Prescrizione Reato: Annullata Condanna per Scadenza dei Termini Prima della Sentenza d’Appello
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43039/2023, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di prescrizione reato: il giudice ha il dovere di dichiararla in ogni stato e grado del processo, anche se questa matura pochi giorni prima della pronuncia della sentenza. Questa decisione sottolinea l’importanza del corretto calcolo dei tempi processuali e le conseguenze dell’omessa declaratoria da parte dei giudici di merito.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un imputato condannato in primo e secondo grado per reati di percosse e minaccia aggravata. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 19 dicembre 2022, aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Busto Arsizio. L’imputato, tuttavia, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo un unico, ma decisivo, motivo: l’intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Cassazione e il Ruolo della Prescrizione Reato
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno proceduto a un ricalcolo preciso dei termini di prescrizione, giungendo a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
Il Calcolo dei Termini di Prescrizione
Il reato era stato commesso il 14 settembre 2014. Il termine massimo di prescrizione, considerando la pena edittale e le sospensioni accumulate durante il processo (pari a 271 giorni), scadeva il 10 dicembre 2022. La sentenza della Corte d’Appello è stata pronunciata il 19 dicembre 2022, ovvero nove giorni dopo la maturazione della prescrizione. La Cassazione ha chiarito che, ai fini del calcolo, non rileva la data di pubblicazione della sentenza, ma quella della lettura del dispositivo in udienza.
L’Errore della Corte d’Appello e la Correzione della Cassazione
La Corte d’Appello ha commesso un errore non rilevando che, al momento della sua decisione, il reato era già estinto. La Cassazione, citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, ha ribadito che il ricorso è ammissibile anche quando l’unico motivo è far valere la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. Di conseguenza, non potendo più essere emessa una condanna, la sentenza è stata annullata senza rinvio.
Le Motivazioni della Sentenza
Il fulcro della motivazione risiede nell’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. La prescrizione è una di queste cause e deve essere rilevata d’ufficio. La Suprema Corte ha specificato che una sentenza di assoluzione nel merito, in presenza di una causa di estinzione come la prescrizione, è possibile solo quando le prove dell’innocenza dell’imputato sono così evidenti da emergere ‘ictu oculi’, cioè a prima vista, senza necessità di alcun approfondimento. In assenza di tale palese innocenza, il giudice è tenuto a fermarsi e a dichiarare l’estinzione del reato. Nel caso di specie, non sussistevano elementi per un’assoluzione immediata, pertanto la via obbligata era quella della declaratoria di prescrizione.
Le Conclusioni
Questa sentenza è un importante monito sull’importanza della vigilanza costante sui termini di prescrizione. Conferma che il diritto dell’imputato a veder dichiarato estinto il reato per decorso del tempo prevale sulla prosecuzione del processo, a meno che non emerga una prova schiacciante della sua innocenza. La decisione annulla la condanna e chiude definitivamente il procedimento, stabilendo che il reato è estinto per prescrizione e che la Corte d’Appello avrebbe dovuto giungere alla medesima conclusione.
Quando matura la prescrizione del reato in un processo?
La prescrizione matura quando è trascorso il tempo massimo stabilito dalla legge, calcolato dalla data di commissione del reato e tenendo conto di eventuali periodi di sospensione. Il momento determinante per verificare se il termine è scaduto è quello della lettura del dispositivo della sentenza in udienza, non la successiva data di deposito delle motivazioni.
È possibile ricorrere in Cassazione solo per far dichiarare la prescrizione del reato già maturata in appello?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che è ammissibile un ricorso basato anche sull’unico motivo dell’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, qualora questa sia maturata prima della sentenza impugnata e il giudice precedente abbia erroneamente omesso di dichiararla.
Se il reato è prescritto, il giudice può comunque assolvere l’imputato nel merito?
Sì, ma solo a una condizione molto restrittiva: l’innocenza dell’imputato (perché il fatto non sussiste, non l’ha commesso o il fatto non costituisce reato) deve emergere dagli atti in modo assolutamente evidente e non contestabile (‘ictu oculi’), senza la necessità di ulteriori approfondimenti o valutazioni. In caso contrario, il giudice deve dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43039 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43039 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CUGGIONO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso abe parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte appello di Milano il 19.12.2022 ha confermato la sentenza del 16.07.2021 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio che aveva accertato la responsabilità dell’impu per i reati di cui agli artt. 81, 581 e 612 comma 2 cod. pen. in relazione all’ comma 1 cod. pen. e lo aveva condanNOME alla pena di mesi 4 e giorni 15 d reclusione.
Il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di legge in relazione all’art cod. pen. per intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugna è fondato. E’ vero che ai fini della prescrizione, a differenza di quanto assume in ricorso, non è rilevante la pubblicazione della sentenza, bensì la le del dispositivo, che nel caso di specie è intervenuta il 19.12.2022, ma è altre vero che il termine massimo di prescrizione (di sette anni e mezzo tenuto con della pena massima editale per i reati contestati), pur tenendo conto dei 271 gi di sospensione determinati dai diversi rinvii intervenuti, è comunque maturato epoca antecedente alla data di emissione della sentenza e segnatamente in da 10.12.2022 (termine di prescrizione di sette anni e mezzo decorrente dalla d di consumazione del reato risalente al 14.9.2014, scadente quindi il 14.3.202 cui devono aggiungersi i 271 giorni di sospensione); sicchè pur a tener conto 21 giorni di sospensione relativamente al rinvio intervenuto all’udienza 7.2.2020 per l’udienza del 28.2.20 – contesti in ricorso – il termine di presc è comunque decorso prima della pronuncia di secondo grado; e tale prescrizione è nella presente sede rilevabile (cfr. Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266818, che hanno riconosciuto l’ammissibilità del ricor per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l’intervenu estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce di quanto sopra, letta la memoria difensiva pervenuta in atti insiste nell’accoglimento della declaratoria di prescrizione, si ritiene che Corte debba quindi rilevare la intervenuta prescrizione dei reati, trattand causa di estinzione che deve essere immediatamente rilevata in mancanza di elementi che depongano per l’immediata pronuncia assolutoria dell’imputato a sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse r della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzion del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a no dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circos
idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da par dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamen non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al rigua appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274); d’altra parte, il ricorso nel caso di specie mira in buona sostan ottenere l’annullamento della sentenza impugnata al fine di correggere l’errore cui è incorsa la corte di appello per non aver dichiarato la prescrizione già mat prima della sentenza dalla stessa emessa. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato, continuato, è estint prescrizione; assorbito il secondo motivo, peraltro aspecifìco, articolato in ri
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto p prescrizione.
Così deciso il 4 ottobre 2023.