Prescrizione Recidiva: La Cassazione Sull’Effetto della Recidiva Reiterata
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento su come si calcola la prescrizione recidiva, in particolare quando è presente l’aggravante della recidiva reiterata e infraquinquennale. Questa decisione sottolinea l’impatto significativo che determinate aggravanti possono avere sulla tempistica del processo penale, determinando l’esito di un ricorso.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione commesso nel febbraio 2016, ha proposto ricorso per Cassazione. Tra i motivi del ricorso, il ricorrente lamentava l’avvenuta prescrizione del reato. Sosteneva, inoltre, che la Corte d’Appello avesse erroneamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte sulla Prescrizione Recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, respingendo su tutta la linea le argomentazioni della difesa. Il punto centrale della decisione riguarda il calcolo del termine di prescrizione. La Corte ha chiarito che la contestata aggravante della recidiva reiterata e infraquinquennale (art. 99, quarto comma, c.p.) non è una circostanza comune, ma un’aggravante ad effetto speciale. Questo status ha conseguenze dirette e decisive sul calcolo della prescrizione recidiva.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una precisa interpretazione delle norme che regolano la prescrizione. In primo luogo, ha evidenziato come l’aggravante contestata incida non solo sul termine base di prescrizione ordinaria, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, del codice penale, ma anche sull’entità della proroga in caso di atti interruttivi, come previsto dall’art. 161, secondo comma, del codice penale.
Di conseguenza, il termine massimo di prescrizione per il reato in questione non era quello ordinario, ma veniva esteso a dieci anni. Poiché il reato era stato commesso nel 2016, e la decisione è del 2025, tale termine non era ancora decorso. La Corte ha inoltre precisato che, anche considerando il termine intermedio, questo non era spirato grazie agli atti interruttivi, quali la sentenza di primo grado (2017), il decreto di citazione in appello (2022) e la sentenza di secondo grado (2024).
Infine, per quanto riguarda il motivo relativo alle attenuanti generiche, i giudici hanno rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tali circostanze erano state effettivamente applicate nel giudizio di merito, rendendo anche questa doglianza manifestamente infondata.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma un principio fondamentale: le aggravanti ad effetto speciale, come la recidiva qualificata, hanno un impatto determinante sul calcolo dei termini di prescrizione. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza ribadisce la necessità di un’analisi attenta di tutte le circostanze del reato per calcolare correttamente la sua estinzione. Per l’imputato, la decisione si traduce nella conferma della condanna, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
Come incide la recidiva reiterata e infraquinquennale sul calcolo della prescrizione?
La recidiva reiterata e infraquinquennale, essendo un’aggravante ad effetto speciale, incide sia sul termine base della prescrizione ordinaria (art. 157 c.p.) sia sull’entità della proroga in presenza di atti interruttivi (art. 161 c.p.), estendendo il termine massimo di prescrizione a dieci anni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il motivo principale, basato sull’avvenuta prescrizione, era errato nel calcolo. Il termine massimo di dieci anni non era ancora decorso. Inoltre, anche il secondo motivo sulle attenuanti generiche era infondato, poiché erano già state applicate.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente il cui ricorso viene dichiarato inammissibile è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12572 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12572 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 15/08/1976
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
W7/RG. 440
3-L12.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza in quanto il delitto è st commesso 1’8 febbraio 2016, con recidiva reiterata e infraquinquennale che, costituendo aggravante ad effetto speciale ex art. 99, quarto comma, cod. pen. incide non solo sul computo del termine-base di prescrizione ordinaria, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., ma anche sull’entità della proroga di detto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi d 161, secondo comma, cod. pen., sicchè il termine di prescrizione massima è di dieci anni, non ancora decorso, né può ritenersi che fosse decorsa quella intermedia alla luce della sentenza di primo grado del I marzo 2017, del decreto di citazione in appello del 21 settembre 2022 e della sentenza di secondo grado del 22 luglio 2024.
In ordine al ritenuto diniego delle circostanze attenuanti generiche si rileva c diversamente da quanto ritenuto dal ricorso, sono state applicate,
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.