Prescrizione Ricettazione: Quando la ‘Tenuita’ del Fatto non Abbrevia i Tempi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti fondamentali sul calcolo della prescrizione ricettazione, soprattutto quando viene invocata la speciale tenuità del fatto. Con questa decisione, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: la speciale tenuità del fatto nel reato di ricettazione non costituisce un reato autonomo, ma una semplice circostanza attenuante. Questa distinzione è cruciale perché impedisce di abbreviare i termini necessari per l’estinzione del reato. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso.
I fatti del caso
Due individui venivano condannati in Corte d’Appello per il reato di ricettazione. Avverso tale sentenza, proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. La difesa mirava a scardinare la condanna sostenendo, da un lato, l’errata valutazione della gravità del fatto e, dall’altro, il sopraggiungere della prescrizione.
I motivi del ricorso: tenuità e prescrizione ricettazione
Il primo motivo del ricorso si basava sulla presunta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo i ricorrenti, la condotta contestata era di minima offensività e avrebbe dovuto beneficiare di tale istituto.
Il secondo motivo, ancora più tecnico, contestava la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La tesi difensiva suggeriva che, riconoscendo la speciale tenuità del fatto, si sarebbe dovuto applicare un termine di prescrizione più breve, che a loro dire era già decorso alla data della sentenza d’appello.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato entrambe le argomentazioni, dichiarando i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. La decisione non solo ha confermato la condanna, ma ha anche colto l’occasione per ribadire importanti principi di diritto penale sostanziale e processuale.
Le motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le tesi difensive con argomentazioni logiche e giuridiche precise.
In primo luogo, riguardo alla particolare tenuità del fatto, i giudici hanno confermato la valutazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente evidenziato che l’oggetto della ricettazione (in questo caso, marchi auricolari per animali) aveva una rilevanza non trascurabile per insopprimibili esigenze di sanità pubblica. Di conseguenza, l’offesa non poteva essere considerata di particolare tenuità, data l’importanza del bene giuridico protetto.
In secondo luogo, e questo è il cuore della pronuncia, la Corte ha affrontato la questione della prescrizione ricettazione. I giudici hanno spiegato che l’ipotesi del fatto di speciale tenuità nella ricettazione non è una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante. Ai sensi dell’articolo 157 del codice penale, le circostanze attenuanti non vengono considerate nel calcolo del tempo necessario a prescrivere. Il termine di prescrizione deve essere computato con riferimento al limite massimo di pena previsto per l’ipotesi base del reato di ricettazione. Citando un precedente consolidato (Sez. 7, n. 39944 del 2022), la Corte ha concluso che, sulla base di tale calcolo, il termine di prescrizione non era affatto maturato alla data della sentenza impugnata. Entrambi i motivi di ricorso sono stati quindi giudicati manifestamente infondati.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Stabilisce che tentare di ottenere una declaratoria di estinzione del reato di ricettazione facendo leva sulla speciale tenuità del fatto è una strategia destinata al fallimento. La qualificazione di tale ipotesi come mera circostanza attenuante significa che il tempo necessario perché il reato si estingua rimane quello, più lungo, previsto per la fattispecie base. Questa decisione riafferma la gravità del reato di ricettazione e pone un chiaro limite all’applicazione di istituti che potrebbero altrimenti depotenziare la risposta sanzionatoria dell’ordinamento, specialmente quando sono in gioco interessi collettivi come la salute pubblica.
Perché la Corte non ha applicato la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte ha ritenuto che il fatto non fosse di particolare tenuità perché gli oggetti della ricettazione, dei marchi auricolari, avevano una notevole rilevanza per la tutela della sanità pubblica, un interesse che non consente di considerare l’offesa come minima.
La speciale tenuità del fatto può ridurre il tempo di prescrizione per il reato di ricettazione?
No. La Corte ha chiarito che l’ipotesi di ricettazione di speciale tenuità costituisce una circostanza attenuante e non una figura autonoma di reato. Di conseguenza, non incide sul calcolo del termine di prescrizione, che deve essere determinato sulla base della pena massima prevista per il reato di ricettazione nella sua forma base.
Qual è stato l’esito finale del ricorso?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6890 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6890 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/12/1961
NOME nato a MESSINA il 28/02/1993
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti con un unico atto nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendo la Corte già evidenziato l’assenza del presupposto applicativo della particolare tenuità dell’offesa con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sulla rilevanza, rispetto a insopprimibili esigenze di sanità pubblica, dei marchi auricolari oggetto della condotta di ricettazione);
ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione dello stesso, è altresì manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale, in tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, NOME COGNOME, Rv. 284186 – 01) e, nella specie, il termine di prescrizione non risulta maturato alla data della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Consigl ere estensore
Il Presidente