Prescrizione Ricettazione: Quando l’Attenuante non Accorcia i Tempi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto tecnico ma cruciale del diritto penale: il calcolo della prescrizione ricettazione. La Suprema Corte ha stabilito che la presenza di una circostanza attenuante, come quella per un fatto di lieve entità, non modifica la pena base da cui partire per calcolare i termini di estinzione del reato. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte di Appello che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali. In primo luogo, contestava la sua responsabilità per il reato presupposto (commercio di prodotti con marchi contraffatti), sostenendo che la contraffazione fosse palese e quindi non idonea a ingannare gli acquirenti. In secondo luogo, e soprattutto, sosteneva che il reato di ricettazione fosse ormai estinto per intervenuta prescrizione.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso interamente inammissibile e fornendo importanti chiarimenti sul calcolo della prescrizione e sulla valutazione della contraffazione.
Il Calcolo della Prescrizione Ricettazione e l’Impatto della Recidiva
Il punto centrale della decisione riguarda il calcolo della prescrizione ricettazione. L’imputato sperava che l’applicazione dell’attenuante prevista per i fatti di particolare tenuità (ex art. 648, comma 2, c.p.) potesse ridurre il tempo necessario a prescrivere il reato. La Cassazione ha smontato questa tesi, ribadendo un principio consolidato: l’ipotesi attenuata della ricettazione non è una figura autonoma di reato, ma una semplice circostanza attenuante speciale.
Questo significa che, per calcolare il termine di prescrizione, non si deve guardare alla pena ridotta dall’attenuante, ma alla pena stabilita per la fattispecie base del reato (prevista dal primo comma dell’art. 648 c.p.). A questo termine, già di per sé più lungo, deve poi essere aggiunto un ulteriore aumento dovuto alla recidiva, nel caso di specie qualificata come reiterata, specifica e infraquinquennale. Di conseguenza, alla data della sentenza d’appello, il reato non era affatto prescritto.
L’Irrilevanza della Contraffazione non ‘Grossolana’
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la Corte lo ha liquidato come una mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti correttamente dai giudici di merito. La Cassazione ha sottolineato che, secondo la Corte d’Appello, i prodotti contraffatti erano di ‘buona fattura’ e dotati di ‘evidente efficacia decettiva’. Viene così confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la contraffazione è penalmente rilevante non solo quando è perfetta, ma anche quando, pur non essendo identica all’originale, è comunque idonea a trarre in inganno il consumatore medio.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su una rigorosa interpretazione della legge e sulla coerenza con la giurisprudenza precedente. La distinzione tra reato autonomo e circostanza attenuante è fondamentale: trattare l’ipotesi lieve di ricettazione come una semplice attenuante impedisce che i termini di prescrizione vengano indebitamente abbreviati, garantendo una risposta sanzionatoria adeguata anche in presenza di recidiva. Dichiarare il ricorso inammissibile perché riproduttivo di censure già esaminate rafforza inoltre il principio secondo cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. Primo, chiarisce in modo inequivocabile come si calcola la prescrizione ricettazione: si parte dalla pena edittale della fattispecie base, senza tener conto di eventuali attenuanti, e si applicano gli aumenti previsti per la recidiva. Secondo, ribadisce che per configurare il reato di commercio di prodotti contraffatti, ciò che conta è l’effettiva capacità ingannatoria del prodotto sul mercato, non una sua ipotetica e grossolana riconoscibilità. La decisione finale di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende sancisce la manifesta infondatezza delle sue doglianze.
Come si calcola la prescrizione per il reato di ricettazione quando è presente l’attenuante del fatto di particolare tenuità?
Per calcolare la prescrizione, si deve fare riferimento alla pena stabilita per l’ipotesi base del reato (primo comma dell’art. 648 c.p.) e non a quella ridotta per l’attenuante. L’ipotesi di particolare tenuità è infatti una circostanza attenuante speciale, non un reato autonomo.
La recidiva influisce sul calcolo del termine di prescrizione?
Sì, il termine di prescrizione calcolato sulla pena base del reato deve essere ulteriormente aumentato per effetto della recidiva, se ritenuta dal giudice. Nel caso specifico, la recidiva era reiterata, specifica e infraquinquennale.
Quando una contraffazione di un marchio è penalmente rilevante?
Una contraffazione è penalmente rilevante quando ha un’effettiva efficacia decettiva, cioè è in grado di ingannare il consumatore medio. Non è necessario che sia una copia perfetta; la responsabilità penale sussiste anche se non si tratta di una contraffazione ‘grossolana’ (cioè palesemente falsa).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19070 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato presupposto di cui all’art. 474 cod. pen., peraltro dichiarato estinto per prescrizione, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con motivazione esente da illogicità e conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sull’irrilevanza della contraffazione grossolana congruamente richiamato (si veda, in particolare, pag. 3, sulla buona fattura dei prodotti recanti marchi contraffatti, di evidente efficacia decettiva);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto il delitto non risulta essersi prescritto alla data della sentenza di appello fermo restando che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata prevista dal secondo (attuale quarto) comma dell’art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale, ne consegue che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492) e che il termine così calcolato deve essere ulteriormente aumentato per effetto della ritenuta recidiva reiterata specifica e infraquinquennale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 19 marzo 2024
Il Cohs ler estensore
Il Presidente