Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42449 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42449 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha così concluso: rigetto con riferimento alla confisca della somma di denaro, inammissibile nel resto.
Per la ricorrente COGNOME NOME è presente il difensore di fiducia, avvocato COGNOME NOME del foro di BARCELLONA POZZO DI GOTTO il quale, dopo aver elencato la documentazione presentata a supporto dei motivi di ricorso esposti, insiste nell’accoglimento chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 14.7.2022, la Corte d’appello di Messina, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva dichiarato NOME responsabile del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, per avere, in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, omesso di versare nei termini di legge, per il periodo d’imposta 2013, ritenute operate – risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti – per l’ammontare complessivo di euro 211.071,17 (fatto commesso in data 19.9.2014).
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Vizio di motivazione per travisamento della prova sul dato relativo alla effettiva consegna delle certificazioni (C.U.) ai sostituiti, costituente elemento integrativo del reato contestato, risultando dagli atti che nessuna certificazione risulta sottoscritta “per ricevuta” dai dipendenti nell’apposito spazio. Inoltre, i C.U. acquisiti e prodotti dal PM nel procedimento di merito costituiscono gli originali predisposti per i dipendenti, a riprova del fatto che tali documenti non sono mai stati consegnati ai sostituiti.
II) Violazione di legge, per non avere considerato che buona parte dei pagamenti afferenti alla mensilità di dicembre 2013 è stata effettuata fra il 20 gennaio e il 12 marzo del 2014, non sussistendo pertanto alcun obbligo di versamento delle ritenute operate, pari ad euro 73.151,21, nel periodo di riferimento 2013. Nella specie, non può bastare il contenuto del NUMERO_DOCUMENTO ai fini dell’esistenza del reato contestato, non potendosi prescindere dalla effettiva erogazione delle retribuzioni per dare corso all’obbligo di operare le trattenute e del successivo versamento di queste all’Erario. Ne deriva che l’importo delle trattenute non versate per l’anno 2013, ridotto ad euro 137.919,96, è inferiore alla soglia di punibilità prevista dal vigente art. 10-bis cit.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato che la presentazione della istanza concordataria non costituisca elemento significativo della impossibilità dell’imprenditore di provvedere ai pagamenti omessi, stante il grave stato di crisi in cui versava l’azienda amministrata dal prevenuto.
IV) Vizio di motivazione, in relazione alla dedotta inesistenza del dolo, per non avere il giudicante considerato che buona parte delle prestazioni economiche oggetto delle ritenute non versate sono state eseguite in epoca successiva e non
ricompresa nell’anno di imposta 2013, con derivata inesistenza di qualsivoglia liquidità a disposizione dell’imprenditore.
V) Violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., per non avere considerato la tenuità del fatto in forza dell’imputabilità di gran parte delle prestazioni economiche oggetto di ritenute all’anno di imposta 2014.
VI) Violazione di legge in relazione all’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, per illegittimità del sequestro per equivalente (e relativa confisca) disposto sui beni personali dell’imputato, senza avere prima verificato la possibilità di reperire il denaro provento del reato nella disponibilità della persona giuridica.
La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi, con i quali insiste nel dedotto travisamento della prova circa l’avvenuta consegna delle certificazioni ai soggetti sostituiti e nell’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo in capo al prevenuto. È stato, altresì, prodotto l’allegato n. 18 del verbale di constatazione.
Si deve preliminarmente rilevare che il reato per cui si procede è ormai estinto per prescrizione.
La fattispecie criminosa in disamina risulta commessa il 19.9.2014 ed il termine massimo di prescrizione risulta pacificamente maturato il 18.7.2022.
La delibazione dei motivi di ricorso sopra indicati, da reputarsi non inammissibili, fa escludere l’emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l’orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputato impone l’applicazione della causa estintiva.
All’estinzione del reato per prescrizione consegue la revoca della disposta confisca per equivalente dei beni personali dell’imputato, posto che, nel caso in , disamina, al venire meno della condanna non può seguire l’accertamento incidentale – in punto di responsabilità – previsto dall’art. 578-bis cod. proc. pen. in caso di prescrizione del reato, ai soli effetti del possibile mantenimento della confisca. Tale disposizione, infatti, introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca – tra cui indubbiamente quella di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti – come quelli di cui si discute – posti in essere prima della sua entrata in vigore (cfr. Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022 – dep. 2023, Rv. 284209 – 01).
Va disposto, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione; a tale statuizione consegue la revoca della confisca disposta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Revoca la confisca disposta.
Così deciso il 7 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente