Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45796 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45796 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Cerignola (Fg) il 28/9/1957
avverso la sentenza del 22/9/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che h chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/9/2023, la Corte di appello di Bari, in riforma del pronuncia emessa 1’8/3/2022 dal Tribunale di Foggia nei confronti di NOME COGNOME dichiarava non doversi procedere con riguardo al reato di cui all’art. d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, perché estinto per prescrizione, e ridetermina nella misura del dispositivo la pena irrogata con riguardo al delitto di cui a 349 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo – con unico motivo – l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 157, 158 cod. pen. all’illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine al delitto c Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinta per prescrizione anche fattispecie di violazione di sigilli: dal complesso degli atti (testimoniali), provenienti da due distinti procedimenti riuniti nel corso del giudizio di grado, risulterebbe, infatti, che il tempus commissi delicti dovrebbe essere cristallizzato al 28/3/2015 (quando era stata accertata una modifica dello stat luoghi rispetto a quanto riscontrato il 20/2/2015), per cui l’intero p prescrizionale sarebbe interamente decorso prima della pronuncia della sentenz di appello, anche considerando i periodi di sospensione (pari a 6 mesi e 12 gio
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato, e la sentenza deve essere annullata senza r per prescrizione del residuo reato.
La Corte di appello, pronunciandosi sulla medesima eccezione qui ribadita, ha evidenziato che il delitto di cui all’art. 349 cod. pen. non poteva riteners per prescrizione, alla data della sentenza di secondo grado.
4.1. In particolare – e superata la questione (estranea al ricorso) dell’e violazione del ne bis in idem, fondata sul presupposto che la condotta di cui al procedimento n. 4378/2016 sarebbe compresa nel più ampio tempus contestato nel procedimento n. 1898/2017 – la Corte di appello ha sostenuto non esse maturato il termine in oggetto, fissando quale dies a quo la data del 27/2/2016: in quell’occasione, infatti, la Polizia municipale aveva compiuto un ulte accesso sul luogo, verificando che il ricorrente – già nominato custode procedendo a posizionare “i telai presso gli accessi del manufatto e le fine così ulteriormente realizzando la violazione dei sigilli già accertata nel marzo
4.2. Quest’ultima data, tuttavia, non è stata in alcun modo valutata computo del termine prescrizionale, sebbene il giudizio consti di due procedimen distinti e riuniti, con oggetto la medesima violazione dei sigilli e la med condotta in fatto (realizzazione dei muri perimetrali e rivestimento degli stes mattoni): ebbene, uno di questi procedimenti (n. 1898/2017 RGNR) individua l’inizio del tempus commissi delicti nel 2 marzo 2015 (e fino al 3 novembre 2016), con l’effetto che la verifica dello stesso dies a quo avrebbe dovuto coinvolgere anche questa parte della contestazione.
La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio; nelle mor del giudizio, tuttavia, e pur tenendo conto della sospensione dei termi prescrizione dal 9/7/2019 al 21/1/2020 (per 196 giorni), gli stessi di cui agl
157-161 cod. pen. sono interamente decorsi, così imponendosi una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza per essere anche il residuo reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato di cui all’art. 349 cod. pen. è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024
liere estensore
COGNOME Il Presidente