reato di ricettazione?
Il calcolo si basa sulla pena massima prevista per il reato base (art. 648, comma 1, c.p.), che è di otto anni. A questo periodo vanno aggiunti gli eventuali periodi di interruzione (fino a un quarto della durata base) e di sospensione del procedimento.
Qual è stata la conseguenza dell’errato calcolo della prescrizione da parte del tribunale?
L’errato calcolo ha portato il tribunale a dichiarare il reato estinto per prescrizione. La Corte di Cassazione, correggendo l’errore, ha annullato la sentenza e ha rinviato il caso alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio, poiché il reato non era ancora prescritto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44325 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44325 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D’APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di:
NOME nato a BUCAREST( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il tribunale di Ascoli Piceno, dando atto della interven riqualificazione del fatto contestato nell’ipotesi di ricettazione di denaro o al proveniente da contravvenzione (art.648 comma 2 cod. pen.) ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi estinto il reato a lui ascritto per l’in prescrizione.
Il sostituto procuratore Generale presso la corte di appello di Ancona ha presentato ric deducendo violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. osservando che ai fini del calcol prescrizione non deve farsi riferimento all’ipotesi circostanziata ma a quella della pena salvo per le aggravanti delle quali la legge stabilisca una pena di specie diversa da ordinarie e per quelle ad effetto speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1. Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente osservato che il riferimento contenuto in sentenza all’ipotesi comma dell’art.648 cod. pen. va invece intesto al quarto comma della stessa disposizio seguito di inserimenti successivi (ad opera dell’art.1 comma 1 lett. c) n.1 novembre 2021 n.195) la circostanza attenuante della particolare tenuità del ‘scivolata’ al quarto comma. E che a tale ipotesi il giudice e le parti in riferimento (e non alla ricettazione di denaro o cose provenienti da contravvenzion alla previsione del secondo comma) è reso manifesto dal fatto che la im espressamente indica l’origine furtiva del telefono sottratto a Diaconu Costica.
La disposizione menzionata non ha perduto la propria caratteristica di cos circostanza attenuante e non una ipotesi autonoma di reato. Ed è pertanto corret sollevato nel ricorso secondo cui la prescrizione va determinata in relazione all’a primo comma dell’articolo 648 c.p. (ex multis: Sez. 7, Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022 imp. NOME COGNOME, Rv. 284186 – 01: “in tema di ricettazione, l’ipotesi speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della det termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo l’ipotesi-base”). La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appel competente trattandosi di impugnazione per saltum, non essendo allo stato il reato estinto prescrizione, dovendosi sommare agli otto anni corrispondenti alla pena edittale ma reato, un quarto (due anni) per le successive interruzioni oltre ai periodi di s cui quella prevista dalla legislazione emergenziale COVID-19) intervenuti nel procedimento di primo grado.
P.Q.M.
teresidente
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d’appello di Ancona.
Così deciso in Roma, 12 ottobre 2023
Il Consigliere relatore