Prescrizione Reato Tributario: Quando un Vizio sulla Pena Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22027/2024) offre un importante chiarimento sul rapporto tra vizi procedurali relativi alla pena e la sopravvenuta prescrizione del reato tributario. Il caso dimostra come l’accoglimento di un motivo di ricorso, anche se non attinente alla colpevolezza, possa determinare l’estinzione del reato e l’annullamento della condanna, con conseguente revoca delle sanzioni patrimoniali come la confisca. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I fatti del processo
Il procedimento penale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di un imprenditore per due distinti reati fiscali, previsti dal D.Lgs. 74/2000: l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) e la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2).
In secondo grado, la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza. I giudici hanno dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 8 e, di conseguenza, hanno ridotto la pena inflitta per il residuo reato di cui all’art. 2 a un anno e sei mesi di reclusione. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
I motivi del ricorso e la prescrizione del reato tributario
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Violazione di legge: Sosteneva che la prescrizione avrebbe dovuto essere dichiarata anche per il reato di dichiarazione fraudolenta.
2. Vizio di motivazione: Lamentava il mancato accoglimento della richiesta di sospensione condizionale della pena, un beneficio che era stato ritualmente richiesto.
3. Mancata assunzione di una prova decisiva: Contestava la mancata audizione del commercialista della società, testimonianza ritenuta cruciale per dimostrare l’assenza di dolo.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, quello relativo all’omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena. Questo vizio procedurale ha aperto la strada a una conseguenza decisiva: la declaratoria di prescrizione del reato tributario residuo.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che l’accoglimento di un motivo di ricorso relativo alla determinazione della pena, come nel caso dell’omessa statuizione sulla sospensione condizionale, impedisce che l’accertamento della responsabilità diventi irrevocabile. In altre parole, la sentenza non può passare in giudicato per quanto riguarda la colpevolezza, perché la questione della pena è ancora aperta.
Questo principio, affermato in diverse pronunce (tra cui Sez. U, n. 35490 del 2009), espone la sentenza al rilievo d’ufficio della prescrizione del reato, qualora questa maturi nelle more del giudizio di legittimità. Nel caso specifico, il termine di prescrizione per il reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 era maturato il 18 dicembre 2023, successivamente alla sentenza d’appello.
Di conseguenza, la Corte, pur riconoscendo il vizio procedurale, non ha potuto fare altro che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del reato. Questo ha comportato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Un’ulteriore e importante conseguenza è stata la revoca della confisca. I giudici hanno precisato che la confisca prevista dall’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 è applicabile solo in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti. Venendo meno la condanna a causa della prescrizione, anche la misura patrimoniale doveva essere revocata.
Le conclusioni
La sentenza in esame evidenzia un aspetto cruciale della procedura penale: un ricorso per Cassazione, anche se fondato su un motivo apparentemente secondario e non legato alla colpevolezza dell’imputato, può avere effetti risolutivi se, nel frattempo, interviene la prescrizione. La decisione sottolinea che l’accertamento di responsabilità e la determinazione della pena sono legati indissolubilmente fino alla definitività della sentenza. Se un vizio inficia la parte relativa alla pena, l’intera pronuncia resta ‘sub iudice’ e, quindi, vulnerabile al decorso del tempo. Per gli operatori del diritto, ciò significa che ogni motivo di ricorso, se fondato, ha il potenziale di rimettere in discussione l’esito del processo, aprendo la porta alla declaratoria di estinzione del reato.
Cosa succede se la prescrizione di un reato matura dopo la sentenza di appello ma prima della decisione della Cassazione?
La Corte di Cassazione è tenuta a rilevare d’ufficio la maturata prescrizione e, di conseguenza, ad annullare la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando il reato estinto.
L’accoglimento di un motivo di ricorso che riguarda solo la pena può portare alla declaratoria di prescrizione?
Sì. Secondo la sentenza, se un motivo di ricorso relativo alla pena viene accolto, l’accertamento di responsabilità non diventa irrevocabile. Questo ‘apre’ la sentenza al rilievo della prescrizione se il termine matura prima della decisione finale della Cassazione.
In caso di annullamento per prescrizione del reato tributario, la confisca viene mantenuta?
No. La sentenza chiarisce che la confisca prevista dall’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 presuppone una sentenza di condanna o un patteggiamento. Se la condanna viene annullata perché il reato è prescritto, anche l’ordine di confisca deve essere revocato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22027 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Varese il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 18/10/2023 della Corte di appello di Milano,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
letta per l’imputato la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 18 ottobre 2023 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 18 luglio 2022 del Tribunale di Busto Arsizio, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché il reato è estinto per prescrizione e ha ridotto la pena per il reato dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 ad anni 1, mesi 6 d reclusione.
L’imputato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge perché non era stata dichiarata la prescrizione anche del reato dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena; con il terzo denuncia la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva per l’omesso esame del commercialista della società in merito al dolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo per omessa statuizione sul beneficio di legge che era stato ritualmente richiesto. Ciò determina la corretta instaurazione del rapporto processuale e l’obbligo di annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio, laddove si possano esercitare i poteri dell’art. 620 lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114-01), epilogo che tuttavia è precluso dalla prescrizione maturata al 18/12/2023 (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275-01). Infatti, l’accoglimento del motivo sulla pena, allorquando non sia divenuto irrevocabile l’accertamento di responsabilità, espone la sentenza al rilievo officioso della prescrizione del reato (Sez. 3, n. 5908 del 11/01/2023, COGNOME, Rv. 28408401). In seguito alla dichiarazione di prescrizione, va revocata anche la statuizione sulla confisca, atteso che l’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ha previsto tale sanzione in conseguenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Revoca la disposta confisca.
Così deciso, il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente