Prescrizione Reato: Quando si Ferma Dopo l’Annullamento con Rinvio della Cassazione
L’istituto della prescrizione reato è un pilastro del nostro ordinamento penale, ma il suo decorso può subire importanti arresti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiarimento fondamentale su cosa accade ai termini di prescrizione dopo una sentenza di annullamento con rinvio, specialmente quando la responsabilità dell’imputato è già stata accertata. Questo provvedimento sottolinea un principio cruciale: l’affermazione di colpevolezza, se non contestata dalla Cassazione, diventa definitiva, bloccando di fatto il cronometro della prescrizione per le fasi successive del processo.
Il Caso: dall’Appello all’Inammissibilità in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali, confermata in appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, presentava un primo ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, con una precedente sentenza, annullava la decisione della Corte d’Appello, ma solo limitatamente ad alcuni aspetti, rinviando il caso per un nuovo esame.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, confermava nuovamente la condanna. Contro questa nuova sentenza, l’imputato proponeva un ulteriore ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Eccessività della pena, mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale della pena.
2. Violazione delle norme sulla prescrizione reato, sostenendo che il termine massimo fosse ormai decorso.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle censure, ma le blocca a monte per ragioni procedurali e di manifesta infondatezza. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso privo di fondamento.
Le Motivazioni: Stop alla Prescrizione Reato dopo Annullamento con Rinvio
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
L’inammissibilità del primo motivo
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice del rinvio. La Cassazione ha ribadito che non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni, ma è necessario formulare una critica specifica e puntuale contro le ragioni della sentenza impugnata. In questo caso, il ricorrente non ha mosso contestazioni mirate alla motivazione della Corte d’Appello, limitandosi a ripetere doglianze generiche.
La manifesta infondatezza del secondo motivo sulla prescrizione reato
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del secondo motivo, relativo alla prescrizione reato. La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, basandosi su un principio consolidato in giurisprudenza. Quando la Cassazione annulla una sentenza con rinvio per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità dell’imputato, questa parte della sentenza passa in giudicato. Si forma, cioè, un “giudicato parziale” sulla colpevolezza.
Di conseguenza, nel successivo giudizio di rinvio, il decorso della prescrizione si arresta definitivamente. Il processo continua solo per definire gli aspetti non ancora decisi (in questo caso, la valutazione sulla tenuità del fatto), ma il punto fermo della responsabilità non può più essere messo in discussione, né può essere eroso dal tempo. La Corte ha citato precedenti conformi (tra cui Cass. n. 51098/2019 e Cass. n. 20884/2023) che confermano come il giudice del rinvio, in tali circostanze, non possa dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di annullamento parziale.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale del processo penale: l’efficienza e la certezza del diritto. La formazione del giudicato parziale sulla responsabilità impedisce che i tempi del giudizio di rinvio possano vanificare l’accertamento della colpevolezza. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge una chiara indicazione: un annullamento con rinvio non è sempre una “tabula rasa”. Se la Cassazione non mette in discussione il verdetto di colpevolezza, questo si cristallizza, e con esso si ferma anche la corsa contro il tempo della prescrizione reato.
La prescrizione del reato continua a decorrere durante il giudizio di rinvio?
No, secondo la decisione, se l’annullamento con rinvio da parte della Cassazione non riguarda l’affermazione di responsabilità, questa passa in giudicato (giudicato parziale). Di conseguenza, i termini di prescrizione non decorrono ulteriormente durante il successivo giudizio di rinvio.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché era una semplice riproduzione di censure già esaminate e respinte dal giudice del rinvio, senza contenere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31004 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31004 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FORMIA il 10/11/1947
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Roma in sede di rinvio disposto da questa Corte, con sentenza della sezione Quinta penale n. 6931 – 2024, del 17 novembre 2023, è stata confermata la condanna resa dal Tribunale di Cassino, tra gli altri, nei confronti del ricorrente, per il reato di lesioni personali, alla pena di mesi otto di reclusione.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento – affidato a due motivi (eccessività della pena irrogata e vizio di motivazione sulla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., della sospensione condizionale della pena, erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. – primo motivo; violazione dell’art. 157 cod. pen. secondo motivo) – è inammissibile.
Rilevato, infatti, quanto al primo motivo, che questo è riproduttivo di motivi di censura già vagliati dal Giudice del rinvio, con argomenti di merito non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, comunque, in parte versato in fatto.
Considerato, altresì, quanto al secondo motivo che questo è manifestamente infondato posto che l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità dell’imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 – 01) e che, comunque, nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l’estinzion del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (tra le molte altre, Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Rv. 284703 – 01).
Rilevato, invero, che, nel caso al vaglio, l’annullamento parziale è intervenuto in data 17 novembre 2023 (fatto del 13 agosto 2016) e che, in ogni caso, il reato non era prescritto alla data della sentenza di annullamento con rinvio, considerato il termine massimo di anni sette e mesi sei derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 19 giugno 2025
nte