Prescrizione Ricettazione Attenuata: Quando si Calcola il Termine?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 46113/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale in materia di reati contro il patrimonio: il calcolo della prescrizione ricettazione attenuata. La questione centrale riguarda se, per determinare il tempo necessario a estinguere il reato, si debba considerare la pena prevista per l’ipotesi lieve o quella del reato base. La decisione consolida un principio fondamentale, offrendo chiarezza e prevedibilità.
Il Caso in Esame: Appello per Presunta Prescrizione del Reato
Un imputato, condannato per il reato di ricettazione attenuata ai sensi dell’art. 648, comma quarto, del codice penale, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza era la presunta erronea mancata dichiarazione di prescrizione del reato. Secondo la difesa, il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere calcolato sulla base della pena più mite prevista per la forma attenuata del delitto, e non su quella, più severa, della ricettazione ‘ordinaria’. Se tale tesi fosse stata accolta, il reato sarebbe risultato estinto per il decorso del tempo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno respinto la tesi difensiva, confermando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Ricettazione Attenuata come Circostanza e non Reato Autonomo
Il cuore della decisione risiede nella qualificazione giuridica della ricettazione di speciale tenuità. La Cassazione ha ribadito con forza un principio consolidato: l’ipotesi del fatto di speciale tenuità, prevista dal quarto comma dell’art. 648 c.p., non costituisce una figura autonoma di reato, ma una semplice circostanza attenuante. Questa distinzione è fondamentale ai fini del calcolo della prescrizione. L’articolo 157 del codice penale, infatti, stabilisce che il tempo necessario a prescrivere un reato si calcola avendo riguardo alla pena massima stabilita dalla legge per il reato stesso, senza tenere conto delle circostanze attenuanti o aggravanti, salvo alcune eccezioni non pertinenti al caso di specie. Poiché la ricettazione attenuata è una circostanza, il calcolo deve basarsi sul limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base di ricettazione, che è significativamente più alto. Pertanto, nel caso concreto, il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della decisione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche sul Calcolo della Prescrizione
L’ordinanza in esame consolida un punto fermo per operatori del diritto e cittadini. Per chi si trova ad affrontare un’accusa di ricettazione, anche se relativa a beni di scarso valore, è essenziale comprendere che il tempo necessario per l’estinzione del reato è quello previsto per la fattispecie principale. Questa interpretazione garantisce uniformità di trattamento e impedisce che reati, seppur di minore gravità, sfuggano alla giustizia attraverso un calcolo più favorevole dei termini di prescrizione. La decisione chiarisce in modo inequivocabile che la ‘lieve entità’ del fatto incide sulla misura della pena finale, ma non sulla procedibilità dell’azione penale nel tempo.
Come si calcola il termine di prescrizione per il reato di ricettazione attenuata?
Secondo la Corte di Cassazione, il termine di prescrizione si calcola con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), e non sulla base della pena ridotta prevista per la forma attenuata.
La ricettazione per un fatto di ‘speciale tenuità’ è considerata un reato autonomo ai fini della prescrizione?
No, non è un reato autonomo. La giurisprudenza consolidata la qualifica come una circostanza attenuante del reato di ricettazione. Pertanto, non incide sulla determinazione del termine di prescrizione.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente che ha sollevato questa questione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 28/11/1966
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso di ricorso, con cui si contesta la mancata dichiarazione della prescrizione del reato di ricettazione attenuata, di cui agli artt. 648, comma quarto, cod. pen., ascritto all’odierno ricorrente, risulta manifestamente infondato, poiché a tal proposito deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base » (ex multis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186; Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, COGNOME, Rv. 281675; Sez. U, n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo ed altro, Rv. 202003);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.