Prescrizione Ricettazione Attenuata: La Cassazione Chiarisce il Calcolo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3762/2025, interviene su una questione cruciale in materia di prescrizione ricettazione, specificando le modalità di calcolo del termine quando viene contestata l’ipotesi attenuata del reato. Questa decisione ribadisce un principio consolidato, fondamentale per evitare errori procedurali che potrebbero portare a un’ingiusta declaratoria di estinzione del reato.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza contro una sentenza emessa il 10 maggio 2024. La Corte territoriale, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di un imputato per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p. (ricettazione), ritenendoli estinti per prescrizione maturata il 28 dicembre 2022.
Il Procuratore ricorrente ha contestato l’erroneità del calcolo del termine massimo di prescrizione effettuato dai giudici di appello, in particolare per quanto riguarda il delitto di ricettazione. Secondo l’accusa, la Corte d’appello aveva erroneamente basato il suo calcolo sull’ipotesi attenuata del reato, anziché sulla pena edittale prevista per la fattispecie base.
La Questione Giuridica sul Calcolo della Prescrizione Ricettazione
Il punto centrale della controversia riguarda l’interpretazione dell’articolo 648, secondo comma (oggi quarto comma), del codice penale. La domanda è: l’ipotesi di ricettazione di particolare tenuità costituisce un reato autonomo, con un proprio termine di prescrizione, oppure una semplice circostanza attenuante del reato principale?
La risposta a questa domanda ha conseguenze dirette e significative sul calcolo del tempo necessario a prescrivere. Se fosse un reato autonomo, si dovrebbe considerare la pena più bassa prevista per l’ipotesi attenuata. Se, invece, fosse una circostanza attenuante, il calcolo della prescrizione dovrebbe basarsi sulla pena prevista per la ricettazione non attenuata, che è considerevolmente più alta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno chiarito, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato (tra cui le Sezioni Unite n. 9567/1995), che l’ipotesi attenuata prevista per la ricettazione non costituisce un’autonoma figura di reato, bensì una circostanza attenuante speciale.
Questa qualificazione giuridica è decisiva. La conseguenza, infatti, è che ai fini dell’applicazione della prescrizione, il calcolo deve essere effettuato avendo riguardo alla pena prevista per il reato base (art. 648, primo comma, c.p.) e non a quella applicabile per l’ipotesi attenuata. Nel caso di specie, il reato risaliva al 28 giugno 2015. Il termine massimo di prescrizione per la ricettazione è di dieci anni. Pertanto, alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado (10 maggio 2024), il reato non era ancora estinto.
La Corte di appello aveva commesso un errore nel ritenere il reato prescritto, basando il proprio calcolo su una premessa giuridica errata. La Cassazione ha dunque censurato tale errore, riaffermando il corretto principio di diritto.
Le Conclusioni: Annullamento e Rinvio
In virtù di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, ma limitatamente al capo relativo al delitto di ricettazione. Ha disposto il rinvio del procedimento alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio.
L’implicazione pratica di questa decisione è che il processo per ricettazione dovrà proseguire. La declaratoria di estinzione del reato è stata rimossa e i giudici del rinvio dovranno riesaminare nel merito la responsabilità penale dell’imputato. Questa sentenza funge da importante promemoria per gli operatori del diritto sull’esatta natura giuridica delle circostanze attenuanti e sulle loro ricadute in tema di calcolo della prescrizione.
Come si calcola il termine di prescrizione per il reato di ricettazione nella sua forma attenuata?
La prescrizione per la ricettazione attenuata si calcola sulla base della pena prevista per il reato base (ricettazione ordinaria) e non su quella ridotta per l’ipotesi attenuata.
L’ipotesi attenuata di ricettazione è un reato autonomo?
No, la sentenza chiarisce che l’ipotesi attenuata di ricettazione non costituisce un’autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale del reato base.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo d’accusa per ricettazione e ha rinviato il caso alla Corte d’appello di Salerno per un nuovo giudizio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3762 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3762 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Torino il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 10/5/2024 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME, letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello d;Salerno
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Procuratore generale della Corte di appello di Potenza ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 10/5/2024, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine ai delitti di cui all’art. 474
cod. e 648 cod. pen. perché estinti per prescrizione maturata alla data del 28//12/2022.
Deduce il ricorrente l’erroneità del calcolo prescrizionale massimo, in relazione al delitto di ricettazione.
2.11 ricorso è fondato. Rileva la Corte che, in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen. ( oggi comma quarto), implicitamente ritenuta dal giudice, non costituisce un’autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale, con la conseguenza che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena per il reato base e non a quella per l’ipotesi attenuata (Sez. U. n. 9567 del 21/4/1995, Rv. 202003; Sez. 2 n. 38803 del 14/10/2008, Rv. 241450).
Ne consegue che il termine massimo di prescrizione (pari ad anni dieci) nel caso di specie, risalendo il reato al 28/6/2015, non era ancora decorso alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado.
3.Per l’effetto deve disporsi l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Salerno per il giudizio sul capo B)
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso il 13/12/2024