Prescrizione Reato Stupefacenti: La Cassazione Chiarisce i Termini
L’istituto della prescrizione nel diritto penale rappresenta un pilastro fondamentale, bilanciando l’esigenza di giustizia con il principio di certezza del diritto. Tuttavia, il calcolo dei suoi termini può diventare complesso, specialmente per reati gravi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla prescrizione reato stupefacenti, confermando che per i delitti più gravi il tempo necessario per estinguere il reato è significativamente più lungo. Analizziamo insieme questa decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per un reato legato al traffico di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso per Cassazione. La pena era stata concordata ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale e si poneva in continuazione con una precedente sentenza, divenuta irrevocabile anni prima. I fatti contestati risalivano al periodo tra il 2005 e il 2006.
Il Motivo del Ricorso: La Presunta Prescrizione del Reato Stupefacenti
Il nucleo centrale del ricorso si basava su un unico motivo: l’omessa rilevazione, da parte della Corte d’Appello, dell’avvenuta prescrizione reato stupefacenti. Secondo la difesa, il termine massimo per perseguire il reato sarebbe scaduto prima ancora della pronuncia della sentenza di primo grado. A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha richiamato un principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il calcolo della prescrizione effettuato dal ricorrente fosse errato, non tenendo conto della specifica normativa applicabile e della gravità del reato contestato.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato la tesi difensiva con un ragionamento lineare e ineccepibile. Il reato in questione, previsto dall’articolo 73, comma 1, del Testo Unico Stupefacenti, è punito con una pena edittale molto severa, compresa tra sei e venti anni di reclusione. Per i fatti commessi tra il 2005 e il 2006, trova applicazione la normativa sulla prescrizione introdotta dalla legge n. 251/2005 (la cosiddetta “ex Cirielli”).
In base a tale legge, il tempo necessario a prescrivere il reato è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque non inferiore a sei anni per i delitti. Data l’elevata cornice edittale del reato di traffico di stupefacenti, il termine di prescrizione era ben lontano dall’essere maturato al momento delle sentenze di merito. Pertanto, la doglianza del ricorrente è stata giudicata priva di qualsiasi fondamento giuridico.
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, e in assenza di ragioni che potessero giustificare un esonero, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il calcolo della prescrizione reato stupefacenti dipende strettamente dalla specifica fattispecie contestata e dalla legislazione vigente al momento del fatto. Per i reati più gravi, come il traffico di droga sanzionato dal primo comma dell’art. 73, i termini sono molto lunghi e non è possibile invocare l’estinzione del reato se non dopo il decorso di un considerevole lasso di tempo. La decisione sottolinea inoltre le conseguenze negative di un ricorso basato su motivi manifestamente infondati: non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Perché il ricorso sulla prescrizione del reato di stupefacenti è stato respinto?
È stato respinto perché, secondo la Corte, il calcolo del termine di prescrizione non era corretto. Per il reato specifico (art. 73, comma 1, T.U. Stupefacenti), che prevede una pena da sei a venti anni, e in base alla normativa applicabile (L. 251/2005), il tempo necessario per l’estinzione del reato non era ancora trascorso al momento delle sentenze di merito.
Quale reato era stato contestato all’imputato?
All’imputato era stato contestato il reato previsto dall’articolo 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/1990, relativo al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38091 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai se dell’art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall’art.73, commi 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e in continuazione con pena irrogata dal GUP presso il Tribunale di Catania con sentenza divenuta irrevocabile il 04/07/2014.
Il motivo attiene all’omessa rilevazione, da parte della Corte territoria dell’intervenuta prescrizione del reato anteriormente rispetto alla pronuncia primo grado (tanto in riferimento al principio espresso da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481).
Il motivo è manifestamente infondato; atteso che si vede in tema di reato commesso, sulla base della sentenza di secondo grado, tra il 2005 e il 2006 e in riferimento al quale – sulla base della normativa introdotta dalla 1.251/2005 e ragione del titolo di reato (art.73, comma 1, T.U. stup., che prevede una sanzione edittale compresa tra sei e venti anni) – il termine di prescrizione non pote ritenersi maturato al momento della pronuncia delle sentenze di merito.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila Klj~a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.