Prescrizione reato satellite: la Cassazione annulla parzialmente la condanna e riduce la pena
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10317 del 2024, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica: la gestione della prescrizione reato satellite nel giudizio di legittimità. La decisione chiarisce che, anche in presenza di un unico motivo di ricorso, se questo è fondato, la Corte ha il dovere di intervenire, annullare la parte di condanna relativa al reato estinto e ricalcolare la pena finale a favore dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Il ricorrente lamentava, con un unico motivo di doglianza, la violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato di indebito utilizzo di carta di credito, previsto dall’art. 493-ter del codice penale. Secondo la difesa, il termine di prescrizione per questo specifico reato era già maturato prima della pronuncia della sentenza d’appello impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione e la prescrizione reato satellite
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. Gli Ermellini hanno verificato che, effettivamente, il termine massimo di prescrizione per il reato contestato era spirato prima della decisione del giudice di merito.
La Corte ha ribadito un principio fondamentale, già consolidato a Sezioni Unite: il ricorso per cassazione è pienamente ammissibile anche quando si basa su un unico motivo, purché questo riguardi una violazione di legge, come nel caso della mancata dichiarazione di una causa di estinzione del reato. La prescrizione reato satellite, se intervenuta, deve essere sempre dichiarata.
I Poteri della Cassazione in caso di prescrizione parziale
Di fronte all’accertata prescrizione del reato satellite, la Corte ha agito in conformità con quanto previsto dall’art. 620, comma 1, lettera l), del codice di procedura penale. Questa norma conferisce alla Cassazione il potere di annullare la sentenza senza rinvio e di adottare i provvedimenti conseguenti.
Nello specifico, i giudici hanno:
1. Annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato estinto per prescrizione.
2. Eliminato la porzione di pena inflitta per tale reato (nella fattispecie, due mesi di reclusione).
3. Rideterminato la pena finale complessiva, riducendola ad anni due di reclusione ed euro trecento di multa.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite (n. 12602/2016) che ha affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione basato esclusivamente sulla questione della prescrizione, in quanto integra una violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p. La Corte non sta valutando il merito dei fatti, ma sta correggendo un errore di diritto commesso dal giudice precedente.
Inoltre, la decisione si allinea a un altro importante precedente (sentenza n. 3752/2019), secondo cui, in caso di prescrizione sopravvenuta per un reato satellite, la Cassazione deve procedere direttamente all’eliminazione della relativa porzione di pena e alla rideterminazione di quella finale. Questo intervento diretto evita di allungare i tempi della giustizia con un rinvio a un altro giudice, realizzando i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma che il calcolo dei termini di prescrizione è un aspetto cruciale che deve essere attentamente monitorato in ogni fase del procedimento. Un errore su questo punto può essere fatto valere con successo fino in Cassazione. In secondo luogo, rafforza il ruolo della Corte di Cassazione come custode della legalità, attribuendole il potere-dovere di correggere immediatamente gli errori di diritto, con effetti diretti e favorevoli per l’imputato, come la riduzione della pena. La decisione sottolinea che la giustizia non può ignorare il decorso del tempo e le sue conseguenze giuridiche, anche quando riguardano solo una parte dell’accusa complessiva.
È possibile ricorrere in Cassazione se l’unico motivo è la mancata dichiarazione della prescrizione di un reato?
Sì, la Corte di Cassazione afferma che il ricorso è ammissibile anche se basato su un unico motivo, qualora questo denunci l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, poiché integra una violazione di legge consentita ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale.
Cosa fa la Corte di Cassazione quando accerta la prescrizione di un reato satellite?
Quando accerta che per un reato satellite è maturata la prescrizione, la Corte di Cassazione, in applicazione dell’art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., annulla la sentenza senza rinvio limitatamente a quel reato, elimina la relativa porzione di pena inflitta e ridetermina la pena finale complessiva.
Qual è stata la conseguenza pratica per l’imputato in questo specifico caso?
La conseguenza è stata l’annullamento della condanna per il reato di indebito utilizzo di carta di credito (art. 493-ter c.p.), l’eliminazione della relativa pena di due mesi di reclusione e la rideterminazione della pena finale in due anni di reclusione e trecento euro di multa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10317 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 10317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Letta la memoria del difensore ex art. 611 cod. proc. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato satellite di indebito utilizzo di carta di credito per intervenuta prescrizione, è fondato in quanto il termine di prescrizione risulta effettivamente maturato prima della pronuncia della sentenza impugnata in data 20 ottobre 2021;
che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819);
che poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite la prescrizione, la Corte di cassazione, in applicazione dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve procedere all’eliminazione della porzione di pena inflitta in aumento per il reato estinto (Sez. 5, n. 3752 del 18/10/2018 dep. 25/01/2019, 0., Rv. 275107), ridetermina la pena come da dispositivo;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena di mesi due di reclusione e determinando la pena finale in anni due di reclusione e euro trecento di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il Consigli re estensore t r
Il Presidente