Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48259 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48259 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato;
uditi l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore del COGNOME, e l’AVV_NOTAIO, difensore del NOME, che hanno concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando nei confronti del COGNOME non doversi procedere in relazione ad un reato contravvenzionale e
rideterminando la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 3 ottobre 2013 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Locri, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Brancaleone il 7 febbraio 2013, in concorso tra loro, acquistato, detenuto illecitamente e occultato in una vettura un involucro contenente 458,53 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, con una percentuale di principio attivo thc del 1,87%, pari a mg. 8.574 da cui potevano essere ricavate 343 dosi medie singole.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., 27 e 111 Cost., e con riferimento alla norma di diritto penale sostanziale contestata, e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, con dichiarazioni sovrapponibili, gli imputati avevano dichiarato di avere acquistato la marjuana loro rinvenuta per farne consumo personale con alcuni amici di un circolo, dai quali avevano ricevuto l’incarico del reperimento della sostanza, che, dunque, era destinata ad un “consumo di gruppo”.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto come di lieve entità, in ragione del non elevato quantitativo di droga rinvenuto, della circostanza che i due imputati si erano divisi la spesa per l’acquisto della droga e non avevano predisposto particolari modalità per il nascondimento dello stupefacente.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di considerare che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, erano mutati i limiti edittali della pena detentiva prevista per il reato in addebito, riguardante le droghe c.d. “leggere”.
2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., 546 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato, benché fosse decorso il terminitmassirno di decorrenza di sette anni e mezzo a partire dalla data di commissione dell’illecito.
Contro la medesima sentenza ha presentato ricorso anche NOME COGNOMECOGNOME con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico motivo, ha dedotto il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di riqualificazione de
fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. cit., nonostante la droga rinvenuta avesse un valore ponderale esiguo, i due imputati, che non avevano alcun rapporto con gli ambienti del traffico degli stupefacenti, avessero equamente diviso la spesa per il suo acquisto e non avessero materiale e strumenti per la divisione e la preparazione di dosi destinate allo spaccio. Tali argomenti sono stati poi ripresi nella memoria difensiva del 2 novembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell’interesse dei due imputati vadano accolti, per le ragioni di seguito precisate.
Il terzo e il quarto motivo del ricorso del COGNOME – da esaminarsi in via logicamente pregiudiziale e con effetti estensivi favorevoli anche per il NOME, in quanto contenente una doglianza di natura non esclusivamente personale sono fondati.
Con sentenza emessa dopo la sentenza di primo grado, ma prima dell’adozione della sentenza di appello, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto legge n. 272 del 2005 (contenente “Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006 (Corte cost. n. 32 del 2014) L’effetto di tale pronuncia è stato quello di una reviviscenza della disciplina dettata dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nella sua versione precedente alle modifiche introdotte con la citata legge di conversione n. 49 del 2006, che, come noto, aveva – tra l’altro – parificato, ai fini sanzionatori, le droghe ‘pesanti’ a quelle ‘leggere’, con l’eliminazione delle quattro distinte tabelle di cui al d.m. previsto dall’art. 14 dello stesso d.P.R., pure modificando i limiti edittali.
L’eliminazione, COGNOME con COGNOME effetto COGNOME ex COGNOME tunc, COGNOME della COGNOME disciplina COGNOME dichiarata costituzionalmente illegittima e la riacquistata efficacia della disciplina previgente ha palesi effetti pratici nel caso di specie, atteso che gli imputati sono stati condannati dai giudici di merito in base all’art. 73, comma 1, d.P.R. cit., laddove l’effetto della dichiarazione di illegittimità comporta la reviviscenza della vecchia disciplina del medesimo art. 73, comma 4, che, in relazione alle droghe
‘leggere’, di cui alle citate tabelle II e IV (tra cui la marijuana), stabiliva pena con limiti edittali sensibilmente inferiori.
Si tratta di una modifica del trattamento sanzionatorio evidentemente in melius dovendosi, in ogni caso, escludere nella fattispecie l’operatività della più rigorosa disciplina introdotta dall’art. 2 del decreto legge n. 146 del 2013 (contenente “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 2014, iu·superveniens non ‘toccato’ dalla sopra considerata sentenza della Consulta, ma applicabile solo ai reati commessi dal 24/12/2013 – che non può non avere effetti favorevoli anche per gli odierni ricorrenti, la cui responsabilità ha comportato l’irrogazione di una sanzione sulla base di parametri oggi non più “legali”.
La individuazione degli indicati diversi limiti edittali della pena comporta il riconoscimento della estinzione del reato contestato, maturata per decorso del termine massimo di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado; non essendovi le condizioni di evidenza per prosciogliere gli imputati nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non sono riscontrabili, nella sentenza della Corte distrettuale, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza degli imputati, né, in AVV_NOTAIO, l’incontrovertibile insussistenza del fatto o non attribuibilità del medesimo ai prevenuti .
Nel riconoscimento dei predetti motivi resta assorbito l’esame deprimo e del secondo motivo del ricorso del COGNOME e l’analogo motivo del ricorso del COGNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 14/11/2023