Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37864 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37864 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a VALLELUNGA PRATAMENO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo inoltre:
PLICATO PAOLO
INSINNA SALVATRICE
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO
NOME MANUALI
che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 novembre 2023 la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato quella emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città e, previa qualificazione della condotta ascritta all’imputato ai sensi degli artt. 582, 585, commi primo e secondo, in relazione all’art. 576, comma primo, cod. pen., con la già ritenuta continuazione e la riduzione per il rito, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in tre anni e quattro mesi di reclusione e 1.000 euro di multa.
Ha sostituito la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per cinque anni.
Ha confermato, nel resto, l’impugnata sentenza e adottato le conseguenti statuizioni civili.
Il fatto per il quale si procede è avvenuto il 19 luglio 2022 quando l’imputato veniva tratto in arresto nella flagranza del delitto di tentato omicidio in danno del proprio vicino di casa, NOME COGNOME.
All’esito di una perquisizione eseguita nei confronti dell’imputato, venivano rinvenuti una pistola semiautomatica, sette cartucce inesplose per pistola calibro TARGA_VEICOLO, un bossolo esploso calibro TARGA_VEICOLO, all’interno della pistola incastrato nella camera di estrazione e cane armato, utensili per la manutenzione delle armi, nonché, sulla cassetta della posta dell’indagato, un bossolo esploso cal.TARGA_VEICOLO.
Veniva accertata la provenienza illecita dell’arma per la cui detenzione o porto l’imputato non possedeva alcuna autorizzazione.
In base a quanto riferito dalla moglie della persona offesa e dagli altri testimoni che avevano assistito al fatto, nel contesto di rapporti di vicinato particolarmente litigiosi, NOME COGNOME, la sera del 19 luglio 2022, aveva proferito espressioni ingiuriose nei confronti della coniuge e del figlio di NOME.
L’imputato aveva poi estratto la pistola ed esploso un colpo all’indirizzo della vittima che era stata colpita solo alle gambe grazie all’intervento della moglie che lo aveva afferrato dalle spalle tirandolo a sé.
I testi avevano anche descritto il rumore della pistola che si era inceppata mentre l’imputato aveva tentato di ricaricarla per esplodere altri colpi.
In tal senso anche la descrizione del fatto come contenuta nella querela sporta da COGNOME in data 26 luglio 2022.
COGNOME, secondo quanto risultante dal verbale di arresto, aveva continuato a rivolgere minacce nei confronti della persona offesa e del figlio anche mentre veniva condotto in carcere al momento dell’arresto.
Pronunciando sui motivi di appello, la Corte nissena ha ritenuto fondati quelli sulla mancanza di prova circa l’animus necandi dell’imputato non essendo stati ravvisati gli indici fattuali dimostrativi della idoneità e non equivocità degli at compiuti dall’imputato al fine di cagionare la morte della persona offesa.
L’atteggiamento di COGNOME è stato ritenuto non coerente con la volontà di uccidere in quanto l’imputato è rimasto sull’uscio della propria abitazione con una pistola e, quindi, in una posizione di attesa.
Il colpo, inoltre, è stato esploso dopo il tentativo di disarmare l’imputato e, sul punto, la Corte di appello ha affermato di non potere escludere che sia stata proprio la «contromossa della persona offesa» ad avere provocato l’esplosione del colpo.
Non è stato accertato, con certezza, che l’intervento della moglie della vittima sia avvenuto contemporaneamente allo sparo, sicché è residuato il ragionevole dubbio che sia, invece, avvenuto dopo, con ovvie conseguenze sull’intera ricostruzione del fatto.
La Corte ha concluso precisando che «la successione cronologica delle condotte reciproche tenute dall’imputato e dalla persona offesa, la direzione del colpo (verso il basso), l’unicità dello stesso e la zona del corpo attinta non consentono di ritenere che l’imputato abbia inteso sicuramente uccidere».
I motivi riferiti al delitto di ricettazione sono stati rigettati in qua accertata la provenienza dell’arma dal delitto di furto commesso nel 1971, l’imputato non ha fornito alcuna giustificazione sulle modalità di acquisto della stessa.
Le attenuanti generiche sono state escluse non essendo emersi elementi suscettibili di essere positivamente valutati.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Caltanissetta articolando un unico motivo con il quale ha eccepito il vizio di motivazione sul delitto di tentato omicidio di cui al capo e) della rubrica.
In particolare, ha evidenziato come la Corte di appello abbia ritenuto decisiva, al fine di escludere l’aninums necandi, la circostanza che l’imputato ha esploso un solo colpo all’indirizzo della persona offesa.
Tuttavia, ha omesso di considerare che l’esito più grave è stato evitato solo per l’intervento della moglie della vittima che ha afferrato per le spalle il marito tirandolo verso di sé per proteggerlo.
Soprattutto, non ha considerato che l’imputato ha tentato di esplodere più colpi, tanto è vero che un colpo inesploso è stato trovato nella camera di estrazione della pistola.
In tal senso si sono espressi anche i testi NOME COGNOME e NOME COGNOME le cui dichiarazioni sarebbero state omesse, così come non adeguatamente valutato sarebbe stato il comportamento dell’imputato che, all’arrivo dei Carabinieri, aveva rivolto frasi minacciose verso il figlio della persona offesa.
Ha proposto ricorso per cassazione anche NOME per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
4.1. Con il primo ha eccepito, quanto al delitto di ricettazione, la violazione di legge e i vizi di motivazione in relazione alla mancata assoluzione.
La sentenza ha motivato la decisione di condanna solo sulla base della mancata spiegazione, da parte dell’imputato, in ordine alla provenienza dell’arma.
La stessa, tuttavia, non era immediatamente percepibile come di provenienza delittuosa.
Peraltro, non è stato dimostrato che l’imputato ha avuto la disponibilità dell’arma il giorno stesso dei fatti, sicché la contestazione del delitto come commesso «in Vallelunga Pratamento il 19/07/2022» non poteva ritenersi credibile.
E’ stata, piuttosto, acquisita la certezza della sottrazione al proprietario in data 31 dicembre 1971 ed a tale data avrebbe dovuto farsi risalire l’acquisizione dell’arma, con conseguente estinzione del delitto per intervenuta prescrizione.
4.2. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La giustificazione secondo cui non sarebbero emersi elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle predette attenuanti sarebbe apodittica.
Peraltro, contrariamente a ciò che è stato ritenuto in sentenza e sulla base di quanto nella stessa riportato, nell’atto di impugnazione erano stati allegati elementi specifici a fondamento della relativa richiesta.
4.3. Con il terzo motivo i medesimi vizi sono stati eccepiti con riferimento alla mancata indicazione della motivazione in punto di singoli aumenti a titolo di continuazione, con la conseguenza che è stata preclusa la verifica del rispetto del principio di proporzione tra le pene inflitte.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi.
Il difensore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME ha presentato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRrrro
1. Il ricorso del AVV_NOTAIO generale è inammissibile.
2. È costante, riguardo ai limiti del sindacato di legittimità di questa Corte, l’insegnamento, ribadito anche di recente, per cui, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Va inoltre ricordato quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601, con la quale è stato enunciato il principio per cui, «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
In tal senso anche il più risalente (ma tuttora valido) insegnamento per cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, pur dopo la novella codicistica introdotta con la I. n. 46 del 2006, non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità» (Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).
Operata tale doverosa premessa, si osserva che la Corte di appello, allo scopo di motivare l’assenza di prova della volontà omicidiaria ha valorizzato una pluralità di elementi fattuali, ritenendoli dimostrativi dell’incertezza rispetto all tesi accolta dal giudice di primo grado.
A tal fine, ha segnalato l’equivocità dell’atteggiamento dell’imputato («consistito nell’essere rimasto dinanzi l’uscio della sua abitazione con una pistola» – situazione di attesa ritenuta incompatibile con la volontà omicidiaria), l’esplosione del colpo solo dopo il tentativo della persona offesa di disarmare
l’imputato afferrandolo per una mano, l’unicità del colpo non diretto verso organi vitali, l’intervento della moglie dopo lo sparo e non prima dell’esplosione del colpo.
Su tale ultima circostanza, la Corte di appello ha riscontrato una difformità tra le dichiarazioni della moglie di NOME e quelle della stessa persona offesa ritenendo maggiormente credibili queste ultime
Ha ritenuto, così, sussistente un dubbio ragionevole rispetto alla ricostruzione adottata dal giudice di primo grado giudicata, invece, maggiormente credibile dalla parte pubblica impugnante in questa sede per la sostanziale pretermissione del dato storico (reputato decisivo) del tentativo, da parte dell’imputato, di esplodere più colpi e non uno solo per come ricostruito dai giudici di appello.
Coglie, tuttavia, nel segno la richiesta del AVV_NOTAIO generale nella requisitoria scritta di declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto teso a sollecitare una rilettura del fatto sulla scorta di un unico (isolato) frammento ricostruttivo che non considera l’intera motivazione della sentenza di appello che, lungi dall’avere ritenuto l’unicità del colpo elemento decisivo, ha valorizzato una pluralità di circostanze fattuali tali da integrare una situazione di ragionevole incertezza ricostruttiva.
Né viene spiegato dal AVV_NOTAIO generale ricorrente la portata effettivamente decisiva della circostanza asseritamente omessa dalla valutazione della Corte, non essendo stata la stessa rapportata all’intero compendio indiziario esposto nella sentenza.
Il ricorso si concentra, pressoché esclusivamente, sul dato del numero dei colpi trascurando, tuttavia, che la ricostruzione di cui alla sentenza impugnata è stata resa all’esito di una valutazione globale e complessiva di plurime emergenze.
Inoltre, fa riferimento ad un assunto smentito dai giudici di merito in relazione alla condotta della moglie della persona offesa che, in base a quanto riportato in sentenza ha tirato a sé il marito dopo l’esplosione dei colpi non influendo, in tal modo, sull’idoneità offensiva dello sparo (pagg. 9 e 10 della sentenza).
Il AVV_NOTAIO ricorrente, invece, assume a presupposto della propria ricostruzione che la donna sia intervenuta prima dello sparo per proteggere il marito incidendo, in tal modo sull’azione delittuosa dell’imputato (pag. 2 del ricorso).
Ciò risolve la censura in una sollecitazione a rivalutare nel merito l’intera vicenda sulla base di un elemento indiziario e ricostruttivo diverso da quello considerato in sentenza rendendo, ulteriormente, il ricorso inammissibile.
Passando all’esame del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato, si osserva quanto segue.
3.1. E’ fondato il primo motivo sotto il profilo della prescrizione.
Il furto della pistola, secondo quanto ricostruito dalla sentenza di primo grado è stato denunciato il 31 dicembre 1971 presso la Questura di Palermo e non è stato indicato alcun elemento probatorio o indiziario che possa fare ritenere che COGNOME (nato nel DATA_NASCITA) abbia avuto la disponibilità dell’arma il 19 luglio 2022, come indicato nel capo di imputazione.
Deve, pertanto, essere applicato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di prescrizione, l’onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente» (Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983 ed altre conformi, fra le quali Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535).
Conseguenza di tale orientamento è che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell’ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282307; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, COGNOME, Rv. 267480; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, COGNOME, Rv. 246287; Sez. 2, n. 39512 del 15/06/2023, COGNOME, n.m.).
Pertanto, in assenza di cause evidenti che giustifichino il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., va dichiarata la prescrizione del reato di ricettazione (la cui consumazione deve essere fatta risalire al 1971) con annullamento senza rinvio della sentenza su tale punto.
3.2. E’ inammissibile il secondo motivo avente ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche motivato dalla Corte di appello con la mancanza di elementi di segno positivo tali da giustificare la relativa concessione.
Va, sul punto, ribadito che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.
283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 e altre conformi).
Da ciò consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso in quanto manifestamente infondato.
3.3. E’ fondato il motivo relativo alla mancata motivazione degli aumenti a titolo di continuazione.
E’ vero che, in conseguenza dell’annullamento senza rinvio per il reato di ricettazione, la struttura del reato continuato è diversa rispetto a quella valutata dalla Corte di appello, tuttavia, pur avendo dato atto i giudici di merito della proposizione di uno specifico motivo di impugnazione nel merito sulla quantificazione della pena in ragione delle modalità del fatto, della personalità dell’imputato, la sua fragilità connessa all’età e alla solitudine, la sentenza tace del tutto sui parametri utilizzati per quantificare gli aumenti a titolo d continuazione.
Il provvedimento oggetto di ricorso deve, quindi essere annullato anche su tale punto in applicazione dell’orientamento secondo cui «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Da quanto esposto discende l’annullamento senza rinvio in punto di reato di ricettazione e l’annullamento con rinvio affinché venga rideterminata complessivamente la pena, essendo venuta meno la sanzione per il reato più grave e dovendo essere data completa motivazione in ordine alla pena per il reato residuo in continuazione.
Il secondo motivo proposto nell’interesse dell’imputato e il ricorso del AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Caltanissetta devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni sopra esposte.
Infine, COGNOME la declaratoria di COGNOME inammissibilità del COGNOME ricorso dell’imputato limitatamente al motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, impone il rigetto della richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili che non hanno alcun interesse a contraddire sul punto (arg. ex
Sez. 3, n. 4 del 04/10/2023, dep. 2024, Repetto, Rv. 285697) e che, pertanto, non possono ritenersi soccombenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al capo d) della rubrica perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dell’imputato.
Rigetta la richiesta di condanna alla liquidazione delle spese di questo giudizio avanzata dalle parti civili nei confronti di COGNOME NOME.
Così deciso il 11/07/2024