Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24041 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24041 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 02/02/1970
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia
la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello per avere omesso di dichiarare l’estinzione per prescrizione del reato di
ricettazione, non risulta manifestamente infondato;
che, invero, l’eccezione di prescrizione, oggetto di comune richiesta delle parti in sede di conclusioni in appello, non risulta essere stata esaminata dalla sentenza
impugnata;
che, inoltre, sulla scorta dell’accertamento in fatto compiuto dal primo giudice che ha collocato la ricettazione in epoca prossima e conseguente alla data di
apparente rilascio della patente di guida contraffatta, non sfornita di rilievo appare l’indicazione della consumazione al 17 febbraio 2011 e non al 22 gennaio 2015 per
come erroneamente indicato nell’imputazione;
che, peraltro, il reato, anche a voler fare riferimento alla data erroneamente indicata nell’imputazione, risulterebbe prescritto alla data dell’odierna udienza, non applicandosi alcuna sospensione Covid, essendo la sentenza di primo grado stata deliberata il 27/09/2019 e neppure quella di cui alla legge n. 103/2017, essendo il reato stato commesso prima del 3 agosto 2017;
ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato di ricettazione estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
nsore
Il residente