Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32472 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Torre del Greco il 27/08/1982
avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha chiesto annullamento senza rinv limitatamente ai reati di cui ai capi B) e D) per prescrizione; inammissibilit resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 15 maggio 2023 in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 15 aprile 2019 dal locale Tribunale, in parziale riforma de decisione ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo A perché il fatto non previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena inflitta in relazione responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi B (artt. 81 cpv., 341-bis, com cod. pen.), C (artt. 81 cpv., 336, 337 cod. pen.) e D (artt. 582, 585 in rel all’art. 576 n. 1, 61 nn. 2 e 10 cod. pen.).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 157, comma 2 e 161, comma 2, cod. pen. con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione dei de
Il rinvio all’udienza del 5.03.2018 alla successiva data del 11.6.2018, quanto vi era astensione del difensore dalla udienza proclamata dalla camer penale, non menzionata in sentenza, non rileva ai fini della sospensione in quan il processo non si sarebbe comunque trattato per assenza dei testi.
2.2. Con il secondo motivo violazione ed erronea applicazione dell’art. 99 comma 4, cod. pen. per mancanza dei presupposti in ordine alla recidiva reiterat – con conseguente prescrizione di tutti i reati – in quanto i fatti di cui alla condanna non potevano consentire di ritenere la recidiva semplice.
Invero, la prima condanna per i reati di cui agli artt. 477, 481 cod. p commessi il 26.02.2009, risultava definitiva alla data del 20.11.2012, ment quella per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 489, 494 e 485 cod. pen., commes data 20.04.2009 fino al 24.04.2009, è divenuta irrevocabile il 03.02.2012.
2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione all ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., 341-bi cod. pen. non essendovi le condizioni per il superamento del ragionevole dubbio sulla responsabilità in ragione delle innumerevoli contraddizioni presenti ne deposizioni dei testi di accusa.
In particolare, la Corte di merito ometteva di valutare l’attendibilità dichiarazioni degli agenti di polizia e forniva una illogica motivazione in ordine contrapposta versione del COGNOME, ove si consideri che nessuna delle parti civi riconosceva, nell’ambito del procedimento, che quest’ultimo aveva subito lesioni.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’a comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 202 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe ind
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato.
Il preliminare secondo motivo è manifestamente infondato.
La sentenza ha correttamente rigettato l’istanza difensiva di esclusione recidiva richiamando l’autorevole orientamento secondo il quale in tema di recid reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa appli sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato ris gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi e espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed ade motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semp (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878), non essendovi dubbio che, a momento della commissione dei reati per i quali si procede in data 28.02.20 l’imputato era già gravato da due precedenti condanne definitive – rispettivam – il 20.11.2012 e il 03/02/2012 -, rispetto alle quali le condotte per l processo sono state considerate espressione di una maggiore pericolosità.
3. Il primo motivo è fondato.
I reati sub B e D risultano commessi il 28.02.2013 e con la riconosci recidiva reiterata – che comporta un aumento di 2/3 – il termine ordinario è ad anni sei, mentre quello massimo è di dieci anni, decorrendo la prescriz massima dal 28.02.2023, anteriormente alla sentenza impugnata, non potendosi apprezzare alcuna sospensione della decorrenza del termine della prescrizione quanto, all’esito della consentita disamina degli atti, il rinvio dalla ud 5.3.2018 al 11.6.2018 è avvenuto solo a seguito di decreto del Presidente Tribunale per le consultazioni elettorali del 4.3.2018.
Il terzo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto incensurabile valutazione della attendibilità delle persone offese, consid sostanzialmente conformi e sovrapponibili, secondo le quali gli agenti di po giudiziaria subivano delle lesioni del tutto compatibili con il racconto corroborato dai referti medici acquisiti in atti (v. pg. 3 e sg. della
impugnata), dandosi in censurabile conto della verosimile provenienza delle lesio refertate all’imputato ricorrente dalla colluttazione da lui stesso ingenerata
inverosimiglianza della sua versione circa la aggressione da lui patita alla pres della moglie, mai ascoltata a riguardo.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvi limitatamente ai reati di cui ai capi B) e D) per intervenuta prescriz
escludendosi la relativa pena. Nel resto il ricorso deve essere dichia inammissibile e, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), la pena in ordine ai
reati di cui al capo C) può essere rideterminata da questa Corte nei termini di in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai ca
19 e D) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena. Dich inammissibile nel resto il ricorso. Ridetermina la pena in ‘mesi sei di reclusion
Così deciso il 4 luglio 20224.