Prescrizione recidiva: La Cassazione sul calcolo dei termini
L’ordinanza in commento affronta un tema cruciale del diritto penale: il calcolo della prescrizione recidiva. Spesso, la decorrenza del tempo può portare all’estinzione di un reato, ma la presenza di specifiche aggravanti, come la recidiva, modifica sostanzialmente i termini. La Corte di Cassazione, con la presente decisione, ribadisce i principi per un corretto computo, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava l’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
I fatti di causa
Il caso riguarda un soggetto, già gravato da precedenti penali specifici e reiterati, accusato di tentata rapina impropria, un reato commesso in data 27 giugno 2015. Dopo la condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Roma, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era la violazione dell’art. 157 del codice penale, sostenendo che il reato si fosse già estinto per il decorso del tempo e che la Corte d’Appello avesse errato nel non rilevarlo.
La decisione della Corte di Cassazione e il calcolo della prescrizione recidiva
La Suprema Corte ha giudicato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella corretta interpretazione e applicazione delle norme che regolano l’aumento dei termini di prescrizione in presenza della recidiva.
La Corte chiarisce che la contestazione della recidiva reiterata e specifica, come nel caso di specie, ha un impatto diretto e significativo sul calcolo. Senza entrare in tecnicismi eccessivi, il ragionamento della Corte si basa su una formula precisa:
1. Termine base: Si parte dalla pena massima prevista per il reato (in questo caso, 10 anni per la rapina).
2. Diminuzione per il tentativo: Poiché il reato era solo tentato, la pena viene diminuita di un terzo.
3. Aumento per la recidiva: Successivamente, si applica l’aumento previsto per la recidiva, che in questo caso è di due terzi.
Questo calcolo porta il termine ordinario di prescrizione a 11 anni e 1 mese, con scadenza fissata al 27 luglio 2026. Inoltre, la legge prevede un termine massimo di prescrizione, che si ottiene aggiungendo un ulteriore aumento al termine ordinario. Per effetto di questo ulteriore calcolo, la data ultima per la prescrizione del reato è stata individuata nel 27 novembre 2033.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono lineari e si fondano su un’applicazione rigorosa della legge. I giudici hanno sottolineato come la contestazione della recidiva reiterata e specifica sia un elemento che non può essere ignorato nel computo della prescrizione. L’errore dell’imputato consisteva proprio nel non aver tenuto conto di questo fondamentale aspetto, che escludeva ‘in radice’ la possibilità che il termine di prescrizione fosse già maturato al momento della sentenza di secondo grado.
La Corte, pertanto, ha semplicemente applicato le disposizioni normative, evidenziando che né il termine ordinario né tantomeno quello massimo di prescrizione erano ancora decorsi. Di conseguenza, la richiesta di dichiarare estinto il reato era palesemente priva di fondamento giuridico, il che ha comportato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la condizione di recidivo qualificato ha conseguenze pesanti non solo sulla determinazione della pena, ma anche sui tempi necessari perché un reato si estingua. La decisione serve da monito sulla necessità di un’analisi attenta di tutte le circostanze del caso di specie prima di invocare l’estinzione del reato per prescrizione. Per l’imputato, la decisione si è tradotta non solo nel rigetto delle sue pretese, ma anche nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del suo ricorso.
Come incide la recidiva specifica e reiterata sul calcolo della prescrizione?
Aumenta in modo significativo i termini necessari per l’estinzione del reato. Nel caso analizzato, il termine ordinario è stato esteso a 11 anni e 1 mese, e quello massimo fino al 2033.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Perché era manifestamente infondato. La sua richiesta si basava su un calcolo errato della prescrizione, che non teneva conto dell’aggravante della recidiva, la quale escludeva categoricamente che il termine fosse già decorso.
Qual è stato il calcolo esatto della prescrizione nel caso di specie?
Partendo da una base di 10 anni, diminuita di un terzo per il tentativo e aumentata di due terzi per la recidiva, il termine ordinario di prescrizione è stato fissato al 27/07/2026, mentre il termine massimo di prescrizione è stato calcolato al 27/11/2033.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43156 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43156 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen. per non avere la Corte d’appello dichiarato estinto il reato di tentata rapina impropria ascritto all’imputato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva reiterata e specifica esclude in radice l’eccepito perfezionamento del termine di prescrizione precedentemente alla sentenza di secondo grado;
che, invero, trattandosi di una tentata rapina impropria commessa il 27/06/2015 da soggetto recidivo specifico e reiterato, il termine ordinario di prescrizione si individua il 27/07/2026 (10 – 1/3 + 2/3 = anni 11 e 1 mese); mentre il termine massimo di prescrizione il 27/11/2033 (aggiungendo 2/3 al termine ordinario di prescrizione);
che, conseguentemente, il termine di prescrizione non è ancora decorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere Estensore Il Presidente