Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11485 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11485 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME COGNOME nato in CINA il 10/01/1970, avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte d’appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore lette le conclusioni scritte trasmesse -a mezzo pec- in data 19 febbraio 2024 dal difensore della ricorrente, avv.to COGNOME COGNOME con le quali ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato -limitatamente al delitto di ricettazione di cui al capo B- la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo in data 5 ottobre 2021, propone ricorso per cassazione l’imputata, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione il seguente motivo unico: violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 129 cod. proc. pen., 157, 99, comma terzo, 648 cod. pen.), per non avere la Corte rilevato la causa estintiva del reato, prescritto già prima della pronuncia di secondo grado, atteso che la contestata recidiva qualificata doveva ritenersi esclusa dal giudice di primo grado, che non ne aveva concretamente tenuto conto ai fini del computo della sanzione inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ricordato il principio di diritto secondo il quale «Ł ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818), rileva il Collegio che il
motivo unico di ricorso Ł fondato.
1.1. I fatti sono contestasti come commessi il 9 marzo 2011; risultano periodi di sospensione, incontestati dalla difesa, per complessivi 315 giorni; occorre inoltre computare l’ulteriore periodo di sospensione ex lege di 64 giorni (dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020), il termine massimo di prescrizione, tenuto conto delle interruzioni verificatesi, era pertanto già decorso il 23 marzo 2022, ben prima della data della pronuncia della sentenza di appello (28 giugno 2024). NØ può tenersi conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione (art. 157, commi secondo e terzo, cod. pen.), della recidiva qualificata contestata (art. 99, comma terzo, cod. pen.), che in primo grado non Ł stata considerata dal giudice, tanto da non averne motivato la ricorrenza nei presupposti in fatto e da non averne tenuto conto ai fini dell’effetto ingravescente (Sez. U, n. 20808, del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899; Sez. 2, n. 26877 del 12/05/2022, COGNOME, Rv. 283555). In difetto di impugnazione della parte pubblica, la Corte di appello neppure poteva tener conto della recidiva esclusa in primo grado.
1.2. Non ricorrendo ipotesi di appello inammissibile (tanto che la sentenza fu parzialmente riformata), sussisteva l’obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato, quale che fosse il motivo di gravame speso nel merito (negli esatti termini, Sez. 5, n. 29225, del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370; Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000, Levatino, Rv. 215419). In ogni caso, va evidenziato come il tema della sopravvenuta causa di estinzione del reato di ricettazione era stato posto dall’appellante con le conclusioni scritte depositate ritualmente nel giudizio di appello trattato con rito cartolare.
Va pertanto dichiarata la estinzione del reato a motivo della prescrizione intervenuta prima della pronuncia della sentenza di appello.
La sentenza impugnata va, per l’effetto, annullata senza rinvio.
La natura non complessa della questione proposta e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati nella giurisprudenza della Corte, consigliano di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŁ il reato Ł estinto per prescrizione.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME