Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4136 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4136 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOMECOGNOMENOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Acireale il 21/02/1971 avverso la sentenza del 30/11/2023 della Corte di Appello di Catania parti civili non ricorrenti: RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t. RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per sopravvenuta prescrizione
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30 novembre 2023 con la quale la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 01 marzo 2021, ha applicato al ricorrente sull’accordo delle parti- la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di estorsione, previa esclusione dell’aggravante delle persone riunite e dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/1991.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione proposto, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2, comma quarto, 157 e 161, comma secondo, cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della sopravvenuta prescrizione, in data anteriore all’emissione della sentenza di appello, del reato di estorsione di cui all’art. 629, comma primo, cod. pen.
A giudizio della difesa, il termine massimo di prescrizione per il reato di estorsione semplice, così come riqualificato dalla Corte di Appello, si sarebbe perfezionato nel mese di ottobre 2020 e, quindi, in data anteriore alla conclusione del giudizio di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso Ł fondato con le precisazioni che si andranno ad esporre. Come correttamente rilevato dalla difesa, la Corte territoriale ha applicato al Costa la pena di
anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al delitto di estorsione semplice (capo I), previa esclusione delle contestate aggravanti, così riqualificata l’originaria imputazione di tentata estorsione aggravata.
Tenuto conto della data di commissione del reato di cui all’art. 629, comma primo, cod. pen. (01 aprile 2008: prescrizione ordinaria anni 10), della durata massima per gli eventi interruttivi (anni 2 e mesi 6) e delle cause di sospensione verificatesi, pari a complessivi anni 1, mesi 1 e giorni 6 (durata di queste ultime così determinata: giorni 14 di sospensione per differimento dell’udienza del 20.10.15 al 03.11.2015; mesi 3 e giorni 29 di sospensione per differimento dell’udienza del 08.01.2018 al 07.05.2018 per istanza dei difensori; mesi 6 e giorni 1 di sospensione per differimento dell’udienza del 20.11.2018 al 21.5.2019 in conseguenza dell’adesione dei difensori all’agitazione proclamata dalla categoria professionale di appartenenza; giorni 7 di sospensione ex art. 83, commi 1, 2 e 4 d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, per differimento dell’udienza del 04.05.2020; mesi 1 e giorni 11 di sospensione per differimento dell’udienza del 07.12.2020 al 18.01.2021 in conseguenza dell’adesione dei difensori all’agitazione proclamata dalla categoria professionale di appartenenza; mesi 1 e giorni 4 di sospensione per differimento dell’udienza del 18.01.2021 al 22.02.2021 per legittimo impedimento di un coimputato), il termine finale di prescrizione risulta essere maturato alla data del 07.11.2021, e, quindi, in data successiva alla pronuncia di primo grado (1 marzo 2021) ma antecedente alla pronuncia di secondo grado (30 novembre 2023).
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchØ il reato di estorsione Ł estinto per prescrizione.
Rimangono ferme le statuizioni civili disposte in primo grado (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, COGNOME, nella cui parte motiva si afferma che ‘affinchØ possa ritenersi “valida” la sentenza di condanna sulle statuizioni civili la causa estintiva deve essere sopravvenuta rispetto alla condanna di primo grado. Invero, l’art. 578 cod. proc. pen. fa riferimento, ai fini della pronuncia sugli effetti civili, al solo giudice d’appello o alla Corte di cassazione che dichiarino estinto il reato per prescrizione (o amnistia), senza menzionare anche la pronuncia del giudice di primo grado e, quindi, correla logicamente tale principio al sopravvenire della prescrizione dopo la decisione di primo grado’).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŁ il reato Ł estinto per prescrizione.
Così Ł deciso, 18/12/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME