Prescrizione Reato Sorveglianza: La Revoca dell’Obbligo di Soggiorno Cambia Tutto
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 3851/2024, ha fornito un chiarimento fondamentale sulla qualificazione giuridica e sulla prescrizione del reato di sorveglianza speciale. La Corte ha stabilito che, qualora l’obbligo di soggiorno venga revocato, la successiva violazione delle altre prescrizioni della sorveglianza speciale non costituisce più un delitto, ma una semplice contravvenzione, con importanti conseguenze sul piano della punibilità e, appunto, della prescrizione. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello di Brescia. L’imputato era stato ritenuto responsabile di diversi reati, tra cui la violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). I giudici di merito, ritenendo i reati legati dal vincolo della continuazione, avevano comminato una pena complessiva di 2 anni e 2 mesi di reclusione e 800 euro di multa.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, articolando due motivi. Il primo, ritenuto inammissibile, mirava a una rivalutazione delle prove, in particolare dell’attendibilità di una coimputata, attività preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo, invece, è stato accolto e si è rivelato decisivo.
Il Nocciolo della Questione: Qualificazione del Reato e Prescrizione Sorveglianza Speciale
Il cuore della difesa si concentrava sulla corretta interpretazione dell’art. 75 del Codice Antimafia. La norma distingue due fattispecie:
1. Comma 1 (Contravvenzione): Punisce chi viola le prescrizioni generiche della sorveglianza speciale.
2. Comma 2 (Delitto): Punisce, con una pena più severa, chi viola l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
La difesa ha dimostrato, producendo il relativo provvedimento, che l’obbligo di soggiorno a carico dell’imputato era stato revocato in data 19 febbraio 2016. La condotta contestata, tuttavia, era avvenuta in un momento successivo a tale revoca. Pertanto, l’imputato non poteva più essere accusato del delitto previsto dal comma 2, ma al massimo della contravvenzione di cui al comma 1. Questa riqualificazione giuridica ha aperto la porta alla questione della prescrizione del reato di sorveglianza.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha accolto pienamente la tesi difensiva. I giudici hanno affermato che, una volta venuto meno l’obbligo di soggiorno, la condotta del sorvegliato non poteva più integrare il più grave delitto, ma doveva essere ricondotta alla fattispecie contravvenzionale. Essendo una contravvenzione, il termine di prescrizione è più breve.
La Corte ha calcolato che, non risultando periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione per tale contravvenzione era già interamente decorso alla data della sentenza d’appello. Di conseguenza, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto dichiarare l’estinzione del reato. La Cassazione, correggendo l’errore, ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a questo specifico capo d’imputazione.
Le Conclusioni
La decisione ha comportato l’eliminazione dell’aumento di pena applicato per la continuazione e la rideterminazione della sanzione finale per i reati residui in 2 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione e 733 euro di multa. Questa sentenza ribadisce un principio cruciale: la necessità di un’attenta verifica delle specifiche prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione e della loro vigenza al momento del fatto. La distinzione tra delitto e contravvenzione non è meramente formale, ma ha implicazioni sostanziali dirette sulla punibilità e sulla prescrizione del reato, come dimostra chiaramente questo caso.
Cosa succede se una persona viola gli obblighi della sorveglianza speciale dopo che l’obbligo di soggiorno è stato revocato?
Commite la contravvenzione, meno grave, prevista dal primo comma dell’art. 75 del D.Lgs. 159/2011, e non il delitto, più grave, previsto dal secondo comma, che presuppone la violazione proprio dell’obbligo di soggiorno.
Perché la condanna per la violazione della sorveglianza è stata annullata in questo caso?
La condanna è stata annullata perché il reato è stato correttamente riqualificato da delitto a contravvenzione. Per questa tipologia di reato, più lieve, il termine di prescrizione era già maturato al momento della sentenza d’appello, motivo per cui il reato doveva essere dichiarato estinto.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e l’attendibilità dei testimoni?
No, la Corte di Cassazione non può entrare nel merito della valutazione delle prove o dell’attendibilità delle fonti, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado. Il suo ruolo è garantire la corretta applicazione della legge, e per questo motivo ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che chiedeva una rivalutazione delle dichiarazioni di una coimputata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3851 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3851 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Brescia ha confermato, relativamente a NOME COGNOME, la sentenza con cui il GUP, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il ricorren responsabile dei reati di cui all’art. 493-ter cod. pen., 648 cod. pen. e 75 D. Lg.vo 159 del 20 e, ritenuto il vincolo della continuazione, lo aveva condanNOME alla pena complessiva di anni 2 mesi 2 di reclusione ed euro 800 di multa, così ridotta per la scelta del rito, oltre al pagame delle spese processuali;
ricorre per cassazione il COGNOME, tramite il difensore, ed articolando due motivi:
2.1 il secondo motivo è formulato in termini non consentiti finendo con il sollecitare Corte ad una rivalutazione della portata significativa degli elementi acquisiti e conformemente apprezzati nei due gradi di merito avendo, in particolare, la Corte territorial congruamente motivato sia in punto di attendibilità intrinseca della coimputata che, anche, in ordine ai riscontri obiettivi alle di lei propalazioni con argomentazioni in fatto rispetto al il ricorso si pone in termini di mera contrapposizione valutativa, funzionale ad una divers ricostruzione o ad un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di pro non consentito in questa sede, non potendo questa Corte sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma nemmeno saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparat argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
2.1 il primo motivo è, invece, fondato: vero che, nei confronti del COGNOME, era stat adottata la misura della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza; vero che, tuttavia, come recita lo stesso capo di imputazione, l’obbligo di soggiorn era stato oggetto di revoca in data 19.2.2016 (cfr., il provvedimento allegato al ricors antecedente rispetto alla condotta contestata che, pertanto, era stata consumata quando essa era già venuta meno risultando, per questa ragione, integrato non già il delitto di cui al comm secondo dell’art. 75 del D. Lg.vo 159 del 2011 ma la contravvenzione di cui al primo comma rispetto alla quale, naturalmente, non può rilevare la pur contestata e ritenuta recidiva.
Non risultando periodi di sospensione del suo corso, il termine di prescrizione era pertanto già interamente decorso alla data della sentenza di appello che avrebbe pertanto dovuto prenderne atto.
Di qui l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) della rubrica e la conseguente elisione dell’aumento di pena che era stato operato per la ritenuta continuazione e la rideterminazione della pena finale in quella di anni 2, mesi 1 e giorni 10 reclusione ed euro 733 di multa.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo C) estinto per prescrizione, eliminando il relativo aumento di pena.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e ridetermina la pena finale in anni 2 giorni 10 di reclusione ed euro 733 di multa.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023
Il Consigliere Estensore