Prescrizione Ricettazione: Quando un Vizio Formale Annulla la Condanna
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9612/2024 offre un’importante lezione su come l’esito di un processo penale possa essere determinato non solo dalla sostanza delle accuse, ma anche da aspetti procedurali cruciali. Il caso in esame riguarda una condanna per ricettazione, annullata per intervenuta prescrizione ricettazione, un esito reso possibile dalla fondatezza, anche solo parziale, dei motivi di ricorso presentati dalla difesa. Analizziamo la vicenda per comprendere le dinamiche giuridiche che hanno portato a questa decisione.
I Fatti del Processo e l’Accusa di Ricettazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello, di un soggetto per il reato di ricettazione. L’imputato era stato ritenuto socio e collaboratore del gestore di un’attività di “compro oro” e, in tale veste, consapevole della provenienza illecita di alcuni gioielli rinvenuti all’interno del negozio durante una perquisizione.
La Condanna in Appello
La Corte territoriale aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, basandosi sulla sua presunta compartecipazione all’attività commerciale e sulla conseguente conoscenza dell’origine delittuosa della merce. La difesa, tuttavia, riteneva questa conclusione ingiusta e basata su presupposti non solidamente provati.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre distinti motivi:
1. Insussistenza del possesso: Si sosteneva che l’imputato non avesse la disponibilità materiale dei beni rubati, in quanto si trovava in un’area separata del negozio adibita a laboratorio, mentre i gioielli erano stati trovati nella disponibilità del coimputato.
2. Mancanza di prove sulla qualifica di socio: Veniva contestata l’assenza di elementi certi per qualificare l’imputato come socio, mettendo in dubbio il fondamento stesso della sua responsabilità.
3. Vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale: La difesa lamentava che i giudici d’appello non avessero adeguatamente motivato il diniego della sospensione condizionale della pena, basato sulla presunzione, non approfondita, che i beni avessero un “ingente valore”.
La Prescrizione Ricettazione e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha focalizzato la sua attenzione sul terzo motivo di ricorso. Pur senza entrare nel merito degli altri due punti, i giudici hanno ritenuto che la doglianza relativa al difetto di motivazione sul diniego della sospensione condizionale non fosse manifestamente infondata. Questa valutazione si è rivelata decisiva per l’esito del processo.
L’Importanza di un Motivo di Appello Ammissibile
Nel diritto processuale penale, affinché la Corte di Cassazione possa esaminare un caso, è necessario che almeno uno dei motivi di ricorso superi un vaglio preliminare di ammissibilità. Se anche un solo motivo viene considerato non palesemente infondato, il rapporto processuale si incardina validamente. Ciò consente alla Corte di esaminare tutti gli aspetti rilevabili d’ufficio, inclusa l’eventuale estinzione del reato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso sul vizio di motivazione era sufficiente a superare la soglia di ammissibilità. Una volta incardinato il giudizio, i giudici hanno proceduto a verificare d’ufficio il decorso dei termini di prescrizione del reato di ricettazione. Hanno così accertato che il termine massimo era spirato il 27 gennaio 2023, data antecedente alla decisione della Corte stessa. Di conseguenza, il reato doveva considerarsi estinto.
Le Conclusioni: Gli Effetti della Prescrizione
La declaratoria di prescrizione ricettazione ha comportato l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. È fondamentale sottolineare che questa decisione non equivale a un’assoluzione nel merito. La Corte non ha stabilito che l’imputato fosse innocente, ma ha preso atto che lo Stato ha perso il potere di punire a causa del tempo trascorso. La sentenza dimostra come un’attenta articolazione dei motivi di ricorso, anche su aspetti apparentemente secondari come la motivazione di una pena accessoria, possa avere conseguenze determinanti sull’intero procedimento, portando all’estinzione del reato e all’annullamento della condanna.
Perché la condanna per ricettazione è stata annullata?
La condanna è stata annullata perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, ovvero per il superamento del tempo massimo previsto dalla legge per perseguire quel crimine.
Cosa ha permesso alla Cassazione di dichiarare la prescrizione?
La possibilità di dichiarare la prescrizione è derivata dal fatto che uno dei motivi del ricorso, relativo al difetto di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, è stato ritenuto ammissibile. Questo ha reso valido l’intero ricorso, consentendo alla Corte di rilevare d’ufficio la causa di estinzione del reato.
L’annullamento della sentenza significa che l’imputato è stato dichiarato innocente?
No. La Corte non si è pronunciata sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato. L’annullamento è avvenuto per una ragione procedurale: l’estinzione del reato per il decorso del tempo. La sentenza di condanna è stata eliminata, ma non vi è stata una valutazione nel merito dei fatti contestati.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9612 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE di APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
AVV_NOTAIO, con note scritte, insisteva per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania confermava la condanna di NOME COGNOME per il · reato di ricettazione di oggetti d’oro. Si riteneva che lo stesso – socio e collaboratore de coimputato NOME – fosse consapevole della provenienza delittuosa dei gioielli rinvenuti presso il “RAGIONE_SOCIALE oro” dove lavorava.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: l’ispettore NOME COGNOME aveva dichiarato che, al momento della perquisizione, NOME COGNOME era stato sorpreso nella disponibilità agli oggetti trafugati, mentre il ricorrente si trovava nella pa retrostante del negozio “RAGIONE_SOCIALE“, divisa da quella anteriore da un vetro ed adibita a laboratorio; pertanto, diversamente da quanto argomentato dalla Corte d’appello, COGNOME non sarebbe stato in possesso di beni di provenienza furtiva e sarebbe stato ritenuto responsabile solo perché socio;
2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione non vi sarebbero elementi per qualificare COGNOME quale socio di NOME; l’agente COGNOME avrebbe, peraltro, dichiarato che non era in grado di riferire se il ricorrente avesse “lavorato” l’oro provent di furto; pertanto non sarebbe stata dimostrata la disponibilità in capo al ricorrente dei beni trafugati;
2.3. violazione di legge (art. 164 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all mancata valutazione del motivo di appello con il quale si contestava il fatto che i preziosi oggetto della ricettazione fossero di ingente valore, circostanza che era stata posta a fondamento del diniego di concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 terzo motivo di ricorso non è manifestamente infondato in quanto rileva un difetto di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente, con la pri impugnazione aveva contestato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il fatto che tale doglianza superi la soglia di ammissibilità GLYPH consente di ritenere incardinato il rapporto processuale in sede di legittimità e, tenuto conto che mancano elementi che consentano di ritenere ictu ocull fondati gli altri motivi, impone di dichiarare il reato contestato estinto per decorso del termine massimo di prescrizione (spirato il 27 gennaio 2023).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 24 gennaio 2024.