Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42750 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nata a Modugno il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 06/06/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIOCOGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, emessa il 6 giugno 2023, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di invasione arbitraria di una abitazio appartenente all’RAGIONE_SOCIALE.
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con distinti atti di identico contenuto.
Deducono:
1)violazione di legge per non avere la Corte rilevato la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e degli atti successivi dovuta al difetto di notificazione agli imputat del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, essendo stata tale notificazione erroneamente disposta al difensore di fiducia pur in assenza di una elezione di domicilio presso lo studio del legale da parte degli imputati;
2) violazione di legge per non avere la Corte rilevato l’intervenuta prescrizione del reato prima RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, essendo decorso il termine alla data di emissione del decreto penale di condanna il 7 aprile 2014;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità degli imputati, non avendo egli occupato per primi l’immobile e non essendo emersa la loro consapevolezza RAGIONE_SOCIALE illegittima occupazione da parte dei soggetti che la occupavano in precedenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati in ragione di quanto segue.
1.Quanto al primo motivo, deve richiamarsi il principio secondo il quale, in tema di notificazione RAGIONE_SOCIALE citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabi prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazio RAGIONE_SOCIALE citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’att da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stat esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità RAGIONE_SOCIALE sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.
Sez. U, Sentenza n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato; Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810.
Nel caso in esame, non si verte in tema di nullità assoluta in quanto risulta dagli atti e lo stesso ricorso lo riconosce, che gli imputati erano stati regolarmente cita a giudizio per le prime udienze presso altra sede del Tribunale barese poi soppressa e sostituita con quella ove il processo era proseguito.
L’erronea citazione era avvenuta presso la seconda sede, ma gli imputati avevano regolarmente ricevuto la notifica delle prime udienze presso la sede soppressa, così dimostrando di avere piena conoscenza del processo.
L’errore nella modalità di notificazione del nuovo decreto di citazione non era stato eccepito dal difensore di fiducia alla prima udienza utile tenutasi presso la nuova sede del Tribunale, sicchè il vizio si era sanato.
2. E’ fondato il secondo motivo.
Deve rilevarsi che il decreto penale opposto dagli imputati va considerato come uno degli atti interruttivi del corso RAGIONE_SOCIALE prescrizione (in questo senso Sez. 3, n 38207 del 07/07/2011, Rizzo, Rv. 251380), che ha effetto anche ai fini RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE permanenza del reato secondo il principio per il quale, il decreto penale di condanna interrompe la permanenza del reato dal momento RAGIONE_SOCIALE sua notifica all’imputato, a nulla rilevando il fatto che, a seguito dell’opposizione e de comparizione in udienza di quest’ultimo, sia in seguito revocato (fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza). (Sez. 6, Sentenza n. 19000 del 25/02/2016, G., Rv. 266993, Sez. 2, n. 12931 del 13/01/2012, Catanese, Rv. 252798).
Ne consegue che, essendosi interrotta la permanenza del reato il 23 febbraio 2015 – data delle notifica agli imputati del decreto penale, siccome risultante dagli att – il reato, nella impossibilità di pervenire all’assoluzione degli imputati, n evidente ictu ()cui/ vista l’abusiva occupazione dell’immobile da parte loro – si è prescritto il 7 dicembre 2023, anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sospensione dei termini intervenuta il 22.11.2018 fino al 14.3.2019.
Tanto assorbe il terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.09.2024.
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME GLYPH