Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9612 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE di APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
AVV_NOTAIO, con note scritte, insisteva per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania confermava la condanna di NOME COGNOME per il · reato di ricettazione di oggetti d’oro. Si riteneva che lo stesso – socio e collaboratore de coimputato NOME – fosse consapevole della provenienza delittuosa dei gioielli rinvenuti presso il “RAGIONE_SOCIALE oro” dove lavorava.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: l’ispettore NOME COGNOME aveva dichiarato che, al momento della perquisizione, NOME COGNOME era stato sorpreso nella disponibilità agli oggetti trafugati, mentre il ricorrente si trovava nella pa retrostante del negozio “RAGIONE_SOCIALE“, divisa da quella anteriore da un vetro ed adibita a laboratorio; pertanto, diversamente da quanto argomentato dalla Corte d’appello, COGNOME non sarebbe stato in possesso di beni di provenienza furtiva e sarebbe stato ritenuto responsabile solo perché socio;
2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione non vi sarebbero elementi per qualificare COGNOME quale socio di NOME; l’agente COGNOME avrebbe, peraltro, dichiarato che non era in grado di riferire se il ricorrente avesse “lavorato” l’oro provent di furto; pertanto non sarebbe stata dimostrata la disponibilità in capo al ricorrente dei beni trafugati;
2.3. violazione di legge (art. 164 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all mancata valutazione del motivo di appello con il quale si contestava il fatto che i preziosi oggetto della ricettazione fossero di ingente valore, circostanza che era stata posta a fondamento del diniego di concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 terzo motivo di ricorso non è manifestamente infondato in quanto rileva un difetto di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente, con la pri impugnazione aveva contestato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il fatto che tale doglianza superi la soglia di ammissibilità GLYPH consente di ritenere incardinato il rapporto processuale in sede di legittimità e, tenuto conto che mancano elementi che consentano di ritenere ictu ocull fondati gli altri motivi, impone di dichiarare il reato contestato estinto per decorso del termine massimo di prescrizione (spirato il 27 gennaio 2023).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 24 gennaio 2024.