Prescrizione Ricettazione: Quando il Tempo Cancella il Reato
Il principio della prescrizione ricettazione rappresenta una garanzia fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, stabilendo che lo Stato non può perseguire un reato per un tempo indefinito. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio, annullando una condanna per ricettazione proprio perché i termini per punire il reato erano ormai scaduti. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di Lecce. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di ricettazione.
Tuttavia, l’oggetto del giudizio di legittimità non era tanto la valutazione della colpevolezza nel merito, quanto piuttosto la verifica della sussistenza di tutte le condizioni di procedibilità e punibilità, tra cui, appunto, il rispetto dei termini di prescrizione.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Prescrizione Ricettazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha rilevato un aspetto decisivo: il decorso del tempo. Gli Ermellini hanno accertato che, dalla data di commissione del fatto fino al momento della loro decisione, era trascorso il periodo massimo previsto dalla legge per la prescrizione del reato di ricettazione contestato.
Di conseguenza, la Corte ha pronunciato una sentenza di annullamento senza rinvio. Questa formula significa che la decisione della Corte d’appello è stata cancellata in via definitiva, senza che sia necessario un nuovo processo. La ragione è semplice: non vi è più nulla da giudicare, poiché il reato stesso si è legalmente estinto.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte è stata chiara e lapidaria. Il punto centrale della decisione è l’articolo del codice di procedura penale che impone al giudice, in ogni stato e grado del processo, di dichiarare d’ufficio l’estinzione del reato. Nel caso di specie, la Corte ha semplicemente applicato questa regola inderogabile.
La sentenza impugnata è stata annullata perché il potere punitivo dello Stato si era esaurito con il passare del tempo. La ricettazione contestata, pur potendo essere stata commessa, non era più perseguibile. La prescrizione, infatti, non elimina il fatto storico, ma estingue la possibilità per lo Stato di applicare una sanzione penale.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce il ruolo della prescrizione come istituto di civiltà giuridica, posto a tutela della certezza del diritto e del diritto dell’imputato a non essere sottoposto a un giudizio penale per un tempo illimitato. Per chi opera nel settore legale, è un monito a verificare sempre con attenzione i termini di prescrizione, che possono risultare decisivi per l’esito di un procedimento. Per i cittadini, è la conferma che la giustizia deve agire entro tempi ragionevoli, altrimenti perde la sua stessa efficacia.
Cosa significa che un reato è estinto per prescrizione?
Significa che è trascorso il tempo massimo stabilito dalla legge per poter perseguire e punire quel determinato reato. Di conseguenza, l’azione penale non può più essere esercitata e ogni eventuale condanna deve essere annullata.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza ‘senza rinvio’?
L’annullamento è avvenuto ‘senza rinvio’ perché la constatazione dell’avvenuta prescrizione è una questione di diritto che risolve definitivamente la controversia. Non essendoci più alcun fatto da accertare o valutare, non è necessario un nuovo giudizio presso una corte inferiore.
Qual è stata la ragione fondamentale della decisione della Corte?
La ragione fondamentale è stata l’accertamento che, per il reato di ricettazione contestato, era decorso il termine di prescrizione. Questa circostanza ha obbligato la Corte a dichiarare l’estinzione del reato e, di conseguenza, ad annullare la sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21357 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il 08/05/1972
avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d’appello di Lecce
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1.11 Collegio rileva che le doglianze proposte nell’interesse di COGNOME – e, segnatamente, quelle proposte con il terzo motivo di ricorso – non sono manifestamente
infondate; il che consente di ritenere instaurato il rapporto processuale in sede di legittimità.
Invero, come segnalato dal ricorrente, la Corte di appello ha negato la conversione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle sole condizioni economiche
dell’imputato, segnalando una questione sulla quale si registra un contrasto di giurisprudenza, ragione per la quale la doglianza non si profila come “manifestamente”
infondata.
2.La non manifesta infondatezza del ricorso impone, pertanto, di valutare la decorrenza del termine di prescrizione che, tenuto conto del fatto che si procede per I
delitto di ricettazione, risulta spirato il 3 gennaio del 2025.
La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio perché la ricettazione contestata risulta estinta per decorso del termine di prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per prescrizione. Così è deciso, 10/04/2025