Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19524 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19524 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 25/11/1996
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo volto a sollecitare, tra l’altro in termini alquanto generici, una rivalutazione delle emergenze probatorie, avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte, oltre ad essere manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione con cui i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui deve ritenersi pienamente integrata la fattispecie delittuosa ascritta all’odierno ricorrente (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza, con riferimento al rinvenimento della materiale disponibilità di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature da parte dell’odierno ricorrente, il quale .già condannato per delitti con finalità di lucro, non forniva agli agenti alcuna giustificazione plausibile in ordine al possesso dei predetti arnesi);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in ordine gli artt. 129 e 157 cod. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data 27 ottobre 2024, e dunque prima del deposito della motivazione della pronuncia di secondo grado, risulta manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente «Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa» (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 02);
che il motivo è manifestamente infondato anche perché non tiene conto della sospensione della prescrizione per anno uno e mesi sei,in forza della L. Orlando di riforma dell’art. 159 cod.pen. applicabile a tutti i fatti commessi tra l’agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019;
che a tale periodo di sospensione vanno pure aggiunti gli ulteriori periodi disposti nel corso del giudizio di primo grado a causa di rinvii su richiesta della difesa dell’imputato per circa anni 1 che escludono la possibilità di ritenere maturata la prescrizione anche alla data odierna;
osservato che anche l’ultimo motivo di ricorso, con cui si censura l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’odierno ricorrente, risulta connotato da manifesta infondatezza, poiché – premesso che in tema di circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli
indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione – deve ravvisarsi come la Corte territoriale, a fronte
dell’aspecificità della relativa doglianza prospettata coi motivi di appello, abbia posto a base del diniego congrue argomentazioni logiche e giuridiche, in linea con
il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Sez. 3, n. 24128 del
18/03/2021, COGNOME Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,
COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
possa essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, sulla
mancata indicazione da parte della difesa di ogni qualsivoglia concreto elemento favorevole e sul comportamento del ricorrente caratterizzato da un dolo di
particolare intensità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.