Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5775 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 5775 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese del 02/11/2021, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 05/11/2016, per aver port fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico con lama a punta e tagl pieghevole, azionabile con manovra manuale, della lunghezza complessiva di cm. 32 e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arrest euro mille di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, ordinando anche la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione, in relazione alla richiesta formulata in grado di appello, volta emissione di sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione del contravvenzione ascritta.
La difesa ha poi presentato memoria e conclusioni, riportandosi integralmente ai già rassegnati motivi di ricorso, così ribadendo la richiesta di annullamen con o senza rinvio – della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto l’intervenuto decorso del termine di prescrizione, già nel corso del giudizi appello.
La fattispecie di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazion quale si procede, è estinta per prescrizione. Invero, il fatto risale al 5/11/ il termine ordinario di prescrizione, trattandosi di contravvenzione, è pari a qua anni, elevabile a un massimo di cinque. Tale termine massimo – in assenza di cause di sospensione – è vanamente decorso alla data del 5/11/2021; la sentenza di secondo grado è stata invece emessa il 17/5/2023, ossia allorquando ta periodo era già interamente decorso. Il ricorso non può ritenersi inammissibil dovendosi richiamare il dictum di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, nella cui parte motiva è dato leggere quanto segue: «A diversa conclusione deve pervenirsi nel caso in cui con il ricorso per cassazione è dedot sia pure come unica doglianza, l’estinzione del reato per prescrizione matura prima della sentenza d’appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel gra di merito né rilevata da quel giudice. In questa ipotesi, il ricorso non può rit inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudic di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motiv in sede di legittimità».
Pertanto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 129 cod proc. pen., possono condurre a una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), co proc. pen., per essere il reato contestato ormai estinto per prescrizione.
Resta ferma la già disposta confisca del coltello a serramanico, misura di sicurezza che riveste un carattere obbligatorio, ai sensi dell’art. 6 legge 22 magg 1975, n. 152, a norma del quale «Il disposto del primo capoverso dell’articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro ogg atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi»; tale obbligatorietà vige relazione a tutte le ipotesi delittuose e contravvenzionali attinenti alle armi, a in caso di estinzione del reato (Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, dep. 2013, Scotti Rv. 254213; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015 COGNOME, Rv. 265409; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, COGNOME, Rv. 267458; Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266894; Sez. 1, n. 54086 del 15/11/12017, COGNOME, Rv. 272085; Sez. 4, n. 17644 del 28/03/2023, COGNOME, Rv. 284607).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, ferma la confisca.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.