Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10159 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
udito il difensore
U
t
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 24 marzo 2023, la Corte d’appello di Napoli, ha parzialmente riformato – assolvendo gli imputati dal reato di bancarotta fraudolenta documentale a loro ascritto capo a) della rubrica perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta agli imputati, escluse le circostanze aggravanti contestate, con riferimento alla residua ipotesi di bancaro fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui al capo a), in anni tre e mesi tre di recl e dichiarando di non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine ai reati cui ai capi c) e d), per quest’ultimo reato ritenuta l’ipotesi del tentativo, perché es intervenuta prescrizione – la pronuncia di primo grado con cui, in data 18.11.2019, il Tribun di Torre Annunziata aveva affermato la responsabilità degli imputati per i delitti di cu artt. 110 cod. pen., 216 comma le 2, 219 comma 2 n.1 e 223 comma 1 I. fall. di cui al cap a), artt. 81 e 648 cod. pen. di cui al capo c), artt. 81 e 629 comma 1 cod. pen. di cui al d), ed aveva dichiarato prescritto il reato di cui al capo b), art. 640 c.p. ascritto al AVV_NOTAIO, ed assolto quest’ultimo dal reato di cui al capo e), artt. 81, 61 n. 7, 110 e cod. pen. perché il fatto non sussiste. Ha confermato nel resto, c:ompresa la condanna d entrambi gli imputati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME e al versamento di provvisionali.
In particolare, agli imputati veniva contestato di avere, in qualità di consi d’amministrazione fino al 24.03.2010 e amministratori di fatto della società “RAGIONE_SOCIALE – dichiarata fallita con sentenza del 14.06.2010 – distratto:
-beni mobili di arredo;
-la somma di euro 5.000,00;
-un’autovettura;
-le seguenti somme incassate da soggetti privati per l’acquisto di obbligazioni soc illegittimamente emesse e mai restituite: euro 20.000,00 versata in contanti da COGNOME NOME; euro 108.500,00 versata da COGNOME NOME mediante otto assegni ed euro 45.000,00 versati in contanti da COGNOME NOME nel 2007;
-Motonave Prosperitas, rinominata “grace” con identificativo internazionale IMO P_IVA; Inoltre, sottraevano, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di pregiudizio ai creditori, parte dei libri e delle altre scritture contabili della prede relativa all’abusiva emissioni delle obbligazioni sopra indicate.
Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione autonomamente gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME si compone di sette motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce l’intervenuta prescrizione del reato di bancaro fraudolenta patrimoniale di cui al capo a), laddove – evidenza la difesa – questo si ass consumato con la sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata in data 24.06.2010. Invero, il reato si sarebbe prescritto in data 24.12.2022 posto che la Corte territoria escluso la sussistenza di circostanze aggravanti e, inoltre, essendovi atti interruttivi le sospensioni dichiarate nel corso del giudizio per complessivi 188 giorni – il termi
prescrizione del reato è scaduto in data 30 giugno 2023.
3.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge in relazione agli artt. 2639 civ. e 223 comma 1 I. fall. con riferimento alla qualità di amministratore di fatto at all’imputato. Invero, entrambi i Giudici di merito hanno violato la normale di cui all’art cod. civ., omettendo di esaminare gli elementi caratterizzanti tale qualificazione soggetti
In particolare, la Corte territoriale ha omesso di avere a riguardo “elementi sintomatici evidenziano l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive”, basando sull’apparenza esterna per ritenere configurata la qualità soggettiva di amministratore
fatto.
Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazi all’attribuzione della responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. In particolare, con riguardo ai beni mobili d’arredo, si osserva come la Corte territorial ha tenuto conto che l’avvenuta compensazione si rileva dal venir meno dalla esposizione debitoria dai bilanci societari esaminati dalla curatela fallimentare e trova riscontr mancata insinuazione al passivo fallimentare del creditore Brokerage sRAGIONE_SOCIALE Pertanto, quan affermato dalla Corte, si pone in contrasto con gli artt. 1241 cod. civ., art.t. 96 e 216
Con riguardo alla somma di euro 5.000,00, il ricorrente osserva come la sentenza impugnata offre una motivazione apodittica, sostenendo che “non è stato possibile accertare che tal somma fosse stata effettivamente posta a disposizione del comandante della nave per piccole spese correnti all’equipaggio”, ignorando l’indicazione fornita dall’imputato secondo cu suddetta somma era stata impiegata per finalità aziendali.
Con riguardo, infine, alle somme incassate dai soggetti privati, la Corte territoriale ha una motivazione solamente apparente, limitandosi a richiamare principi di diritto in tema distrazione senza riferirsi alla fattispecie concreta.
3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione al contestato reat ricettazione di cui al capo c) e relativo vizio di motivazione, con riferimento alla co statuizione civile.
Si osserva anzitutto che la sentenza del Tribunale non si sia espressa concretamente sugl elementi fondanti la responsabilità dell’imputato: i titoli di cui alla contestazione evid lacune probatorie che avrebbero dovuto condurre all’assoluzione dell’imputato. Invero, pe quanto riguarda l’assegno bancario di euro 36.000,00 ricevuto dal teste COGNOME NOME, l stesso ha riferito che tale titolo gli era stato consegnato dall’imputato con una dichiar
attestante l’avvenuta consegna del titolo, pertanto tale circostanza, unitamente all’assenza qualsivoglia denuncia, evidenzia l’assoluta mancanza della consapevolezza della sua provenienza illegittima in capo all’imputato.
Allo stesso modo, anche in relazione all’altro titolo oggetto di contestazione, vale a l’assegno di euro 6.500,00 asseritamente consegnato all’COGNOME, mancano sia l’accertamento relativo al reato presupposto dal quale trarre l’illegittimità dello stesso sua mancata presentazione all’incasso bancario.
Si evidenzia come la Corte territoriale abbia effettuato il medesimo errore di valutazione d elementi accertanti la responsabilità dell’imputato, offrendo una motivazione merament assertiva.
3.5. Con il quinto motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relaz al delitto di tentata estorsione, con riferimento alla correlata statuizione civile.
Si osserva anzitutto che il Tribunale ha errato nell’affermare la responsabilità dell’imp non sussistendo alcun elemento caratterizzante la fattispecie de qua. Inoltre, le affermazi del teste COGNOME rese in sede di istruttoria dibattimentale relative alla consegna dell’as escludono qualsivoglia condotta riconducibile all’estorsione in capo all’imputato.
Anche in merito a tale punto la Corte territoriale si è limitata ad affermare quanto eviden dal Tribunale, senza confrontarsi con le doglianze avanzate nell’atto di appello.
3.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis cod. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Il ricorrente ritiene irragionevole il criterio seguito dalla Corte territoriale secon vengono negate le attenuanti generiche in assenza di “elementi convincenti e positivamente apprezzabili”. Invero, a parere della difesa, la condotta di collaborazione e partecipaz dell’imputato, concorrente e susseguente al reato, è un elemento fondamentale per una valutazione più favorevole sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.
3.7. Con il settimo motivo, infine, si lamenta violazione di legge in relazione all’ille delle statuizioni civili. In particolare, si evidenzia come la condanna a risarcire il separata sede e le provvisionali immediatamente esecutive siano state liquidate in somme eccessive e senza alcuna logica motivazione.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha violato l’art. 539 cod .proc. pen., posto che civili non hanno fornito alcuna idonea documentazione atta a dimostrare l’entità della somma liquidata a titolo risarcitorio. Inoltre, la Corte territoriale si sarebbe posta in con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della liquidazione provvisionale è necessaria la sussistenza del danno sino all’ammontare della somma liquidata.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME si compone di cinque motivi, per molti ver analoghi a quelli del ricorso presentato dal coimputato COGNOME NOME.
4.1. Con il primo motivo si deduce l’intervenuta prescrizione del reato di bancaro fraudolenta patrimoniale di cui al capo a), laddove – evidenza la difesa – questo si ass consumato con la sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata in data 24.06.2010, e ci pure a tener conto dei periodi di sospensione.
4.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge in relazione agli artt. 2639 civ. e 223 comma 1 I. fall. con riferimento alla qualità di amministratore di fatto at all’imputato. Invero, entrambi i Giudici di merito hanno violato la normale di cui all’art cod. civ., omettendo di esaminare gli elementi caratterizzanti tale qualificazione soggetti
In particolare, la Corte territoriale ha omesso di avere a riguardo ‘elementi sintomatic evidenziano l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive”, basando sull’apparenza esterna per ritenere configurata la qualità soggettiva di amministratore fatto.
La difesa, inoltre, evidenzia una palese contraddizione nella motivazione offerta dai Giudic secondo grado laddove dapprima condivide quanto affermato dal Tribunale ossia che l’imputato avrebbe ricoperto cariche formali e non di fatto per poi affermare come lo stes avrebbe ricoperto la carica effettiva di amministratore della fallita svolgendo in ma continuativa e significativa l’attività gestoria della fallita.
4.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relaz all’attribuzione della responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva dedu profili analoghi a quelli esposti dal coimputato COGNOME NOME.
4.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis cod. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge in relazione GLYPH all’illegittimità delle statuizioni civili e della provvisionale a cui risulta condannato anche Il De COGNOME Ant
I ricorsi sono stati trattati – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicars in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modifica dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindices giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso p iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
i difensori degli imputati hanno insistito nell’accoglimento dei rispettivi ricorsi, r ai rilievi del P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Entrambi i ricorsi sono fondati agli effetti penali relativamente al residuo r bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo a), dovendosi rilevare la prescrizion infondati agli effetti civili. Il ricorso di COGNOME NOME è altresì fondato agli limitatamente ai fatti-reato di cui ai capi c) e d), per i quali è stata dichiarata la pre appello.
Entrambi i ricorsi, come si dirà nel prosieguo della trattazione, presentano, riguardo all reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale residuato a seguito delle pronunce intervenute precedenti gradi di giudizio, motivi nella maggior parte dei casi non inammissibili, ma inf (anche agli effetti civili), con la conseguenza che si deve rilevare il decorso del te prescrizione in relazione a tale reato (di cui al capo a) dell’imputazione), con conferma relative statuizioni civili. Quanto ai residui motivi di cui al ricorso di COGNOME COGNOME attingono la conferma, nei confronti del predetto, delle statuizioni civili in relazione ricettazione (capo c) e di tentata estorsione (capo d), dichiarati entrambi prescritti in essi sono, invece, fondati.
Ciò posto, i ricorsi verranno trattati congiuntamente, salve le specificazioni del c relazione alla singola posizione, ove necessarie, avendo essi posto questioni analoghe riguar al capo della sentenza impugnata relativo alla conferma della condanna penale, come già evidenziato nel ‘ritenuto in fatto’.
1.1.11 primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, relativo alla prescrizione dell’unico per il quale è residuata condanna anche penale, di cui al capo a), deve essere accolto n essendo, come già anticipato, manifestamente infondati e quindi inammissibili i motivi di ric che vertono sul reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, allorquando il ricorso pe cassazione non è inammissibile si deve rilevare l’intervenuta prescrizione del reato poich non manifesta infondatezza del ricorso non ha impedito il decorso del tempo necessario prescrivere (secondo la giurisprudenza di questa Corte, come tracciata dalle Sezioni Unite, norme sulla prescrizione del reato non possono trovare applicazione in ipotesi di inammissibi del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requi prescritti dall’art. 581 c.p.p., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi, p conseguente mancata formazione di un valido rapporto di impugnazione preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., cfr. Sez del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 21726601; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994 – dep 11/02/1995, Cresci, Rv. 19990301).
D’altra parte, per un verso, in presenza di una causa di estinzione del reato non s rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l’inevitabile rinvio del all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbl della immediata declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, st dall’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv.
244275 – 01) e, per altro verso, trattandosi di causa di estinzione del reato, essa deve e immediatamente rilevata in mancanza di elementi che depongano per l’immediata pronuncia assolutoria dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; elementi che non sono evin nel caso di specie, alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata non messe discussione dai motivi dei ricorsi in scrutinio che si sono rivelati, nel loro complesso, (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittim pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commis del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in mod assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al rigua appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a que “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274).
Consegue che deve essere accolta l’eccezione di prescrizione. Il reato qui contestato ritenuto, è infatti quello di cui all’art. 216 I.f. punito con la pena massima di an reclusione, sicché il termine massimo di prescrizione, determinato ai sensi degli artt. 157 e cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei – in mancanza di aggravanti rilevanti a tal fine la conseguenza che, pure a tener conto dei periodi di sospensione per complessivi giorni 18 (come analiticamente calcolate nei prospetti in atti), tale termine è decorso in data 21.7.
1.2. Passando quindi a valutare l’infondatezza dei motivi articolati in pun responsabilità penale – afferenti, come detto, l’unico reato residuato di bancarotta fraudol patrimoniale – che sono infondati anche agli effetti civili, non appare manifestamente infon dunque inammissibile, innanzitutto quello che contesta la qualifica di amministratore di fa capo ai ricorrenti. La sentenza impugnata nel valutare la sussistenza della qualifi amministratore di fatto, conformandosi all’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l’individuazione significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fa sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività imprenditoriale (cfr., tra l Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282775 – 01), ha posto in rilievo come n caso di specie l’imputato COGNOME NOMENOME oltre ad avere rivestito la carica di consigli amministratore fino al 24.3.2010 e di liquidatore dal 24.3.2010 della società RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 24.6.2010 – si fosse presentato anche all’esterno gestore/amministratore della società – già nell’anno 2007 con COGNOME NOME e nell’a 2008 con COGNOME NOME, oltre che con COGNOME NOME, gestendo il rapporto contrattuale c i primi fino al 2011 – in tale veste offrendo ai potenziali soci i titoli – illegittimi contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale asserendo che la società da lui gest fosse autorizzata alla relativa emissione. E rispetto a tale vicenda il ricorso del coimput COGNOME NOME nulla di specifico adduce, anzi ammette la consapevolezza del predetto riguardo
a forme di finanziamento da parte di terzi a fronte di elargizione di interessi a circostanza che il rilascio di quei titoli è riferibile formalmente a COGNOME NOME tuttavia di ritenere anche il motivo formulato nell’interesse di COGNOME NOME manifestamente infondato, ma comunque infondato dal momento che il predetto era un soggetto intraneo al consiglio di amministrazione (ed apparteneva al medesimo nucleo familiar dei COGNOME, titolari delle quote della società, che aveva, tra l’altro, visto al vertice del di amministrazione il padre degli odierni coimputati, fratelli COGNOME), non risult differenza di quanto si assume genericamente in ricorso – estraneo all’amministrazione del società.
1.3. Quanto alle condotte distrattive, la Corte d’appello si è soffermata sulla fatt concreta, dopo aver illustrato i principi in tema di distrazione, facendo riferimento alla c degli arredi e dei beni strumentali intervenuta senza un effettivo corrispettivo – risulta supportata la prospettazione della compensazione avallata dalle difese – , alla distrazione somma di euro 5000 – non ritenuta riconducibile alla cd. cassa di nave in mancanza di element giustificativi in tal senso – , all’autovettura Mercedes ceduta in favore della moglie dell’ NOME COGNOME dopo il fallimento – a nulla rilevando che l’atto di vendita in base alla dis fallimentare fosse inefficace essendo stata comunque in tal modo la disponibilità del b sottratta alla massa fallimentare – , ed infine alle somme incassate dai soggetti priva l’acquisto dei “titoli obbligazionari” – più propriamente qualificabili titoli di debito (a civ.) non potendosi effettivamente parlare di obbligazioni con riferimento alle soc responsabilità limitata – formalmente emessi, illegittimamente, da COGNOME NOME ( assenza di autorizzazione e previsione statutaria) con sottrazione dei relativi introiti, pe non emergeva in alcun modo la loro destinazione a finalità sociali.
Irrilevante è invece che la sentenza abbia definito tali titoli “obbligazioni”, d applicare anche ai titoli di debito delle società a responsabilità limitata il principio af questa Corte per cui commette il delitto di bancarotta fraudolenta l’amministratore di società che emette obbligazioni a nome della società, senza lasciare traccia di esse ne scritture contabili e nei bilanci sociali, ed incassi personalmente le somme versate, utilizz parzialmente anche per ripagare alcuni degli obbligazionisti medesimi (Sez. 5, Sentenza 42749 del 04/07/2019, Rv. 277537 – 02).
Sicché i vizi motivazionali e di violazione di legge dedotti, alcuni a dell’inammissibilità, devono ritenersi nel loro complesso infondati.
Agli effetti civili è solo il caso di evidenziare che gli illeciti civili afferiscono di somme che le parti civili assumono di non avere ottenuto in restituzione, quindi distratte limiti in cui esse sono state accertate – attraverso i cd. prestiti obbligazionari effett le provvisionali imposte – genericamente contestate – hanno ad oggetto le somme ritenut distratte. Sicché i ricorsi rimangono infondati, in parte qua, agli effetti civili.
Quanto agli ulteriori motivi sul trattamento sanzionatorio essi rimangono, ovviament assorbiti nell’esito della pronuncia di prescrizione.
1.4. Fondati sono invece i motivi che attingono la responsabilità civile relativamente conferma delle statuizioni civili in ordine ai reati – già dichiarati prescritti – di ricet tentata estorsione ascritti ai capi c) e d) dell’imputazione al solo COGNOME NOME.
Né la sentenza di primo grado né quella di appello hanno affrontato il tema delle statuizi civili in argomento in maniera adeguata, non evincendosi neppure se la conferma della condanna agli effetti civili ricomprenda anche il fatto di cui al capo d) (tentata estors danni di un soggetto, COGNOME NOMENOME che non risulterebbe neppure costituito parte civil In particolare, per quanto qui rileva, la pronuncia di secondo grado – che avendo dichiarat entrambi i reati prescritti avrebbe a maggior ragione dovuto verificare la sussistenza rispettivi illeciti civili e non confermare genericamente le statuizioni civili (esplic necessità è, tra l’altro, la sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2021) – è del t carente al riguardo, perché, essa, nel rilevare la prescrizione si è limitata a riguardare sotto il profilo penale, senza minimamente affrontare il tema delle ripercussioni sotto il civilistico.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, limitatamente al reato di bancarotta patrimoniale di cui a) perché estinto per prescrizione, e che i ricorsi devono essere rigettati in relazione reato agli effetti civili; che la medesima sentenza deve essere altresì annullata agli effet limitatamente ai reati di ricettazione e tentata estorsione di cui ai capi c) e d), ascrit COGNOME NOME – già dichiarati prescritti in appello – con rinvio al giudice civile compete per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, limitatamente al reat bancarotta patrimoniale di cui al capo a) perché estinto per prescrizione e rigetta i ricors effetti civili, in relazione a tale reato. Annulla la medesima sentenza agli effetti confronti di COGNOME NOME limitatamente ai reati di ricettazione e tentata estorsione di ai capi c) e d) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 13/2/2024.