Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13879 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13879 Anno 2025 Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Osserva il ricorrente che il Giudice avrebbe errato nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della contestata recidiva affermando che l’imputato ‘non risulta avere precedenti penali’ in quanto il predetto, con le generalità di NOMECOGNOME nato a Ben Amir (Marocco) il giorno 10/6/1975, risulta avere riportato plurime condanne per reati analoghi. Data Udienza: 01/04/2025
Osserva, altresì, il ricorrente che ha errato il Giudice a ritener estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 648 cod. pen. in quanto il disposto del comma 4 della predetta norma Ł una mera circostanza attenuante ed a ciò si aggiunge che, una volta eventualmente applicata anche la contestata recidiva di cui all’art. 99 comma 4, cod. pen., il termine prescrizionale del reato assurgerebbe ad anni 13 e mesi 4 e quindi non sarebbe prescritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve in via preliminare rilevarsi che il ricorso diretto a questa Corte di legittimità Ł consentito ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. dato che ai sensi dell’art. 2, lett. p) della l. n. 114/2024 che ha modificato l’articolo 593, comma 2, cod. proc. pen. «Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2».
Osserva la Corte che il ricorso, peraltro limitato al solo reato di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen., Ł fondato in entrambe le sue articolazioni.
Quanto al mancato riconoscimento della circostanza aggravante della contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. risulta dagli atti che il Giudice Ł incorso in un vizio di motivazione per travisamento degli atti processuali alla luce di quanto dallo stesso affermato in ordine alla decisione di escludere detta circostanza aggravante sulla base della sola constatazione (rivelatasi non corretta) che «l’imputato non risulta avere precedenti penali».
Quanto detto impone l’annullamento sul punto della sentenza impugnata per la necessità di rivalutare l’eventuale configurabilità della predetta circostanza aggravante.
Quanto poi alla ritenuta estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. risulta che il Giudice Ł incorso in un evidente errore di diritto.
Questa Corte ha, infatti, reiteratamente chiarito che «In tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicchØ, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base» ( ex ceteris : Sez. 7, Ord n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186 – 01; Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, COGNOME, Rv. 281675 – 01).
Ne consegue che alla luce del combinato disposto degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen. il termine ordinario di prescrizione del reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni Ł di 10 anni – termine che verrebbe ad assurgere ad anni 22, mesi 2 e giorni 20 in caso di eventuale riconoscimento della contestata recidiva – con la conseguenza che il predetto reato (accertato in data 12 dicembre 2015) non era estinto per prescrizione alla data di pronuncia della sentenza impugnata e non lo Ł neppure alla data odierna.
Per le ragioni sopra indicate ed in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso si impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A della rubrica delle
imputazioni, con rinvio al Tribunale di Cassino, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata in relazione al solo capo a) con rinvio al Tribunale di Cassino in diversa composizione per nuovo giudizio.
Così deciso il 01/04/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME