Prescrizione Reato: La Cassazione Annulla la Condanna Anche in Caso di Accordo in Appello
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23938/2025, ha affermato un principio fondamentale in materia di prescrizione reato: l’obbligo per il giudice di dichiararla prevale anche su un accordo raggiunto tra accusa e difesa nel giudizio d’appello. Questa pronuncia chiarisce che il decorso del tempo, quando estingue un reato, rappresenta una circostanza che il sistema giudiziario deve riconoscere d’ufficio, indipendentemente dalle strategie processuali delle parti. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Una Lunga Vicenda Giudiziaria
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del GUP del Tribunale emessa nel 2017. Successivamente, la Corte d’Appello di Cagliari, nel dicembre 2024, in parziale riforma della prima decisione e sulla base di un accordo tra Procuratore Generale e difensori, ha assolto un imputato dal reato associativo e ha rideterminato la pena per il residuo reato di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 d.p.r. 309/1990) in tre anni di reclusione e 14.000 euro di multa. I fatti contestati, relativi a forniture di hashish, risalivano al periodo marzo-aprile 2004.
Il Ricorso in Cassazione e la questione della prescrizione reato
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge. Il motivo era semplice ma cruciale: la Corte d’Appello, nel rideterminare la pena, aveva omesso di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. La difesa ha sostenuto che, essendo i fatti risalenti al 2004 e qualificabili come di lieve entità (comma 4 dell’art. 73), il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi era ampiamente decorso al momento della sentenza d’appello nel 2024. Sorprendentemente, anche il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, concordando sulla fondatezza del motivo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendolo e annullando la sentenza senza rinvio. La decisione si basa su due pilastri argomentativi.
In primo luogo, la Corte richiama un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 19415/2022), la quale ha stabilito che è sempre ammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’ quando si lamenta l’omessa dichiarazione di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, già maturata prima della pronuncia stessa.
In secondo luogo, entrando nel merito della questione, i giudici di legittimità hanno confermato l’analisi della difesa. La contestazione, avente ad oggetto forniture di hashish del 2004, doveva essere inquadrata nella fattispecie di lieve entità prevista dal comma 4 dell’art. 73 d.p.r. 309/1990. Per tale reato, il termine massimo di prescrizione è di sette anni e sei mesi. Di conseguenza, alla data della sentenza d’appello (5 dicembre 2024), tale termine era spirato da tempo. La Corte d’Appello avrebbe quindi dovuto, d’ufficio, dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Conclusioni: L’Obbligo del Giudice di Rilevare la Prescrizione
La sentenza in esame rafforza un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la declaratoria di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione reato, è un obbligo per il giudice che non può essere derogato da accordi tra le parti. Anche in presenza di un patteggiamento in appello, se i termini prescrizionali sono maturati, il giudice deve prosciogliere l’imputato. Questa decisione tutela il principio di legalità e garantisce che nessuno possa essere condannato per un reato che lo Stato, per il decorso del tempo, ha deciso di non perseguire più.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza decisa con un accordo (concordato) in appello?
Sì, la sentenza chiarisce che il ricorso è ammissibile se si contesta l’omessa dichiarazione di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, che era già maturata prima della pronuncia della sentenza d’appello.
Il giudice d’appello è obbligato a dichiarare la prescrizione del reato anche se c’è un accordo sulla pena tra accusa e difesa?
Sì, il giudice ha il dovere di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. Questa causa di non punibilità prevale su qualsiasi accordo processuale tra le parti.
In questo caso specifico, perché il reato è stato considerato prescritto?
Il reato, riguardante forniture di hashish risalenti al marzo-aprile 2004, è stato qualificato come fattispecie di lieve entità. Per questo tipo di illecito, il termine massimo di prescrizione è di sette anni e sei mesi, un periodo che era ampiamente trascorso alla data della sentenza d’appello emessa nel 2024.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23938 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23938 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1980
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione
E presente l’Avvocato COGNOME del foro di COGNOME in difesa di COGNOME il quale si associa alle richieste del Procuratore Generale, espone i motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 5 dicembre 2024 la Corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Gup del locale Tribunale in data 6 dicembre 2017, sull’accordo intercorso tra il Procuratore Generale ed i difensori degli imputati, pronunciandosi nei confronti ; tra gli altri di NOME COGNOME ha assolto l’imputato dal reato associativo a lui ascritto al capo 2) ed ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 in anni tre di reclusione ed Euro 14.000 di multa.
Avverso detta pronuncia l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 161 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. in quanto la Corte d’appello, avendo assolto dall’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 e rideterminato la pena per l’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, ha omesso di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione.
Si assume che nel caso di specie con riguardo al reato di cui al capo 2) f al COGNOME é stato contestato unicamente un contatto con altri coindagati relativo all’hashish e la pena rideterminata per l’art. 73 non poteva che riferirsi al quarto comma, di talché in relazione a detta fattispecie era ampiamente spirato il termine di prescrizione trattandosi di condotte risalenti all’anno 2004.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
Va premesso che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez.0 i n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284481).
Fatta questa premessa, la contestazione di cui al capo 2 f), avendo ad oggetto forniture di hashish, risalenti al marzo-aprile 2004, deve essere sussunta nell’alveo dell’art. 73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990, sicché alla data della pronuncia della sentenza oggi impugnata era già decorso il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei.
2.
In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato
é estinto per prescrizione.
P.Q.M.
A nnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione.
Così deciso il 21.5.2025