Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3083 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3083 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Napoli il 19/04/1972
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 23/06/1967
avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sente impugnata limitatamente alla conferma della prima sentenza con revoca del statuizioni civili;
lette le conclusioni del difensore della parte civile ASL Napoli 1 Centro, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore della parte civile COGNOME Marco, Avv. COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore degli imputati, Avv. NOME COGNOME che ha ch l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguit gravame interposto dagli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l sentenza emessa il 17 maggio 2022 dal locale Tribunale, riqualificato il fatto al capo b) ex artt. 56, 110, 319-quater cod. pen., in riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere in ordine al predetto reato perché estint prescrizione, confermando nel resto la decisione – che aveva dichiarato doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati di cui a), c), d) ed e) della rubrica perché estinti per prescrizione e condan imputati all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e al risarcimento dei d favore delle parti civili Asl Napoli e COGNOME NOME da liquidarsi in separat oltre a una provvisionale in favore di COGNOME NOME di euro 5.000,00 nonché rifusione per entrambe le costituite parti civili delle spese di costit rappresentanza come liquidate, condannando gli imputati in solido al pagament delle spese processuali in favore delle parti civili costituite secondo la determinata.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati ch con comune atto di ricorso a mezzo del difensore deducono i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione ed erronea applicazione dell’art. 578 c proc. pen. in relazione agli artt. 531, 533, 535, 538, 539 e 541 cod. pro con riferimento alle statuizioni civili erroneamente confermate dalla sen nonostante sia stata verificata la estinzione del reato sub b), come riqualificato, alla data del 28.3.2022, ovvero in data antecedente alla sentenza di primo g intervenuta in data 17.5.2022.
Si versa, così, in una statuizione in ordine al risarcimento del danno st nella sentenza di primo grado pronunciata – anche se in ragione di determinazione adottata ex post in carenza dei presupposti sanciti dall’art. 538, comma 1, cod. proc. pen., ovvero di una valida condanna. Cosicché la Corte appello avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili contenute nella sen riformata, secondo l’autorevole principio affermato da Sez. U n. 3914 28.04.2022.
Analoga revoca doveva investire la statuizione di condanna alle spe processuali decisa in primo grado, invece, erroneamente confermata.
2.2. Con il secondo motivo violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 bis cod. pen. in relazione agli artt. 157 e 319-quater cod. pen. non essendo stata revocata la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici i dalla prima decisione ai ricorrenti imputati, essendo stata confermata in parte qua la sentenza di primo grado.
Tanto non solo per la intervenuta prescrizione del reato ma anche perché, momento della consumazione del fatto (19.02.2014), l’art. 317-bis cod. pen. prevedeva l’applicazione della predetta pena accessoria unicamente per i rea peculato e concussione essendo la disposizione interpolata solo con la nov introdotta con legge n. 3 del 9.01.2019.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richi nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e le dif parti hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati per quanto di ragione.
E’ principio autorevolmente affermato che, in tema di decisione sugli eff civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello c pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” d errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di “val difformi – che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo g deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. U, n. 396 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283670).
La sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto la estinzione del reato sub b) a seguito della sua riqualificazione ai sensi dell’art. 319-quater cod. pertanto erroneamente confermato la prima sentenza in relazione alle statuiz civili senza tenere conto dell’intervento della causa estintiva anteriormen data di emissione della sentenza di primo grado: la stessa sentenza indica termine massimo la data del 19.08.2021 e le sospensioni del decorso del termi della prescrizione, tutte verificatesi in primo grado, pari a mesi sette e g Cosicché la prescrizione del reato sub b è intervenuta il 28.3.2022, anteriormente alla emissione della sentenza di primo grado intervenuta alla data del 17.05.2
Quanto alla pena accessoria, i ricorsi devono essere rigettati in quanto è travolta dalla declaratoria di prescrizione del reato che coinvolge la principale e accessoria, inflitta con la precedente condanna.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al statuizioni civili, che devono essere eliminate. Nel resto, i ricorsi vanno rig
Per l’accoglimento dei ricorsi in ordine alle statuizioni civili, per il p della soccombenza, non può farsi luogo alla liquidazione delle spese processu sostenute in questa fase dalle parti civili costituite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili, che elim Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 11/12/2024.