Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37136 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 7 Num. 37136 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a XXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME;
Letta la memoria datata 5 settembre 2025 a firma del difensore dell’imputato nella quale sono stati sviluppate le argomentazioni relative al primo ed al terzo motivo del ricorso dei quali si dirà nel prosieguo;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza in data 19 dicembre 2023 del Tribunale della stessa città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME in relazione al reato di ricettazione continuata (artt. 81 cpv., 648 cod. pen.) di beni di provenienza delittuosa (preziosi, orologi ed altro), consumato in data anteriore e prossima al 15 agosto 2014;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648 e 49 cod. pen. con particolare riguardo alla fattispecie del c.d. ‘falso grossolano’; osserva al riguardo la difesa del ricorrente che il reato di cui all’art. 474 cod. pen. che costituirebbe il reato presupposto di quello di ricettazione non sarebbe configurabile trattandosi – come detto – di falso innocuo e grossolano;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla prova documentale rappresentata dai registri in cui l’imputato aveva annotato le transazioni con il minore NUMERO_CARTA dal quale aveva ricevuto i monili di cui all’imputazione, situazione che porterebbe all’esclusione del dolo del reato contestato al XXXXXX;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157, 158 e 648 cod. pen. in materia di tempus commissi delicti e relativa decorrenza e maturazione del termine di prescrizione avendo i giudici di merito trattato unitariamente tutti i reati mentre avrebbero dovuto per ognuno di essi stabilire il dies a quo per la decorrenza della prescrizione con particolare riguardo agli orologi ed alle
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
parti di essi, situazione che non ha mai formato oggetto di prova;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato.
Rilevato che appare doveroso procedere in via preliminare all’esame del terzo motivo di ricorso;
Considerato, quanto a detto motivo di ricorso, che la giurisprudenza in materia Ł controversa.
Se, infatti, da un lato, si Ł precisato che «In tema di cause di estinzione del reato, il principio del “favor rei”, in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti piø favorevole all’imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche» (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 – 01) e, ancora, che «Ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell’ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del “favor rei”, in prossimità della data di commissione del reato presupposto» (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 – 01), dall’altro, si Ł però anche chiarito che «Il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione Ł antecedente a quella contestata, ha l’onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo.» (Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300 – 01; vedi anche: Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 261525 – 01; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265330 – 01);
che, nel caso in esame dalla lettura delle sentenze di merito vi Ł incertezza in ordine alla data in cui furono ricettati i beni di cui all’imputazione;
che, il ricorso su detto punto non Ł ‘manifestamente’ infondato e che, di conseguenza il rapporto processuale risulta essersi regolarmente instaurato in quanto non ricorrono le condizioni per dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
che, tenuto conto anche delle sospensioni, il termine finale di prescrizione del reato Ł venuto a maturare il 27 marzo 2025;
che , non ricorrono le condizioni di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
che , quanto evidenziato impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchØ il reato Ł estinto per prescrizione;
che , alla luce di quanto si Ł detto appare superfluo procedere all’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchØ il reato Ł estinto per prescrizione.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 23/09/2025