Prescrizione Ricettazione Attenuata: Guida alla Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8878 del 2024, è tornata a pronunciarsi su una questione fondamentale in materia di reati contro il patrimonio: il calcolo della prescrizione ricettazione attenuata. La decisione ribadisce un principio consolidato, fondamentale per determinare correttamente i tempi di estinzione del reato, chiarendo la natura giuridica della fattispecie di lieve entità prevista dall’articolo 648, secondo comma, del codice penale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che l’aveva condannata per il reato di ricettazione. La ricorrente sollevava diverse censure, tra cui la violazione di legge in merito all’intervenuta prescrizione del reato. Sosteneva, in sintesi, che i termini per l’estinzione del reato dovessero essere calcolati sulla base della pena prevista per l’ipotesi attenuata di ricettazione, e non su quella, più severa, della fattispecie base. Altri motivi di ricorso miravano a una riconsiderazione delle prove e a una diversa ricostruzione dei fatti, aspetti che, come vedremo, esulano dalle competenze della Corte di Cassazione.
La questione giuridica sulla prescrizione ricettazione attenuata
Il fulcro del ricorso risiedeva nell’interpretazione dell’articolo 648, secondo comma, del codice penale, che prevede una pena diminuita per la ricettazione di particolare tenuità. La difesa sosteneva che tale ipotesi costituisse una figura autonoma di reato, con un proprio, più breve, termine di prescrizione. Se questa tesi fosse stata accolta, il reato contestato all’imputata sarebbe risultato estinto per il decorso del tempo.
La Corte Suprema, tuttavia, ha disatteso completamente questa linea interpretativa, aderendo all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La questione non è di poco conto, poiché incide direttamente sulla durata del processo e sulla possibilità per lo Stato di perseguire penalmente l’autore del fatto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiare motivazioni su ogni punto sollevato. In primo luogo, ha respinto i motivi volti a una rivalutazione del merito, ribadendo che il giudizio di legittimità non consente di riesaminare le prove o di proporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata dai giudici dei gradi precedenti. Tali doglianze sono state ritenute generiche e prive della necessaria specificità.
Sul punto cruciale della prescrizione ricettazione attenuata, i giudici hanno affermato con nettezza che l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 648 c.p. non è un reato autonomo, bensì una circostanza attenuante speciale. Questa qualificazione giuridica è decisiva: significa che la fattispecie di lieve entità non modifica la natura del reato, ma interviene solo sulla commisurazione della pena in una fase successiva.
Di conseguenza, ai fini del calcolo della prescrizione, ai sensi dell’art. 157 c.p., si deve fare riferimento alla pena massima stabilita per il reato base, ovvero quello descritto nel primo comma dell’art. 648 c.p. La Corte ha citato un proprio precedente (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017), confermando un principio di diritto ormai pacifico. Il motivo relativo alla prescrizione è stato quindi giudicato manifestamente infondato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio in materia di prescrizione per il reato di ricettazione. Viene confermato che l’ipotesi di particolare tenuità del fatto non dà vita a un reato a sé stante, ma rappresenta una mera circostanza attenuante. Per avvocati e operatori del diritto, ciò significa che il termine di prescrizione deve essere sempre calcolato sulla pena edittale del reato di ricettazione ‘ordinario’. Per l’imputato, la conseguenza è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Come si calcola la prescrizione per il reato di ricettazione nella sua forma attenuata?
La prescrizione si calcola sulla base della pena massima prevista per la fattispecie base del reato di ricettazione (art. 648, primo comma, c.p.), e non sulla pena ridotta prevista per l’ipotesi attenuata.
L’ipotesi attenuata della ricettazione (art. 648, secondo comma c.p.) è un reato autonomo?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che non si tratta di un reato autonomo, ma di una circostanza attenuante speciale del reato principale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è limitato a valutare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza entrare nel merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8878 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all’art. 157, secondo comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492), secondo cui, in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell’art. 648 cod. pen. non costituisce un’autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale e che, di conseguenza, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo, come correttamente considerato nella specie (si veda pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.