Prescrizione Reato: La Cassazione Chiarisce le Regole sulla Sospensione
Comprendere le complesse dinamiche della prescrizione reato è fondamentale nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su come e quando si applicano le norme sulla sospensione dei termini, in particolare per i reati commessi in un preciso arco temporale. La decisione analizza il ricorso di un imputato condannato in appello, respingendone le argomentazioni e consolidando un principio di diritto di grande rilevanza pratica.
I Fatti del Caso: Un Ricorso su Tre Fronti
Il caso nasce dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato basava la sua difesa su tre motivi principali:
1. Intervenuta prescrizione: Sosteneva che il reato a lui ascritto, commesso il 18 giugno 2018, si fosse estinto per il decorso del tempo.
2. Mancata concessione della sospensione condizionale della pena: Lamentava l’assenza di motivazione da parte dei giudici di merito sul diniego di tale beneficio.
3. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: Contestava la decisione di non applicare le attenuanti, nonostante la sua richiesta.
Il ricorrente sperava di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, facendo leva su questi tre aspetti procedurali e sostanziali.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Prescrizione Reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati. La parte centrale della decisione riguarda proprio la questione della prescrizione reato e la sua sospensione.
L’Applicazione della Sospensione della Prescrizione
I giudici supremi hanno respinto il primo motivo di ricorso richiamando un recente e fondamentale principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite. Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si applica la disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Questa normativa non è stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi successive (L. n. 3/2019 e L. n. 134/2021).
Nel caso specifico, essendo il reato stato commesso il 18/06/2018, la Corte ha correttamente applicato un periodo di sospensione di un anno e sei mesi. Di conseguenza, il termine di prescrizione non era ancora maturato e si sarebbe perfezionato solo il 18/12/2025. La tesi del ricorrente era quindi errata.
Gli Altri Motivi di Ricorso: Pena Sospesa e Attenuanti Generiche
Anche gli altri due motivi sono stati giudicati infondati. Per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena, la Corte ha osservato che, sebbene i giudici d’appello non si fossero espressi esplicitamente, la richiesta era ab origine infondata. Dal certificato penale dell’imputato risultavano infatti due precedenti condanne a pene detentive significative (4 anni e 1 anno e sei mesi), ostative alla concessione del beneficio ai sensi dell’art. 164 del codice penale.
Infine, sul tema delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito il suo orientamento consolidato: il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente giustificato anche solo con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. La generica richiesta dell’imputato, priva di specifici elementi a supporto, non era sufficiente a imporre una diversa valutazione da parte dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su un’applicazione rigorosa dei principi giuridici e della giurisprudenza consolidata. La decisione sulla prescrizione si allinea perfettamente alla pronuncia delle Sezioni Unite, garantendo certezza e uniformità nell’applicazione della legge. Per gli altri motivi, la Corte evidenzia come il ricorso fosse palesemente privo di fondamento: la presenza di precedenti penali specifici rendeva impossibile la concessione della pena sospesa, mentre la richiesta di attenuanti generiche era troppo vaga per essere accolta. La Corte ha quindi concluso per l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un punto cruciale per la gestione della prescrizione reato: la stratificazione delle riforme legislative impone un’attenta analisi del tempus commissi delicti (il momento in cui il reato è stato commesso) per individuare la disciplina applicabile. La decisione conferma che la “riforma Orlando” (L. 103/2017) continua a produrre i suoi effetti per un preciso segmento temporale. Inoltre, la pronuncia sottolinea l’importanza di presentare ricorsi fondati su argomentazioni solide, poiché la manifesta infondatezza, specialmente in presenza di ostacoli normativi chiari come i precedenti penali per la sospensione della pena, porta a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche.
Come si calcola la sospensione della prescrizione per un reato commesso nel 2018?
Per un reato commesso nel 2018, si applica la disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Nel caso di specie, questa disciplina ha comportato l’applicazione di una sospensione di un anno e sei mesi, posticipando di conseguenza la data di estinzione del reato.
Perché la Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena?
La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché l’imputato aveva già due precedenti penali per delitti sanzionati con pene detentive (rispettivamente 4 anni e 1 anno e sei mesi). La presenza di tali precedenti osta, ai sensi dell’art. 164 del codice penale, alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.
È sufficiente l’assenza di elementi positivi per negare le circostanze attenuanti generiche?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il giudice può legittimamente negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche anche solo in base all’assenza di elementi o circostanze di segno positivo che possano giustificarne il riconoscimento. Una richiesta generica non è sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31394 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31394 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN NOME COGNOME il 09/03/1967
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 159, comma 2, cod. proc. pen. in punto di mancata declaratoria di estinzione dei reati scritti al ricorrente per intervenuta prescrizione, manifestamente infondato, a fronte del recente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, non mass. allo stato);
che, dunque, i giudici di appello, individuato il tempus commissi delícti delle condotte contestate all’odierno ricorrente nel giorno 18/06/2018, hanno correttamente ritenuto applicabile la causa di sospensione del termine di prescrizione pari ad un anno e sei mesi che si perfezionerà soltanto il 18/12/2025;
ritenuto che con il secondo motivo di ricorso si deduce l’assenza grafica di motivazione in punto di sospensione condizionale della pena; che effettivamente la Corte territoriale non si è pronunciata in ordine a tale profilo dedotto in appello, da ritenersi, tuttavia, ab origine manifestamente infondato ai sensi dell’art. 164 cod. pen alla luce del certificato penale in atti nel quale risultano riportati du precedenti penali per delitto sanzionati con pena detentiva rispettivamente pari a 4 anni di reclusione di cui 6 mesi condonati) e a 1 anno e sei mesi di reclusione;
osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, a fronte della generica richiesta prospettata nei motivi di gravame, hanno assolto adeguatamente all’onere motivazionale sul punto, in linea con l’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.