Prescrizione recidiva: La Cassazione chiarisce il calcolo del termine massimo
La prescrizione recidiva rappresenta un tema cruciale nel diritto penale, capace di modificare radicalmente i tempi della giustizia. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 19556/2024) ha ribadito l’importanza di un corretto calcolo del termine di prescrizione quando all’imputato viene contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, un’aggravante che estende notevolmente i termini previsti dalla legge. Questo intervento chiarisce come un errore di valutazione possa portare a decisioni errate, come una dichiarazione di estinzione del reato prematura.
I Fatti del Caso: Evasione e un Calcolo Controverso
Il caso ha origine da una serie di condotte di evasione dagli arresti domiciliari, commesse da un individuo tra l’11 e il 30 agosto 2014. In primo grado, il Tribunale di Isernia, con sentenza del 3 novembre 2023, aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Il giudice aveva calcolato il termine massimo di prescrizione partendo dal termine ordinario di 6 anni, aumentato di un quarto per gli atti interruttivi e sommando i periodi di sospensione dovuti ad astensioni degli avvocati ed emergenza Covid. Tuttavia, in questo calcolo era stato omesso un dettaglio fondamentale: all’imputato era stata contestata la recidiva reiterata e infraquinquennale.
L’Appello del Procuratore e la questione sulla prescrizione recidiva
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso ha impugnato la decisione del Tribunale, sostenendo che il calcolo della prescrizione fosse errato. Il punto centrale del ricorso era proprio la mancata considerazione degli effetti della prescrizione recidiva. Secondo l’accusa, la contestazione della recidiva qualificata (art. 99, quarto comma, c.p.) non solo incide sulla pena, ma modifica anche le regole per il calcolo della prescrizione.
In particolare, questa aggravante, definita “ad effetto speciale”, impedisce l’applicazione dell’aumento massimo di un quarto del termine in caso di interruzione, stabilendo invece un termine di prescrizione massimo inderogabile di dieci anni, al netto delle sospensioni. Poiché questo termine non era ancora decorso, la sentenza di primo grado risultava, secondo il Procuratore, viziata da violazione di legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale. I giudici supremi hanno confermato che la recidiva reiterata infraquinquennale, quando contestata e non esclusa dal giudice, costituisce un’aggravante ad effetto speciale.
La sua presenza ha una duplice conseguenza sul calcolo della prescrizione:
1. Termine base: Incide sul computo del termine di prescrizione ordinaria ai sensi dell’art. 157, secondo comma, del codice penale.
2. Termine massimo: Determina l’entità della proroga in presenza di atti interruttivi, portando il termine massimo a dieci anni, come previsto dall’art. 161, secondo comma, del codice penale.
Il Tribunale di Isernia, non tenendo conto di questo specifico effetto, ha operato un calcolo errato, dichiarando prescritto un reato per il quale il termine massimo di dieci anni, a cui si dovevano aggiungere i giorni di sospensione, non era ancora maturato. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata.
Le Conclusioni: l’impatto della recidiva sul termine di prescrizione
La sentenza in esame riafferma un principio fondamentale: la corretta qualificazione giuridica di tutte le circostanze contestate è essenziale per la giusta applicazione della legge, inclusa la normativa sulla prescrizione. La decisione sottolinea che la recidiva qualificata non è un mero dettaglio, ma un elemento con effetti sostanziali che il giudice non può ignorare. Annullando la sentenza e rinviando il caso alla Corte di Appello di Campobasso per un nuovo giudizio, la Cassazione ha garantito che il processo possa proseguire, correggendo un errore che avrebbe altrimenti portato all’ingiusta estinzione del reato. Questo precedente serve come monito sull’importanza di un’analisi attenta e completa di tutti gli aspetti del caso, specialmente quelli relativi alla prescrizione recidiva.
Come influisce la recidiva reiterata infraquinquennale sul calcolo della prescrizione?
Secondo la sentenza, la recidiva reiterata infraquinquennale è un’aggravante ad effetto speciale che estende il termine massimo di prescrizione a dieci anni, oltre ai periodi di sospensione, indipendentemente dall’aumento di un quarto previsto in via ordinaria per gli atti interruttivi.
Perché il Tribunale di Isernia ha sbagliato a dichiarare il reato prescritto?
Il Tribunale ha errato perché nel calcolare il termine di prescrizione non ha tenuto conto degli effetti della contestata recidiva reiterata infraquinquennale. Ha applicato l’aumento ordinario di un quarto, ignorando che tale aggravante imponeva un termine massimo di dieci anni, non ancora decorso.
Qual è la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Isernia e ha rinviato il caso alla Corte di Appello di Campobasso per un nuovo giudizio, poiché il reato non era ancora prescritto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19556 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Isernia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2023 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Isernia ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di NOME COGNOME in ordine a diverse condotte di evasione dagli arresti domiciliari, commesse tra 111 ed il 30 agosto 2014.
Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 157 cod. pen., per non avere il Tribunale tenuto conto che all’imputato fosse stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale tale da rendere il termine di prescrizione per il delitto di evasione pari a 10 anni, ad oggi non decorso.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato e le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
A NOME COGNOME è contestato il delitto di evasione, commesso dall’il al 30 agosto 2014, con recidiva reiterata e infraquinquennale. La sentenza di primo grado, emessa il 3 novembre 2023, ha ritenuto decorso il termine massimo di prescrizione aumentando il termine ordinario di 6 anni «di un quarto ex art. 161 cod. pen.» e aggiungendo 263 giorni quale periodo di sospensione della prescrizione (per i rinvii dovuti all’adesione del difensore alle astensioni di categoria e 63 giorni per l’emergenza Covid).
Dal calcolo operato nei termini indicati risulta che il Tribunale non ha tenuto conto della contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, non esclusa, che costituendo aggravante ad effetto speciale ex art. 99, quarto comma, cod. pen. incide non solo sul computo del termine-base di prescrizione ordinaria, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., ma anche sull’entità della proroga di detto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’ad 161, secondo comma, cod. pen., sicchè il termine di prescrizione massima è di dieci anni, non ancora scaduto, dovendosi aggiungere 263 giorni di sospensione, come indicato dalla stessa sentenza impugnata.
Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Campobasso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Campobasso.
Così deciso il 5 aprile 2024
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