Prescrizione Reato Scommesse: La Cassazione Annulla la Condanna
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4427/2025, affronta un caso emblematico in materia di prescrizione reato scommesse, annullando una condanna per l’esercizio abusivo di giochi e scommesse online. La decisione sottolinea un principio fondamentale: la prescrizione, se maturata prima della sentenza d’appello, deve essere dichiarata, e la sua omissione costituisce un valido motivo per ricorrere in Cassazione, anche se è l’unico punto sollevato dalla difesa.
I Fatti del Processo: L’Installazione del Totem per Scommesse
Il caso ha origine dalla condanna inflitta al titolare di un esercizio commerciale per aver installato un’apparecchiatura di tipo ‘Totem’. Questo dispositivo, collegato a internet, consentiva ai clienti di accedere a piattaforme per giochi e scommesse online senza che il titolare fosse in possesso della necessaria autorizzazione. Il fatto, accertato il 6 dicembre 2017, è stato qualificato come reato contravvenzionale ai sensi dell’art. 4 della legge n. 401 del 1989.
La condanna, inizialmente emessa dal Tribunale di primo grado e consistente in tre mesi di arresto e 600 euro di ammenda, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello in data 8 marzo 2024. Contro questa seconda decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico, decisivo motivo: l’intervenuta prescrizione del reato.
La Decisione della Corte: La Prescrizione del Reato di Scommesse Abusive
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Analizzando la tempistica processuale, i giudici hanno stabilito che il reato si era estinto per prescrizione ben prima della pronuncia della Corte d’Appello. Questo ha portato all’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, chiudendo definitivamente la vicenda giudiziaria per l’imputato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi: il calcolo del termine di prescrizione e l’ammissibilità del ricorso.
Il reato contestato è una contravvenzione. Per questa tipologia di illeciti, il codice penale (art. 157) prevede un termine massimo di prescrizione di cinque anni. Il calcolo parte dalla data di commissione del fatto (06/12/2017). A questo periodo di cinque anni, la Corte ha aggiunto una sospensione di 64 giorni dovuta alla normativa emergenziale Covid. Sulla base di questo calcolo, il termine massimo per la prescrizione del reato scadeva l’8 febbraio 2023. Di conseguenza, quando la Corte d’Appello ha emesso la sua sentenza di conferma (08/03/2024), il reato era già estinto da oltre un anno.
Il secondo punto cruciale riguarda la possibilità di contestare in Cassazione una prescrizione non rilevata dal giudice precedente. La Corte ha richiamato un importante principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza ‘Ricci’ del 2015), secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione basato, anche con un unico motivo, sull’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. Tale omissione costituisce una violazione di legge che legittima l’intervento della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce con forza che la prescrizione è una causa di estinzione del reato che opera di diritto e deve essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento. La sua mancata rilevazione da parte di un giudice d’appello rappresenta un errore di diritto che può e deve essere corretto in sede di legittimità. Per gli operatori del diritto, ciò conferma l’importanza di monitorare attentamente i termini di prescrizione, poiché la loro decorrenza può determinare l’esito del processo. Per i cittadini, la decisione rafforza la garanzia che nessuno possa essere condannato per un reato il cui tempo per essere perseguito è definitivamente scaduto secondo la legge.
Quando si prescrive il reato contravvenzionale di esercizio abusivo di scommesse?
Secondo la sentenza, trattandosi di un reato contravvenzionale, il termine massimo di prescrizione è di cinque anni, ai quali vanno aggiunti eventuali periodi di sospensione (come quelli per l’emergenza Covid).
È possibile ricorrere in Cassazione se il giudice d’appello non ha dichiarato una prescrizione già maturata?
Sì. La Corte di Cassazione, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite, ha confermato che è ammissibile il ricorso con cui si deduce l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ma non dichiarata dal giudice di merito.
Cosa succede se la Cassazione accoglie il ricorso per prescrizione del reato?
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando che il reato è estinto. Questo significa che la condanna viene cancellata in modo definitivo e il processo si conclude.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4427 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4427 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Corigliano Calabro il 19/07/1970
avverso la sentenza dell’08/03/2024 della Corte di Appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro con la quale era stata confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Castrovillari, alla pena di mesi tre di arresto e € 600 di ammenda, in relazione all’art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401, per avere installato nel proprio esercizio commerciale denominato RAGIONE_SOCIALE un’apparecchiatura tipo Totem per servizi internet online, collegati alla rete internet con possibilità di accedere a piattaforme di gioco e scommesse on line, in assenza di autorizzazione. Fatto accertato in Corigliano Calabro il 06/12/2017.
Deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 129 cod.proc.pen. non essendo stata dichiarata la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’imputato è stato condannato per la violazione dell’art. 4 della legge n. 401 del 1989, alla pena di pena di mesi tre di arresto e C 600 di ammenda. I giudici del merito hanno ritenuto che il fatto fosse da ricondurre alle ipotesi contravvenzionali previste dalla norma.
Con unico motivo, il ricorrente deduce il decorso del termine di prescrizione prima dell’emissione della sentenza impugnata.
Il motivo è fondato tenuto conto che, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.proc.pen. in relazione al reato contravvenzionale per il quale il ricorrente ha riportato condanna, il termine massimo di prescrizione è pari a cinque anni e, tenuto conto della sospensione Covid per giorni 64, il reato si è prescritto al 08/02/2023, prima della pronuncia della sentenza impugnata in data 08/03/2024.
Va rilevato che, secondo il dictum delle Sezioni Unite COGNOME, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (S.U. n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266819 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 15/01/2025